Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2013-02-21, n. 201300819

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2013-02-21, n. 201300819
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201300819
Data del deposito : 21 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07196/2012 AFFARE

Numero 00819/2013 e data 21/02/2013

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 12 dicembre 2012




NUMERO AFFARE

07196/2012

OGGETTO:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da A C S, in persona del legale rappresentante L S , nonché O C per l’annullamento della diffida al rimborso dei costi sostenuti per attività antinquinamento e bonifica in relazione ad incidente marittimo;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 0009597 in data 08/06/2012 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la protezione della natura ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesca Quadri;


Premesso:

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, i ricorrenti , nella rispettiva qualità di società armatrice e di comandante dell’imbarcazione “Flash”, hanno impugnato l’atto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 2.8.2011, con cui sono stati diffidati al pagamento in solido, entro il termine di trenta giorni, della somma di euro 74.142,77, oltre interessi legali, per gli interventi di antinquinamento e per le operazioni di bomifica eseguite a seguito all'affondamento della medesima imbarcazione, avvenuto al largo di Capri in data 7 giugno 2007.

I ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 312 e 313 del decreto legislativo n. 152/2006, che richiamano, in merito alle misure ripristinatorie dell’ambiente, le modalità istruttorie e procedimentali dettate dalla legge n. 241/1990, per non essere stata loro inviata la comunicazione di avvio del procedimento e, conseguentemente, per non essere stato rispettato il relativo termine per l’emanazione del provvedimento di centoventi giorni dalla comunicazione.

Lamentano, altresì, l’intervenuta decadenza dal potere di provvedere stante il decorso del termine di due anni dal sinistro. Il provvedimento sarebbe altresì vizito per carenza di motivazione, non essendo percepibile l’iter logico seguito per la determinazione dei costi per l’intervento, tenuto conto che i costi sostenuti dalla Castalia Ecomar sarebbero già ricompresi nella convenzione stipulata tra il Ministero e la stessa società.

Il Ministero dell’ambiente, nel riferire in merito al ricorso, ripercorre gli eventi occorsi in data 7 giugno 2007e descrive le operazioni antinquinamento e di bonifica effettuate, determinate dall’affondamento dell’imbarcazione a seguito di un incendio e dalla fuoriuscita in mare del carburante, controdeducendo rispetto a tutte le censure e concludendo per il rigetto del ricorso.

Considerato:

1. L’infondatezza del ricorso esime la Sezione dall’approfondire i profili di irricevibilità, discendenti dal tempo intercorso tra la notifica dell’atto impugnato (12 agosto 2011) e la presentazione del ricorso straordinario (12 gennaio 2012).

2. Il primo motivo, attinente alla violazione delle garanzie procedimentali recate dalla legge n. 241/1990 e richiamate dagli articoli 312 e 313 del d. legs. n. 152 del 2006, è infondato.

2.1 Va, preliminarmente, considerato che le operazioni antinquinamento e di bonifica del mare sono state effettuate dalla Castalia Ecomar s.p.a., convenzionata con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , in attuazione di quanto previsto dalla legge 31.12.1982, n. 979, recante “Disposizioni per la tutela del mare”, che ha delineato il quadro degli interventi di prevenzione, controllo , tutela e intervento per prevenire, sanzionare e tutelare l’ambiente marino in caso di inquinamento e che deve essere considerata alla stregua di una legislazione speciale rispetto alle disposizioni dettate dal testo unico in materia ambientale (d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) richiamate dai ricorrenti, rispetto alle quali, peraltro, non si coglie alcuna antinomia.

L’art. 11, comma 1, della legge n. 979/1982, applicata nella fattispecie, espressamente prevede che “Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all’ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi, l’Autorità Marittima, nella cui area di competenza si verifichi l’inquinamento o la minaccia di inquinamento, è tenuta a disporre tutte le misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione del carico del natante, allo scopo di prevenire od eliminare gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente impossibile eliminarli” .

L’art. 12 prescrive che: “Il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, nel caso di avarìe o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti ad informare senza indugio l'autorità marittima più vicina al luogo del sinistro, e ad adottare ogni misura che risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed eliminare gli effetti dannosi già prodotti.

L'autorità marittima rivolge ai soggetti indicati nel comma precedente immediata diffida a prendere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e per eliminare gli effetti già prodotti. Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non produca gli effetti sperati in un periodo di tempo assegnato, l'autorità marittima farà eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell'armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese sostenute.

Nei casi di urgenza, l'autorità marittima farà eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le misure necessarie, recuperandone, poi, le spese, indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere”.

2.2 Dalla documentazione allegata agli atti del procedimento relativi al sinistro, occorso in data 7 giugno 2007, che condusse all’affondamento dell’imbarcazione Flash ( in particolare, rapporto della Capitaneria di porto di Napoli n. 4689 dell’11.6.2007 e diffida dalla stessa autorità inviata all’armatore S L, al proprietario dell’unità ed al comandante in data 8.6.2007, erroneamente indicata 8.6.2006) risulta che , a causa della presenza in mare di micro solidi bruciati e gasolio per l’estensione di circa i chilometro, venne disposto l’immediato intervento di due unità della Castalia , che provvedevano al recupero di circa 4000 litri di miscela liquida. Nello stesso tempo, l’armatore , la società proprietaria ed il comandante venivano diffidati, in data 8 giugno “ad adottare immediatamente tutte le misure necessarie per prevenire il pericolo di inquinamento marino e per eliminare gli eventuali effetti già prodotti o che dovessero prodursi a seguito di fuoriuscita dai depositi della nave di prodotti oleosi, derivati di idrocarburi o altro…….” Con l’avvertimento che, in caso di inottemperanza , l’Autorità marittima avrebbe fatto eseguire dette misure per conto dei responsabili , con spese a loro totale carico.

Risulta, quindi, che l’Autorità dispose misure urgenti, ai sensi dell’art. 12, ultimo comma della legge n.979/1982 e provvide a comunicare ed a diffidare i soggetti tenuti ad adottare le misure necessarie ad impedire l’inquinamento dell’ambiente marino.Alla diffida, tuttavia, i soggetti obbligati non diedero alcun seguito.

Non possono, quindi, lamentare i ricorrenti l’assenza di comunicazione di avvio del procedimento, effettuato nelle forme previste dall’art. 12 citato, né la violazione dell’obbligo di osservare le garanzie partecipative.

Quanto ai provvedimenti urgenti, adottati nell’immediatezza dell’incidente, oltre alla specifica previsione normativa di cui al ripetuto art. 12, va richiamato un consolidato indirizzo per cui

l'art. 7 della L. n. 241 del 1990 consente di prescindere dall'adempimento della comunicazione di avvio del procedimento nelle ipotesi di urgenza dell'azione amministrativa. Ciò trova giustificazione nella necessità di non compromettere la cura con carattere di immediatezza dell'interesse di rilievo pubblico cui il provvedimento stesso è preordinato , consentendo all'Amministrazione di omettere la fase preliminare di comunicazione dell'avvio del procedimento al destinatario dell'atto finale ai fini della partecipazione a tutela delle situazioni soggettive coinvolte (Cons. Stato Sez. IV, 08-10-2012, n. 5208 ;
Sez. V, 19-09-2012, n. 4968;
Sez. VI, 02-05-2011, n. 2569).

2.3 Quanto alle operazioni disposte a seguito dell’incidente, per l’inottemperanza dei ricorrenti, si ritiene che il comportamento dell’amministrazione sia stato conforme, oltre che al dettato dell’art. 12, anche a quello dell’art. 311, comma 2 del d. lgs. n. 152/2006, richiamato dagli interessati, secondo cui, quando le misure di ripristino risultino in tutto o in parte omesse da parte dell’obbligato, o attuate in modo difforme da quanto prescritto, il danneggiante è obbligato al risarcimento nei confronti dello Stato, per finanziare gli interventi eseguiti.

3. Anche il secondo motivo, basato sulla carenza di motivazione sulla commisurazione dell’ammontare richiesto, è infondato, tenuto conto dell’avvenuta applicazione da parte dell’amministrazione , secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 1101 della legge 27.12.2006, n. 296, del tariffario internazionalmente riconosciuto dalle compagnie di assicurazione degli armatori (SCOPIC), puntualmente richiamato nella tabella allegata al provvedimento.

Vale, quindi, il principio per cui, a norma dell'art. 21 octies, l. n. 241/1990, il provvedimento amministrativo adottato in carenza di motivazione non è annullabile se, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Cons. Stato Sez. VI, 08-06-2010, n. 3642).

4. Non può, infine, trovare ingresso il motivo con cui i ricorrenti eccepiscono una duplicazione tra le spese richieste e quelle già versate a Castalia in virtù della convenzione stipulata con il Ministero dell’Ambiente.

Appare evidente come i compensi versati alla società convenzionata provochino non già un’entrata, ma un esborso per l’amministrazione, in relazione alle operazioni di intervento eseguite nei casi di inquinamento all’ambiente marino.

Non si vede, quindi, come possa assumersi la non debenza di costi ricompresi nelle somme che il Ministero eroga alla società, dal momento che il recupero delle somme spese – peraltro, non già calcolato in base ai costi della convenzione, ma alle diverse tariffe SCOPIC applicate per legge – non può certamente comportare un arricchimento per l’amministrazione.

5. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto, con assorbimento dell’istanza di sospensiva.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi