Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-12-03, n. 201908276

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-12-03, n. 201908276
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201908276
Data del deposito : 3 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/12/2019

N. 08276/2019REG.PROV.COLL.

N. 10551/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10551 del 2011, proposto dalla Signora
I T, rappresentata e difesa dagli avvocati A A e U R, con domicilio eletto presso lo studio U R in Roma, via Carlo Mirabello, 18;
M A, E T I P, rappresentata e difesa dall'avvocato A A, domiciliato presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Comune di Grosseto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S C e F M P, con domicilio eletto presso lo studio F M P in Roma, piazza Verbano, 8;
Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 01458/2011, resa tra le parti, concernente una decadenza dall'assegnazione di alloggio ERP.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grosseto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2019 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati A A e Lorenza Iaus, su delega di Francesco Maria Pozzi.


FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. II, con la sentenza 6 ottobre 2011, n. 1458, ha respinto il ricorso, proposto dall’attuale parte appellante, per l’annullamento dell'ordinanza dirigenziale del Comune di Grosseto n. 33 del 1° febbraio 2010, notificata in data 8 febbraio 2010, contenente la declaratoria di decadenza della sig.ra Tiberi Iadera dall'assegnazione dell'alloggio di E.R.P. n. 6983, posto in Grosseto, via Cherubini, n. 8, e l'intimazione alla stessa di rilasciare detto alloggio nel termine di sei mesi dalla notifica dell'ordinanza, nonché, in particolare, del parere favorevole alla declaratoria di decadenza espresso dalla Commissione Comunale assegnazione alloggi.

Secondo il TAR, sinteticamente:

- il Comune di Grosseto, con la comunicazione di avvio del procedimento di cui 2112 nota prot. n. 136147 del 21 ottobre 2009, ha reso edotta l'assegnataria del venir meno, in capo al suo nucleo familiare, del requisito di cui alla lett. d) della Tabella A della L.R. n. 96-1996, elencando le unità immobiliari di proprietà della figlia dell'assegnataria stessa, sig.ra P (l'immobile di Castel del Piano, prima ricordato, più — pro quota — un immobile situato nel Comune di Scansano), con le relative rendite catastali;

- la predetta comunicazione è stata richiamata nel provvedimento finale che, in conformità ai principi in materia di motivazione per relationem , ha richiamato anche la nota della società E.P.G. S.p.A. n. 7369 del 4 settembre 2008;

- in tale nota sono riportate le risultanze dell'istruttoria svolta in relazione al nucleo familiare della sig.ra Tiberi: in particolare, sono riportati i dati catastali degli immobili di proprietà della sig.ra P, da cui si evince il superamento del limite discendente dalla lett. d) della Tabella A della L.R. n. 96-1996, che, per gli immobili ubicati fuori del Comune di Grosseto, è dato da una rendita catastale pari ad € 406,28;

- infatti, la rendita catastale complessiva degli immobili di proprietà della sig.ra P è pari — secondo la suindicata nota della E.P.G. S.p.A., recepita dal Comune nel provvedimento impugnato — ad € 477,51, di cui: a) € 418,33 per l'appartamento di Castel del Piano, posseduto al 100% dalla predetta figlia della ricorrente (e la cui rendita catastale è stata, quindi, considerata per intero);
b) € 59,18 per l'abitazione di Scansano, di cui la sig. P è comproprietaria al 50% ed in relazione alla quale, pertanto, opera la riduzione di un terzo prevista dal punto 2 della Tabella A della L.R. n. 96 cit.;

- la correzione degli errori di conteggio del Comune porta ad un esito ancor più sfavorevole per la sig.ra Tiberi ed è, dunque, irrilevante;

- dopo l'entrata in vigore dell'art. 107 d.lgs. n. 267-2000 (T.U.E.L.), rientra nella competenza del dirigente comunale ovvero, nei Comuni sforniti di personale di qualifica dirigenziale, del responsabile dell'Ufficio o del Servizio — e non del Sindaco — l'adozione di un provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di E.R.P.;

- nessuna contraddizione è rinvenibile tra l'impugnata declaratoria di decadenza ed il precedente provvedimento comunale con cui venne assegnato alla ricorrente un alloggio di E.R.P. diverso dall'alloggio di via Cherubini n. 8, in virtù dell'inidoneità di quest'ultimo rispetto al deteriorarsi delle condizioni di salute della stessa ricorrente: si tratta, infatti, di provvedimenti che si fondano su presupposti tutt'affatto diversi e che, comunque, non sono tra loro in contraddizione, poiché è solo all'epoca dell'istruttoria sfociata nella pronuncia di decadenza che è si è accertato il venir meno, in capo al nucleo familiare assegnatario, del requisito di cui alla lett. d) della Tabella A alla L.R. n. 96-1996.

La parte appellante contestava la sentenza del TAR deducendone l’erroneità per i seguenti motivi:

- Vizio di motivazione (violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241-1990);
eccesso di potere per difetto di motivazione;
eccesso di potere per genericità;
violazione del giusto procedimento;

- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35, con riferimento all'art. 5 ed all'all.to "A" della Legge Regionale Toscana 20 dicembre 1996, n. 96;
incompetenza;

- Eccesso di potere per contraddittorietà;
ingiustizia ed illogicità manifesta dell'ordinanza dirigenziale impugnata.

Con l’appello in esame chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si costituiva il Comune appellato chiedendo la reiezione dell’appello.

All’udienza pubblica del 12 novembre 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Ritiene il Collegio che il TAR abbia correttamente motivato la reiezione del ricorso di primo grado dell’attuale appellante.

Il Comune di Grosseto, infatti, con la comunicazione di avvio del procedimento di cui 2112 nota prot. n. 136147 del 21 ottobre 2009 (doc. 3 della difesa comunale), ha reso edotta l'assegnataria del venir meno, in capo al suo nucleo familiare, del requisito di cui alla lett. d) della Tabella A della L.R. n. 96-1996, elencando le unità immobiliari di proprietà della figlia dell'assegnataria stessa, sig.ra P (l'immobile di Castel del Piano, prima ricordato, più — pro quota — un immobile situato nel Comune di Scansano), con le relative rendite catastali.

La predetta comunicazione è stata richiamata nel provvedimento finale.

In punto motivazione del provvedimento amministrativo, deve essere ribadito l’ormai noto e risaputo orientamento secondo cui, ai sensi dell'art. 3 L. n. 241-1990, “ Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”.

Il provvedimento di decadenza qui impugnato è del tutto conforme al paradigma legale, fondandosi sul parere vincolante della Commissione Provinciale Alloggi, che ha espresso parere favorevole alla decadenza.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e conosciuto, nel caso di provvedimento motivato per relationem , non occorre necessariamente che l’atto richiamato dalla motivazione debba essere portato nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, essendo invece sufficiente che siano espressamente indicati gli estremi o la tipologia dell’atto richiamato, dovendo essere l’atto stesso messo a disposizione ed esibito ad istanza di parte.

Pertanto, si deve ribadire che, in sede di adozione di un atto amministrativo, va ammessa la motivazione per relationem , purché l’atto indicato al quale viene fatto riferimento, sia reso disponibile agli interessati e non vi siano pareri richiamati che siano in contrasto con altri pareri o determinazioni rese all’interno del medesimo procedimento, come accade nella specie, in cui dagli atti istruttori cui il provvedimento impugnato si riferisce, sono riportati in modo specifico e circostanziato i dati catastali degli immobili di proprietà della sig.ra P, da cui si evince indiscutibilmente il superamento del limite discendente dalla lett. d) della Tabella A della L.R. n. 96-1996, che, per gli immobili ubicati fuori del Comune di Grosseto, è dato da una rendita catastale pari ad € 406,28 e tenuto conto, come osserva correttamente il TAR, che la correzione degli eventuali errori materiali denunciati dalla parte appellante porta, in realtà, ad un esito ancor più sfavorevole per la stessa appellante sig.ra Tiberi ed è, pertanto, ininfluente.

Peraltro, come ha evidenziato sinteticamente ed efficacemente il TAR, l’immobile di Castel del Piano ha una rendita catastale (€ 418,33) da sé sola già superiore al limite indicato dalla P.A. (€ 406,28).

2. Dal punto di vista dell’applicazione del parametro legale, si deve osservare che l’Amministrazione ha correttamente interpretato il pertinente art. 35, lett. d), L.R. Toscana 20 dicembre 1996, n. 96 (recante: “Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, cui rinvia il provvedimento impugnato), il quale dispone testualmente che “La decadenza dall' assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente qualora l'assegnatario(...) d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), g), h) della Tabella A, salvo quanto indicato all'articolo 36 per il requisito reddituale“; la tabella A, lett. f) della legge medesima prevede, fra gli altri requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella, in seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del comune di residenza o, se diverso, del comune per il quale si concorre. Se nel territorio comunale di riferimento non è presente la categoria catastale A3, si considera, come tariffa d'estimo, la media del valore delle prime tre classi della categoria A2 di zona periferica ove prevista (quest'ultimo periodo è stato aggiunto con Delib. C.R. 26 luglio 2001, n. 157). Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo”.

