Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-01-26, n. 202200538

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-01-26, n. 202200538
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200538
Data del deposito : 26 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/01/2022

N. 00538/2022REG.PROV.COLL.

N. 00496/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 496 del 2020, proposto da
Società Green Network S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati V C I, C M, E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio V C I in Roma, via Dora n. 1;

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Enel S.p.A., Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader, Axpo Italia S.p.A., Eja S.p.A., Gala S.p.A., Eni S.p.A., Associazione Codici, non costituiti in giudizio;
Enel Energia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Anglani, Claudio Tesauro, Sergio Fienga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti 8;
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 11955/2019, resa tra le parti, concernente in parte qua, previa adozione di idonea misura cautelare, del provvedimento

AGCM

8.1.2019 assunto a conclusione del procedimento A511, con il quale è stata irrogata alle società del Gruppo Enel (ENEL s.p.a., SEN s.p.a ed Enel Energia s.p.a) la sanzione amministrativa per abuso di posizione dominante “consistente nell’adozione di una strategia escludente … mediante l’utilizzo illegittimo dei dati di contatto della base clienti tutelata acquisti mediante il meccanismo del consenso privacy per finalità commerciali”


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Enel Energia S.p.A. e di Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2022 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati E P per sé e per delega degli avvocati C M e V C I e Sergio Fienga;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con l’appello in esame la società Green Network s.p.a. impugnava la sentenza n. 11955 del 2019 del Tar Lazio, recante rigetto dell’originario gravame, proposto dalla medesima parte avverso il provvedimento dell’AGCM assunto a conclusione del procedimento A511 in data 8 gennaio 2019, nella parte in cui: (i) non ha ritenuto l'esistenza di un abuso in relazione alle politiche di winback adottate da Enel Energia S.r.l. ai danni di GN;
(ii) non ha ritenuto di dover effettuare un supplemento di istruttoria sul punto, come espressamente richiesto da GN.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:

- erroneità della sentenza per non aver ritenuto fondato il motivo di ricorso proposto in prime cure per “Violazione e falsa applicazione della Legge 10 ottobre 1990, n.287, art.12, 14;
Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 aprile 1998, n.217, artt.8, 9, 10. Violazione dei principi di buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost.. Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria, carenza di motivazione”.

L’autorità garante delle comunicazioni e la società Enel si costituivano in giudizio e, replicando su tutte le censure dedotte, chiedevano la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto dell’appello. Le altre parti intimate non si costituivano in giudizio.

Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2022, in vista della quale le parti depositavano memorie, la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, non può essere accolta l’istanza di rinvio – formulata da parte appellante in data 10 gennaio 2022 e contestata da parte appellata con memoria del successivo 14 gennaio 2022 – in assenza dei presupposti di eccezionalità, necessari ai sensi dell’art. 73 comma 1 bis cod. proc. amm. Infatti, l’evocata pendenza dei ricorsi riguarda le impugnative promosse da ENEL, Enel Energia e SEN (r.g. 10092/2019;
10098/2019;
10111/2019) avverso le sentenze del Tar Lazio che hanno ritenuto legittima la sanzione irrogata alle predette società all’esito del citato procedimento A501;
al riguardo l’ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Cge (20 luglio 2020, n. 4646), riguarda profili concernenti l’abuso di posizione dominante delle società predette. Diversamente, l’oggetto qui controverso riguarda l’esito negativo degli esposti dell’odierna appellante avverso le politiche anticoncorrenziali poste in essere da Enel a fini di c.d. winback, cioè del recupero dei precedenti clienti transitati in Green Network. Pur a fronte dell’identità formale del provvedimento impugnato nei diversi giudizi, dal punto di vista sostanziale emerge la piena autonomia delle determinazioni contestate e dei relativi oggetti, con conseguente assenza della necessaria – a fini di rinvio - eccezionalità.

2. Sempre in via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello, formulata dalla difesa erariale sul presupposto della mera riproposizione delle censure di primo grado.

2.1 In linea generale, ai sensi dell’art. 101 cod.proc.amm., il ricorrente ha l’onere di specificare i motivi di appello, non potendo limitarsi a un generico richiamo delle ragioni già presentate dinanzi al giudice di primo grado, dovendo contestare specificamente sul punto la sentenza impugnata. Il fatto che l’appello sia un mezzo di gravame ad effetto devolutivo, non esclude l’obbligo dell’appellante di indicare nell'atto le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e, inoltre, i motivi per i quali le conclusioni del primo giudice non sono condivisibili, non potendo il ricorso in appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado.

L'appello deve essere ritenuto ammissibile qualora dallo stesso sia possibile desumere le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l'impugnazione, in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata;
peraltro, il grado di specificità dei motivi di appello deve essere parametrato e vagliato alla luce del grado di specificità della sentenza contestata (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 3 febbraio 2020, n. 857).

2.2 Nel caso di specie l’atto d’appello è pienamente conforme ai parametri richiamati.

In termini formali contiene una chiara specificazione del motivo dedotto (cfr. pagg. 9 ss. dell’atto di appello);
in termini sostanziali contiene una puntuale critica alle argomentazioni svolte dal Tar, in ordine sia ai limiti di sindacato rispetto alle autorità indipendenti, sia alla irragionevolezza del mancato approfondimento degli elementi istruttori rilevati.

3. Ancora in via preliminare, va dichiarata la tardività della memoria depositata da parte appellante in data 4 gennaio 2022 ore 12.18, sulla scorta del principio ormai prevalente a tenore del quale nel processo amministrativo, il deposito telematico delle memorie in vista di un'udienza già fissata va effettuato, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile, nella specie il quindicesimo libero prima dell’udienza del 20 gennaio 2022 (cfr. in termini Consiglio di Stato , sez. IV , 04/03/2021 , n. 1841).

4. La presente controversia ha ad oggetto il provvedimento con cui l’Autorità odierna appellata ha escluso la sussistenza della politica aggressiva di winback , lamentata dall’odierna appellante.

In generale, il provvedimento ha una forma più ampia, risultando adottato a chiusura di un complesso procedimento, all’esito del quale l’Autorità ha: per un verso, accertato che SEN ed Enel energia, con il coordinamento della capogruppo Enel, avevano posto in essere, dal gennaio 2012 e fino al maggio 2017, un abuso di posizione dominante in violazione dell’art. 102 TFUE, nel mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali domestici e non domestici di minori dimensioni nei territori nei quali il Gruppo ENEL gestisce l’attività di distribuzione;
per un altro verso, quanto alla aggressiva politica di winback denunciata da GN ai suoi danni, che le evidenze istruttorie non avessero fornito un quadro probatorio sufficiente a imputare alle società del Gruppo ENEL alcuna condotta abusiva di tal genere.

La società appellante ha impugnato in prime il provvedimento in quest’ultima parte.

4.1 In dettaglio, oggetto della domanda proposta da Green network in questo giudizio è, nei termini precisati da parte appellante (punto 1.1. della parte in diritto dell’atto di appello, pagine 9 s.), non l’annullamento del “ provvedimento dell’AGCM per quel che riguarda la mancata irrogazione di una sanzione;
né tantomeno si chiede che sia irrogata una sanzione al Gruppo Enel per il winback. In questo giudizio GN chiede soltanto che sia ordinata all’AGCM la riapertura dell’istruttoria per l’abuso realizzato nei propri confronti. Dunque chiede esclusivamente che sia ordinato un supplemento di accertamento dei fatti, avendo ravvisato un’istruttoria del tutto carente
”.

4.2 In proposito, l’ammissibilità della domanda va posta a confronto con il consolidato orientamento di questo Consiglio (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 22/06/2011, n. 375 e 23/07/2009 , n. 4597) a mente del quale sono impugnabili da parte di terzi controinteressati i c.d. provvedimenti negativi, con cui l'Autorità regolatoria archivia una determinata denuncia o comunque rifiuta di intervenire;
tali provvedimenti o l'inerzia dell'Autorità non incidono in senso sfavorevole sulle imprese che hanno posto in essere il comportamento segnalato, essendone riconosciuta la liceità o espressamente o implicitamente e omettendo l'Autorità di intervenire. Gli stessi provvedimenti possono, tuttavia, incidere sulle posizioni di soggetti terzi, destinati ad assumere così la veste di controinteressati rispetto al comportamento consentito.

In ulteriore dettaglio, va ribadito che sono impugnabili, da parte di terzi, i c.d. provvedimenti negativi, con cui l'Autorità Antitrust archivia una determinata denuncia o comunque rifiuta di intervenire (archiviazioni di denunce, autorizzazioni ad operazioni di concentrazione, chiusure di istruttorie antitrust con accettazione degli impegni proposti dalle imprese e giudizi di non ingannevolezza di messaggi pubblicitari);
a tal fine occorre, però, che il ricorrente non rivesta la qualità di mero denunciante ma sia portatore di un interesse particolare e differenziato, che assume essere stato leso dalla mancata adozione del provvedimento repressivo e, dunque, si connoti sostanzialmente, rispetto al provvedimento dell'Autorità Antitrust come soggetto controinteressato.

Va ricordato in proposito che il riconoscimento della legittimazione del denunciante ad impugnare i provvedimenti di archiviazione dell’Autorità è frutto di una lenta evoluzione della giurisprudenza, la quale in un primo momento (invero ormai risalente ) aveva escluso che il segnalante fosse titolare di un interesse qualificato in tale senso.

Questo orientamento si inseriva in un più ampio filone giurisprudenziale secondo il quale i soggetti legittimati ad impugnare i provvedimenti dell’Autorità sono solo quelli da essi direttamente incisi e ciò in quanto le attribuzioni normativamente conferite all’Autorità sono preordinate alla tutela oggettiva del libero mercato, a garanzia dell’interesse pubblico generale alla conservazione di un assetto concorrenziale e non alla tutela di interessi individuali o associati degli operatori in esso attivi.

Pertanto il fulcro della posizione dell’Autorità consisterebbe – in questa ottica - nell’esercizio di poteri repressivi a tutela della legittimità oggettiva del mercato senza alcuna rilevanza delle posizioni individuali dei concorrenti e dei consumatori.

L’unico interesse tutelabile in questa ottica è quello alla presa in esame dell’esposto o della denuncia ossia l’interesse a che l’Autorità non rimanga inerte.

La giurisprudenza ha poi superato tale impostazione restrittiva, e pur confermandosi che le funzioni dell’Autorità sono svolte a tutela del diritto obiettivo, si sono ritenuti i terzi legittimati a ricorrere avverso i provvedimenti di archiviazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI, 23 luglio 2009 n. 4597, Technicolor e sez. VI, 14 giugno 2004 n. 3865, Motorola ).

Il tipo di sindacato sul provvedimento di archiviazione segue le regole generali del processo di legittimità, ossia si concreta in un controllo sulla ragionevolezza, la logicità e la coerenza della motivazione e sull’adeguatezza e proporzionalità dell’attività istruttoria svolta (dovendosi evitare nel contempo attività manifestamente insufficienti ed all’opposto non dovendosi dare corso ad ulteriori attività meramente defatigatorie in presenza di approfondimenti adeguati) .

Tale sindacato incontra – come è noto – il problema (ed il connesso limite) del sindacato sulla discrezionalità tecnica, tradizionalmente legato all’esistenza di concetti giuridici indeterminati.

4.2 A quest’ultimo riguardo nel caso di specie – sulla base delle coordinate ermeneutiche prima ricordate – va rilevato che Green network riveste la qualifica necessaria, sia in generale quale operatore dello stesso mercato interessato, sia in particolare quale autore dell’esposto oggetto di archiviazione.

Peraltro, se la domanda come precisata in appello – nei termini letterali sopra riportati - si limita alla condanna ad un facere dell’autorità – cioè l’ordine di provvedere ad un supplemento di istruttoria – la causa petendi indicata in sede di ricorso introduttivo appare più articolata: “ annulli in partis quibus i provvedimenti impugnati e per l’effetto, previa tutela cautelare come richiesta, disponga rinvio all‟AGCM affinché riapra il procedimento istruttorio relativo al winback per una più completa valutazione delle prove addotte da GN e per l’eventuale acquisizione degli ulteriori elementi probatori evidenziati ”.

4.3 A fronte della pacifica natura officiosa dei poteri amministrativi in questione, non è ammissibile l’azione di adempimento pura, in termini di ordine all’amministrazione di svolgere una determinata attività, in specie a fronte di situazioni giuridiche soggettive pacificamente qualificabili quali interessi legittimi.

In linea generale, anche in sede di giurisdizione generale di legittimità il g.a. può emanare pronunce di tipo dichiarativo e di condanna (adempimento) allorché non vi osti la sussistenza di profili di discrezionalità amministrativa o tecnica, atteso che gli art. 30, comma 1, e 34, comma 1, lett. c), c. proc. amm. gli consentono, nei limiti della domanda, di emanare sentenze di condanna all'adozione di misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e disporre misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c.;
tale norma si pone in stretta correlazione con il generale principio di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale amministrativa e nell'ottica della soddisfazione completa della posizione sostanziale di interesse legittimo di cui si chiede tutela, pur con il limite della necessaria contestualità con l'azione di annullamento, nonché dell'assenza di profili di discrezionalità amministrativa o tecnica (cfr. ad es. es. Consiglio di Stato , sez. V , 05/11/2014 , n. 5479).

Infatti, l’azione ex art. 34 comma 1 lett c) cod. proc. Amm. presuppone: la contestuale proposizione all’azione di annullamento del provvedimento di diniego o all’azione avverso il silenzio;
il carattere vincolato in concreto dell’attività, nel senso che quest’ultima, pur se discrezionale in astratto, non lo sia in concreto in ragione dello stadio di sviluppo del procedimento amministrativo che ha comportato già la spendita dei poteri discrezionali;
l’assenza di ulteriori incombenti istruttori.

4.4 Nel caso di specie risultano carenti gli ultimi due presupposti, stante la pacifica natura discrezionale del potere in questione e la necessità – insita nella stesa domanda proposta – di invocati ulteriori approfondimenti istruttori.

4.5 Resta quindi la domanda di annullamento in parte qua, ammissibile nei limiti di sindacabilità in materia. In proposito, come noto il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della amministrazione può oggi svolgersi non in base al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo.

Va evidenziato, in tale ottica, che il controllo giurisdizionale, teso a garantire una tutela giurisdizionale effettiva, anche quando si verta in tema di esercizio della discrezionalità tecnica dell’Autorità indipendente, non può essere limitato ad un sindacato meramente estrinseco, estendendosi al controllo intrinseco, anche mediante il ricorso a conoscenze tecniche appartenenti alla medesima scienza specialistica applicata dall'amministrazione indipendente, sulla attendibilità, coerenza e correttezza degli esiti, in specie rispetto ai fatti accertati ed alle norme di riferimento attributive del potere.

In tale contesto, in tema di esercizio della discrezionalità tecnica dell'Autorità indipendente, il giudice non può sostituirsi ad un potere già esercitato, ma deve solo stabilire se la valutazione complessa operata nell'esercizio del potere debba essere ritenuta corretta, sia sotto il profilo delle regole tecniche applicate, sia nella fase di contestualizzazione della norma posta a tutela della concorrenza che nella fase di raffronto tra i fatti accertati ed il parametro contestualizzato;
anche l’apporto conoscitivo tecnico, conseguito tramite apporti scientifici, non è ex se dirimente allorché soccorrono dati ulteriori, di natura più strettamente giuridica, che limitano il sindacato in sede di legittimità ai soli casi di risultati abnormi, ovvero manifestamente illogici.

Sul versante tecnico, in relazione alle modalità del sindacato giurisdizionale, quest’ultimo è volto a verificare se l'Autorità abbia violato il principio di ragionevolezza tecnica, senza che sia consentito, in coerenza con il principio costituzionale di separazione, sostituire le valutazioni, anche opinabili, dell’amministrazione con quelle giudiziali. In particolare, è ammessa una piena conoscenza del fatto e del percorso intellettivo e volitivo seguito dall'amministrazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 5 agosto 2019, n. 5559).

4.6 In tale contesto, pertanto, risulta ammissibile la domanda formulata in termini di annullamento del provvedimento di sostanziale archiviazione impugnato, in relazione ai vizi di legittimità dedotti ed alla connessa carenza istruttoria, nei predetti limiti di estensione della cognizione e di sindacabilità dei relativi esiti.

5. Nei predetti limiti di ammissibilità, peraltro, l’appello è infondato nel merito dell’unica articolata censura dedotta.

5.1 In generale, l’art. 12 della legge n. 287/90 prevede che " L'Autorità, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli articoli 2 e 3 ".

Si tratta di una pre-istruttoria svincolata da particolari forme e del tutto diversa da quella prevista dal successivo art. 14 in caso di apertura del vero e proprio procedimento.

5.2 Nel caso di specie, nella parte della segnalazione dell'appellante in tema di winback , la stessa è stata valutata;
e, peraltro, ciò è stato fatto sulla scorta di un’approfondita istruttoria, parallela a quella concernente le diverse contestazioni confluite nella parte di sanzione del provvedimento.

Nell'effettuare tali valutazioni in parte qua (cfr. punti 249, 250 e 251 del provvedimento), l’Autorità non è incorsa in alcuna violazione procedimentale o carenza di istruttoria, nei limiti di sindacato predetti.

5.3 In generale, la raccolta degli elementi istruttori, durata circa due anni e alla quale ha preso attivamente parte anche la società odierna appellante, nel garantito esercizio delle prerogative procedimentali quale operatore del settore, ha condotto l’Autorità a ritenere che le società del gruppo Enel hanno posto in essere un abuso di posizione dominante in violazione dell’art. 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea idoneo ad alterare le dinamiche competitive nel mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali domestici e non domestici di minori dimensioni nei territori nei quali il gruppo Enel gestisce l’attività di distribuzione

5.4 In tale ambito, per ciò che concerne invece la specifica ed autonoma tematica delle politiche di winback di Enel Energia, la documentazione acquisita a seguito anche di ispezione presso le sedi delle società del gruppo Enel, consta di un unico documento di rilievo, relativo ai risultati commerciali delle azioni di winback esperite nel 2016 nei confronti dei clienti persi a favore dei vari trader concorrenti sul mercato libero.

Al riguardo, nel provvedimento l’Autorità ha affermato che da tale documento emerge, “ con riferimento a flussi di clienti già sul mercato libero, come la redemption osservata per Green Network, pari al [40/50]% di clienti domestici riacquisiti rispetto alla “lista assegnata”, sia di gran lunga superiore alla redemption media osservata per gli altri operatori (il fenomeno emerge anche in relazione alla clientela non domestica, sebbene in misura meno marcata;
la percentuale di redemption nei confronti di GN è in questo secondo caso pari al [20/30]%)
”.

5.5 Peraltro, in assenza di ulteriori emergenze, sulla scorta del mero dato numerico non risulta dimostrato il fondamento dell’esposto e delle connesse lamentele di Green Network, specie in ordine all’esistenza di una strategia imputabile ad Enel Energia o ai vertici del gruppo Enel . E l’assenza di elementi di responsabilità cui riconnettere, in termini di causalità, tale esito, non risulta superabile nella presente sede giurisdizionale, neppure sotto il lamentato difetto di istruttoria.

5.6 Infatti, in ordine all’ampiezza dell’istruttori esercitati, i Giudici di prime cure risultano aver fatto buon governo della documentazione in atti, da cui emergono adeguate attività istruttorie svolte, i cui esiti risultano, sempre nei limiti di sindacato giurisdizionale predetti, acquisiti e valutati dall’Autorità.

Al riguardo, oltre le attività ispettive che hanno una cruciale rilevanza e non hanno condotto all’acquisizione di elementi significativi a sostegno dell’ipotesi accusatoria nei termini ricordati, sono emerse numerose richieste di informazioni, oltre che in più occasioni alle parti, anche a soggetti terzi ritenuti in grado di fornire elementi utili ai fini dell’istruttoria, e in particolare alla società Heracomm S.r.l., in data 19 ottobre 2017, ad alcuni distributori elettrici attivi sul territorio nazionale - tra cui la società del gruppo e-distribuzione S.p.a. (28 novembre 2017, 1 dicembre 2017 e 7 marzo 2018), nonché le ulteriori società distributrici Inrete Distribuzione Energia S.p.a. (28 novembre e 1 dicembre 2017) e Ireti S.p.a. (28 novembre e 1 dicembre 2017) - ed al regolatore di settore (il 18 dicembre 2017 e 7 giugno 2018).

5.7 L’attività istruttoria dell’Autorità è proseguita con la richiesta di informazioni anche ad alcune società di teleselling indicate dalla stessa Green Network e individuati quali soggetti idonei a detenere informazioni utili ai fini dell’istruttoria, in data 11 giugno 2018. L’Autorità risulta aver acquisito e poi valutato le risposte che sono pervenute dalle società di teleselling (cfr. docc. 5- 11 del deposito di primo grado) senza rinvenire nelle stesse gli estremi della condotta segnalata da Green Network e comunque contestata al gruppo Enel. In proposito, le agenzie intervistate non hanno risposto alla richiesta di informazioni formulata dagli Uffici ovvero hanno addirittura affermato di non aver mai avuto alcun contratto di mandato con società del gruppo Enel.

5.8 A fronte della natura del potere in questione e del carattere officioso della relativa attività, fuoriesce dagli ambiti di ammissibilità del presente giudizio la valutazione della possibilità di ulteriori approfondimenti istruttori, nei termini di merito invocati da parte appellante, con riferimento ad elementi privi della necessaria specificità (ad esempio per “verificare l’effettiva esistenza di subappalti e l’affidamento di attività a soggetti extra UE”) ovvero di dettaglio (“le registrazioni di tutte le telefonate riconducibili ai clienti GN”), incompatibili con l’oggetto ammissibile del presente giudizio volto a verificare la proporzionalità e l’adeguatezza – anche sotto il profilo tecnico ove necessario - delle attività istruttorie già svolte ( che appaiono adeguate e sufficienti per quanto prima esposto ) e non ad assecondare in via generale ogni spunto investigativo o congetturale ipotizzabile nel caso concreto.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello è infondato e va pertanto respinto.

Sussistono giusti motivi, stante la complessità della questione, per compensare le spese del presente grado di giudizio.

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