TAR Firenze, sez. II, sentenza 2011-10-06, n. 201101458

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2011-10-06, n. 201101458
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201101458
Data del deposito : 6 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00565/2010 REG.RIC.

N. 01458/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00565/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 565 del 2010, proposto dalla sig.ra
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. A A e con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Firenze, via Ricasoli n. 40

contro

Comune di Grosseto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. S C e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F M P in Firenze, lungarno Vespucci n. 20

nei confronti

Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. non costituita in giudizio

per l’annullamento

- dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Grosseto n. -OMISSIS-del 1° febbraio 2010, notificata in data 8 febbraio 2010, contenente la declaratoria di decadenza della sig.ra -OMISSIS- dall’assegnazione dell’alloggio di E.R.P. n. 6983, posto in -OMISSIS-, e l’intimazione alla stessa di rilasciare detto alloggio nel termine di sei mesi dalla notifica dell’ordinanza;

- di ogni altro atto presupposto e conseguente, in particolare del parere favorevole alla declaratoria di decadenza espresso dalla Commissione Comunale assegnazione alloggi.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Grosseto;

Viste la memoria difensiva e la documentazione depositate dal Comune di Grosseto;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore nell’udienza pubblica del 17 maggio 2011 il dott. Pietro De Berardinis;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, sig.ra -OMISSIS-, espone di essere assegnataria di un alloggio di E.R.P. situato in -OMISSIS-, in cui abita anche la figlia, sig.ra -OMISSIS-, al precipuo scopo di assistere la madre, a fronte del deteriorarsi della salute di questa.

1.1. L’esponente evidenzia, infatti, di essere affetta da gravi problemi psico-fisici, che l’hanno resa, con il passare degli anni, incapace di provvedere a se stessa e di attendere alle più elementari attività quotidiane, tanto da ottenere (in via giudiziale) l’indennità di accompagnamento. Per tal ragione, nel 2006 l’esponente avanzava istanza di assegnazione di un nuovo alloggio di E.R.P., più adeguato alla sua salute. L’istanza veniva accolta, ma l’esponente vi rinunziava, essendo l’alloggio situato in altra zona della città e viste le difficoltà del trasferimento per una persone nelle sue condizioni.

1.2. A questo punto, la figlia dell’esponente, sig.ra -OMISSIS-, acquistava un immobile in Castel del Piano (GR), in grado di assicurare un adeguato refrigerio alla madre nei periodi più caldi dell’anno, ma senza trasferirvi la propria residenza. Per l’effetto, il Comune di Grosseto comunicava alla sig.ra -OMISSIS- l’avvio del procedimento di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di -OMISSIS- per la perdita dei requisiti ex l.r. n. 96/1996, risultando la figlia, non separatasi dal nucleo familiare della madre, titolare di beni immobili (il succitato appartamento in Castel del Piano ed una quota di un appartamento nel Comune di Scansano).

1.3. Nonostante le deduzioni difensive ex adverso presentate, il Comune di Grosseto procedeva ad adottare l’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-del 1° febbraio 2010 con cui dichiarava la sig.ra -OMISSIS- decaduta dall’assegnazione dell’alloggio di E.R.P. n. -OMISSIS-, posto in -OMISSIS-, intimandole di rilasciarlo.

2. Avverso l’ora vista ordinanza, nonché il parere favorevole alla declaratoria di decadenza espresso dalla Commissione Comunale assegnazione alloggi, è insorta l’esponente, gravandoli con il ricorso in epigrafe e chiedendone l’annullamento.

2.1. A supporto del gravame, ha dedotto i seguenti motivi:

- violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, nonché per genericità e violazione del giusto procedimento, giacché non risulterebbe da nessun documento del Comune che il valore catastale complessivo degli immobili di proprietà della figlia della sig.ra -OMISSIS- sarebbe uguale o superiore a quello di un alloggio adeguato a quest’ultima, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 della l.r. n. 96/1996;
inoltre il Comune non avrebbe indicato le ragioni per cui ha giudicato le deduzioni difensive presentate dall’interessata non in grado di modificare le condizioni dal Comune stesso accertate;

- violazione e falsa applicazione dell’art. 35, con riferimento all’art. 5 ed alla Tabella A, della l.r. n. 96/1996 ed incompetenza, in quanto la declaratoria di decadenza dall’assegnazione degli alloggi di E.R.P. spetterebbe al Sindaco e non al dirigente;

- eccesso di potere per contraddittorietà, ingiustizia ed illogicità manifesta dell’ordinanza gravata, in quanto emessa dalla P.A. in contrasto con il precedente accertamento – effettuato della stessa P.A. – dell’inidoneità dell’alloggio per cui è causa alle condizioni cliniche della ricorrente.

2.2. Si è costituito in giudizio il Comune di Grosseto, depositando, nell’imminenza dell’udienza di discussione della causa, una memoria difensiva, con documentazione allegata.

2.3. All’udienza pubblica del 17 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il ricorso è infondato.

3.1. Invero, l’art. 35, comma 1, lett. d), della l.r. n. 96/1996 prevede la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di E.R.P. qualora l’assegnatario abbia perduto i requisiti prescritti per l’assegnazione, “ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), g), h) della Tabella A” (salvo quanto stabilito dell’art. 36 per il requisito reddituale). Dal canto suo, la lett. d) della Tabella A prevede, tra i suindicati requisiti, la non titolarità del diritto di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato, determinato assumendo come vani catastali quelli elencati in una tabella riportata di seguito alla stessa lett. d), e come tariffa d’estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica, ove prevista) del Comune di residenza, o, se diverso, del Comune cui appartiene l’alloggio di E.R.P. da assegnare. La tabella riportata di seguito alla lett. d) indica, per un nucleo familiare di due persone, quattro vani catastali. Il punto 2 della Tabella A dispone, poi, che nel caso di quote di proprietà, il valore dell’immobile è ridotto convenzionalmente di un terzo. Infine, l’art. 5, comma 5, della l.r. n. 96 cit. stabilisce che i requisiti per l’assegnazione devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lett. c), d), e), g), h) della Tabella A, dagli altri componenti il nucleo familiare e devono permanere in costanza del rapporto. Come precisato dalla giurisprudenza (T.A.R. Toscana, Sez. II, 3 marzo 2010, n. 582), la ratio della legge è di escludere dal beneficio i soggetti che, in virtù della titolarità di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, manifestino una situazione patrimoniale incompatibile con le finalità assistenziali connesse alla concessione di un alloggio di E.R.P..

3.2. Tanto premesso, nella vicenda in esame il Comune di Grosseto, con la comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota prot. n. 136147 del 21 ottobre 2009 (doc. 3 della difesa comunale), ha reso edotta l’assegnataria del venir meno, in capo al suo nucleo familiare, del requisito di cui alla lett. d) della Tabella A della l.r. n. 96/1996, elencando le unità immobiliari di proprietà della figlia dell’assegnataria stessa, sig.ra -OMISSIS- (l’immobile di Castel del Piano, prima ricordato, più – pro quota – un immobile situato nel Comune di Scansano), con le relative rendite catastali. La predetta comunicazione è stata richiamata nel provvedimento finale che, in conformità ai principi in materia di motivazione per relationem, ha richiamato anche la nota della società E.P.G. S.p.A. n. 7369 del 4 settembre 2008. In tale nota (doc. 2 del Comune) – cui la ricorrente avrebbe potuto accedere ai sensi dell’art. 22 e ss. della l. n. 241/1990 – sono riportate le risultanze dell’istruttoria svolta in relazione al nucleo familiare della sig.ra -OMISSIS-: in particolare, sono riportati i dati catastali degli immobili di proprietà della sig.ra -OMISSIS-, da cui si evince il superamento del limite discendente dalla lett. d) della Tabella A della l.r. n. 96/1996, che, per gli immobili ubicati fuori del Comune di Grosseto, è dato da un valore (rectius rendita) catastale pari ad € 406,28. Infatti, il valore catastale complessivo (rectius, la rendita catastale complessiva) degli immobili di proprietà della sig.ra -OMISSIS- è pari – secondo la suindicata nota della E.P.G. S.p.A., recepita dal Comune nel provvedimento impugnato – ad € 477,51, di cui: a) € 418,-OMISSIS-per l’appartamento di Castel del Piano, posseduto al 100% dalla predetta figlia della ricorrente (e la cui rendita catastale è stata, quindi, considerata per intero);
b) € 59,18 per l’abitazione di Scansano, di cui la sig. -OMISSIS- è comproprietaria al 50% ed in relazione alla quale, pertanto, opera la riduzione di un terzo prevista dal punto 2 della Tabella A della l.r. n. 96 cit.. Donde l’infondatezza della doglianza della ricorrente, dedotta con il primo motivo, secondo la quale non risulterebbe da alcun atto del Comune il venir meno, in capo alla stessa, del requisito di cui alla lett. d) della Tabella A ora citata, per la disponibilità, da parte della ricorrente medesima, di un “alloggio idoneo”.