La EPG Spa, che per effetto dell’art. 5 L.R. n. 77-1998 ha la competenza della gestione degli alloggi di edilizia residenziale, già in precedenza esercitata dall'ATER, mentre ai Comuni sono affidate soltanto le funzioni indicate dall' art. 4, ha effettuato un calcolo specifico ai sensi della Tabella A, lett. d) di cui alla citata L.R. n. 96-1996, richiamato negli atti del provvedimento e facente parte del materiale istruttorio che ha indotto l’Amministrazione ad emanare il provvedimento finale di decadenza, evidenziando inequivocabilmente ed aritmeticamente il venir meno dei requisiti di legge per l’assegnazione di alloggi popolari.

Infatti, all’uopo, la raccomandata A.R. della EPG Spa, in data 4 settembre 2008, oltre ai dati catastali degli immobili in proprietà P, allega la “Verifica dei redditi da fabbricati”, ove, secondo i dettami appena espressi viene attribuito un reddito specifico pari ad € 477,51 (rendita catastale appartamento piena proprietà sito in Castel del Piano cui si aggiunge la quota in comproprietà di immobile sito in Scansano, diminuita di 1/3: € 418,33 + {[335,06 x 1/2] : 3});
quota che superava il parametro di riferimento per gli immobili fuori del Comune, che è pari a € 406,28.

La norma dell'art. 35 della L.R. n. 96-1996 impone all'Amministrazione di dichiarare la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio popolare allorquando l'assegnatario abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione ai sensi della lettera d) della Tabella A). La Tabella A, a sua volta elenca i requisiti necessari per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi ERP e, tra i requisiti, la lettera d) indica la non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato, determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella ivi indicata, riferita al nucleo familiare e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 di zona periferica del comune di residenza o, se diverso, del Comune per il quale si concorre”.

3. Le deduzioni opposte dalla figlia P M A, nelle osservazioni inoltrate al Comune di Grosseto, si limitano a ribadire la condizioni fisiche della madre, spiegando le motivazioni che l'hanno indotta ad acquistare un appartamento a Castel del Piano, per soggiornarvi d'estate con quest' ultima, ma non possono consentire o giustificare una deroga (non prevista dalla legge) ai requisiti di assegnazione che sono contenuti entro i limiti dei parametri di cui alla Tabella citata.

Tali limiti, peraltro, sono funzionali al soddisfacimento del rilevante interesse pubblico sotteso all'istituto di edilizia residenziale pubblica, deputato alla provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti.

Il diritto all'abitazione di tali categorie costituisce, infatti, un connotato della forma costituzionale di Stato sociale, ma resta assoggettato ad una serie di condizioni fissate dalla legge.

In assenza di tali condizioni si può procedere alla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, che non ha carattere sanzionatorio, ma è un provvedimento di autotutela adottato a garanzia del perseguimento del pubblico interesse all'effettiva destinazione di un certo patrimonio immobiliare alle esigenze dei più bisognosi (secondo le prescrizioni stabilite inderogabilmente dalla legge), con la conseguenza che l'elemento soggettivo della condotta tenuta dall'assegnatario non assume un valore decisivo nella configurazione della fattispecie.

4. E’ infondato il secondo motivo di appello, poiché, come è noto da tempo, ai sensi dell'art. 107, comma 2, d.lgs. n. 267-2000 (T.U.EE.LL.) spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108, compresi i provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, essendo affidati ai dirigenti degli enti locali tutti i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno.

Infine, come correttamente ha motivato il TAR, non sussiste alcuna contraddizione con l' iter procedurale relativo alla precedente richiesta di mobilità dell'alloggio, ai sensi dell'art. 13 del vigente Regolamento comunale, al fine di ottenerne altro più consono alle proprie esigenze, richiesta che fu accolta dal Comune, poiché ciò che rileva è che, all'epoca dell'istruttoria sfociata nella pronuncia di decadenza qui impugnata, sia stato accertato il venir meno, in capo al nucleo familiare assegnatario, del requisito di cui alla lett. d) della Tabella A alla L. R. n. 96-1996, procedimento che ha presupposti e prevede un iter istruttorio diverso rispetto a quello del cambio alloggio, rispetto al quale, pertanto, non è ravvisabile nessun insanabile contrasto.

5. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.

Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi