Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-03-25, n. 201901937
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Testo completo
Pubblicato il 25/03/2019
N. 01937/2019REG.PROV.COLL.
N. 05798/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5798 del 2018, proposto da
Security Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, non costituita in giudizio;
nei confronti
Regione Campania, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del TAR Campania – Napoli, Sez. V, n. 3253 del 17.5.2018 resa inter partes con la quale il TAR Campania – Napoli, ha declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice Ordinario nel giudizio di prime cure prodotto
per l’annullamento previa sospensione degli effetti: a) della nota ASL Napoli 1 Centro del 28.2.2018 prot. 2939 indirizzata alla ricorrente società, con la quale è disposta- in presunta applicazione del DL 78/2015 conv. in L. 125/2015- una riduzione, giusta delibera 107 del 23.1.2018, del 5% dei prezzi unitari già rinegoziati anno 2016; b) della nota del 23.3.2018 dell’ASL Napoli 1 Centro prot. 4292 del 23.3.2018 e della nota del 30.3.2018 dell’ASL Napoli 1 Centro con la quale è indicato che la riduzione del 5% è calcolata sul prezzo di € 19,94/ora già ribassato a seguito di spending review [ e non già sul prezzo/tariffa di cui al contratto originario di € 20,99/ora]; c) della Deliberazione dell’ASL Na 1 Centro n. 107 del 29.1.2018, nella parte in cui prevede, per il periodo di espletamento del servizio dall’1.1 al 31.12.2018, l’applicazione dei “ ... prezzi rinegoziati in applicazione del D.L. 78/15 ...e delle Linee Guida dettate dalla Regione con nota prot. 3547/C del 1.10.15...”, se ed in quanto letto ed interpretato quale applicazione della riduzione del 5% sul prezzo già rinegoziato di € 19,94/ora anziché sul prezzo contrattuale di € 20,99/ora; d) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o comunque lesivo degli interessi della ricorrente società.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2019 il Cons. Francesco Guarracino e udito, per l’appellante, l’avvocato Andrea Abbamonte;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, la Security Services s.r.l., affidataria del servizio di piantonamento fisso, vigilanza armata e servizio di videosorveglianza dei Presidi Ospedalieri, Distretti Sanitari di base, Dipartimenti-Poliambulatori, Uffici Amministrativi e aree aperte e parcheggi dell’A.S.L. Napoli 1 Centro - giusta contratto di appalto del 1° aprile 2010, rep. 1333, di durata quinquennale ed in regime di proroga tecnica -, ha impugnato gli atti relativi all’applicazione da parte dell’A.S.L., in asserita osservanza dell’art. 9 ter, comma 1, lett. a), d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 125, di una ulteriore riduzione del 5% sui prezzi unitari già rinegoziati nell’anno 2016 in virtù della medesima disciplina di razionalizzazione della spesa pubblica.
Con sentenza n. 3253 del 17 maggio 2018 il T.A.R. adito ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, richiamando la giurisprudenza per cui “ il meccanismo di rinegoziazione dei prezzi di riferimento in ambito sanitario previsto dal .... d.l. n. 98 del 2011, riferendosi al contratto già perfezionato e atteggiandosi a vicenda modificativa o estintiva di esso (secondo che la rinegoziazione abbia esito positivo ovvero l'amministrazione receda dal contratto), esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del Giudice ordinario ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 20 settembre 2016 n. 9862).
La Security Service appella ora la sentenza.
L’A.S.L. Napoli 1 Centro e la Regione Campania non si sono costituite nel presente grado di giudizio.
L’appellante ha prodotto una memoria ed alla camera di consiglio del 14 febbraio 2019 la causa è stata posta in decisione.
L’appello è infondato.
Sostiene l’appellante che il Giudice di primo grado sarebbe incorso in errore nel ritenere applicabile al caso in