3.3. Non rileva, in contrario, il fatto che il conteggio, ad opera del Comune, della rendita catastale complessiva da assegnare agli immobili di proprietà della figlia della ricorrente, sia affetto da taluni errori, poiché, a ben vedere, la correzione degli errori porta ad un esito ancor più sfavorevole per la sig.ra -OMISSIS-. Infatti, la nota dell’E.P.G. S.p.A. del 4 settembre 2008 prima citata ed il Comune – che ne ha recepito integralmente le conclusioni – hanno attribuito all’immobile ubicato in Scansano una rendita catastale di € 335,06, che, divisa al 50% e ridotta di un terzo, porterebbe al citato importo di € 59,18. Tuttavia, la visura del certificato catastale, allegata alla nota dell’E.P.G. S.p.A., riporta una rendita catastale di € 355,06, e non di € 335,06 e, del resto, la rendita catastale complessiva dei due immobili, come si evince sempre dalla predetta visura, è pari ad € 773,39 (€ 418,33+355,06). Se ne deduce che la rendita catastale pro quota e ridotta da attribuire all’appartamento ubicato in Scansano è maggiore di quella assegnatagli dalla P.A., con uno sfondamento ancora più marcato del limite (€ 406,28) stabilito per gli alloggi posti fuori dal Comune di Grosseto. D’altronde, il conteggio operato dalla P.A. in relazione all’immobile sito in Scansano parrebbe contenere un ulteriore errore che, ove corretto, porterebbe ad un risultato ancora più sfavorevole per la ricorrente. La P.A., infatti, assunta per detto immobile la rendita catastale di € 335,06 (anziché 355,06), l’ha divisa per due, dividendo, poi, il risultato così ottenuto per tre: in esito a tali operazioni, ha ottenuto l’importo (€ 59,18) tenuto presente ai fini della declaratoria di decadenza. Così facendo, tuttavia, il Comune sembra avere non già “ridotto di un terzo” il relativo valore, come richiede il punto 2 della Tabella A, quanto, invece, averlo ridotto ad un terzo: in altre parole, la riduzione della rendita catastale (già dimezzata, essendo la sig.ra -OMISSIS- comproprietaria al 50% dell’immobile posto in Scansano) è stata fatta sottraendo a detto importo dimezzato i due terzi di esso e lasciando, quale valore finale da considerare, l’ultimo terzo;
per avere il valore “ridotto di un terzo”, si sarebbe, invece, dovuta fare l’operazione contraria, ossia sottrarre all’importo dimezzato un terzo di esso e lasciarne, quale valore da considerare, i due terzi restanti. In questo modo, il valore, rectius la rendita catastale dell’immobile posto in Scansano sarebbe stata pari ad € 118,36, anziché € 59,18 e dunque – come già osservato – il risultato sarebbe stato ben più sfavorevole per la ricorrente, in quanto lo sfondamento del limite di € 406,28 sarebbe stato ancora più evidente. D’altro canto – ed in ultima analisi – anche a non considerare l’immobile ubicato in Scansano (come sembra richiedere la ricorrente, lì dove osserva che un suo trasferimento in tale località è da escludere, essendo la propria figlia solo comproprietaria dell’immobile), rimane fermo che l’immobile di Castel del Piano ha una rendita catastale (€ 418,33) da sé sola già superiore al limite indicato dalla P.A. (€ 406,28). Ne discende l’infondatezza della censura.

3.4. Nemmeno può essere condivisa l’ulteriore censura dedotta con il primo motivo, concernente la mancata motivazione da parte della P.A. del rigetto delle deduzioni prodotte in sede procedimentale dall’interessata. Sul punto, vanno integralmente condivise le osservazioni della difesa comunale, la quale ha correttamente evidenziato come le predette deduzioni non riguardassero in nessun modo la perdita del requisito per l’assegnazione dell’alloggio di E.R.P. stabilito dalla lett. d) della Tabella A alla l.r. n. 96/1996. Invero, le deduzioni investono circostanze del tutto estranee a tale perdita e, pur se volte a rimarcare le precarie condizioni della sig.ra -OMISSIS- e le conseguenti difficoltà incontrate da sua figlia nell’assisterla (motivazioni di indubbio valore sociale), non rilevano, tuttavia, rispetto alla finalità assistenziale della disciplina posta dalla l.r. n. 96/1996, relativa all’effettiva destinazione del patrimonio immobiliare pubblico alle esigenze dei bisognosi: orbene, nei confronti di tale finalità la situazione patrimoniale della ricorrente e della figlia presenta palesi profili di incompatibilità, e ciò tanto più che nello stesso ricorso si riconosce come la sig.ra -OMISSIS- già da tempo trascorra vari mesi all’anno (non soltanto nella stagione estiva) a Castel del Piano e come l’alloggio di E.R.P., dalla cui assegnazione è stata dichiarata decaduta, fosse totalmente inadeguato alle sue esigenze. Alla stregua di siffatta estraneità e sostanziale irrilevanza delle deduzioni difensive dell’interessata, rispetto alla motivazione posta a base della provvedimento impugnato (il venir meno del requisito di cui alla lett. d) della Tabella A della l.r. n. 96 cit.), deve concludersi per la sufficienza del richiamo alle predette deduzioni da parte del provvedimento stesso, senza che quest’ultimo dovesse, altresì, contenere una loro analitica disamina e confutazione.

3.5. Così dimostrata la complessiva infondatezza del primo motivo di ricorso, per l’infondatezza di tutte le doglianze in cui esso è articolato, va del pari respinto il secondo motivo. Ed infatti, per una parte esso consiste nella riproposizione del primo motivo, sub specie di violazione degli artt. 5 e 35 della l.r. n. 96/1996, e quindi è infondato, per le ragioni esposte nei paragrafi precedenti. Per l’altra parte, invece, viene con esso dedotta la doglianza di incompetenza del Responsabile del Servizio ad adottare l’impugnata declaratoria di decadenza, trattandosi di provvedimento per la cui emanazione sarebbe competente il Sindaco, ai sensi dell’art. 35, comma 1, della l.r. n. 96/1996. Ritiene, tuttavia, il Collegio di dover aderire all’indirizzo giurisprudenziale per cui, dopo l’entrata in vigore dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), rientra nella competenza del dirigente comunale ovvero, nei Comuni sforniti di personale di qualifica dirigenziale, del responsabile dell’Ufficio o del Servizio – e non del Sindaco – l’adozione di un provvedimento di decadenza dall’assegnazione di un alloggio di E.R.P. (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 15 giugno 2006, n. 3529;
T.A.R. Veneto, Sez. II, 7 luglio 2003, n. 3596;
T.A.R. Basilicata, 3 marzo 2007, n. 138). Vero è che l’art. 35, comma 1, della l.r. n. 96/1996 fa espresso riferimento alla competenza sindacale, ma al riguardo soccorre il comma 5 del succitato art. 107 T.U.E.L., in base al quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del T.U.E.L. stesso le disposizioni che conferiscono agli organi di governo dell’Ente l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, con l’eccezione delle funzioni di rappresentanza statale, che restano attribuite al Sindaco. E l’art. 107 cit. è contenuto in una legge statale generale, che reca principi fondamentali e prevale, come tale, sulla preesistente legge regionale, operando direttamente senza che sia necessaria alcuna delega espressa da parte del Sindaco ai singoli dirigenti o responsabili dei Servizi (T.A.R. Toscana, Sez. II, 3 settembre 2009, n. 1415). Ne deriva l’infondatezza della censura e, con essa, del secondo motivo di gravame, considerato nel suo complesso.

3.6. Da ultimo, è infondato e deve, perciò, essere respinto il terzo motivo, con cui viene dedotta una pretesa contraddittorietà nell’operato del Comune di Grosseto. Ed invero, nessuna contraddizione è rinvenibile tra l’impugnata declaratoria di decadenza ed il precedente provvedimento comunale con cui venne assegnato alla ricorrente un alloggio di E.R.P. diverso dall’alloggio di -OMISSIS-, in virtù dell’inidoneità di quest’ultimo rispetto al deteriorarsi delle condizioni di salute della stessa ricorrente: si tratta, infatti, di provvedimenti che si fondano su presupposti tutt’affatto diversi e che, comunque, non sono tra loro in contraddizione, poiché è solo all’epoca dell’istruttoria sfociata nella pronuncia di decadenza che è si è accertato il venir meno, in capo al nucleo familiare assegnatario, del requisito di cui alla lett. d) della Tabella A alla l.r. n. 96/1996.

4. In definitiva, il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere respinto.

5. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, in ragione della peculiarità delle questioni trattate.

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