Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-02-03, n. 202000857
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Testo completo
Pubblicato il 03/02/2020
N. 00857/2020REG.PROV.COLL.
N. 01314/2015 REG.RIC.
N. 00193/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1314 del 2015, proposto da
Comune di Ponza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Cardarelli in Roma, via ERluigi Da Palestrina, n.47;
contro
Nautica Enros S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Gregorio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Guido Reni n. 56;
Soc. Nautica Enros S.r.l., IN AZ, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Vito Bellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Orazio, 3;
nei confronti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia del Demanio, Agenzia Regionale per L'Ambiente del Lazio - Arpalazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi;
Elettrica Ponzese S.p.A. - Sep non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 193 del 2017, proposto da
Comune di Ponza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Cardarelli in Roma, via G.P. Da Palestrina 47;
contro
Soc. Nautica Enros S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Luisa Bellini, Stefano Gregorio, con domicilio eletto presso lo studio Maria Luisa Bellini in Roma, via Orazio n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Bellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vito Bellini in Roma, via Orazio, 3;
IN AZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Luisa Bellini, Stefano Gregorio, con domicilio eletto presso lo studio Maria Luisa Bellini in Roma, via Orazio n. 3;
per la riforma
quanto al ricorso n. 1314 del 2015:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio Sezione Staccata Di Latina (sezione Prima) n. 00653/2014, resa tra le parti, concernente per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio, sezione staccata di Latina, sez. I, 27 luglio 2014 n. 653, che ha pronunciato sul ricorso n.6/2014 R.G. integrato da motivi aggiunti, proposto per l’annullamento:
(A – ricorso principale)
a) della determinazione 26 novembre 2013, n. 356, conosciuta in data imprecisata, con la quale il Responsabile del Servizio demanio del Comune di Ponza ha dichiarato la decadenza della concessione demaniale marittima 9 aprile 2009 n.11, rilasciata alla Nautica Enros S.r.l. per mantenere un pontile per ormeggio imbarcazioni e per l’arenile asservito;
di ogni altro atto presupposto, connesso, ovvero conseguente e, in particolare:
b) della nota n. 4338 del 7 luglio 2013 dell’Ufficio circondariale marittimo di Ponza;
(B- motivi aggiunti)
c) dell’ordinanza 17 dicembre 2013 n.178 del Comune di Ponza, conosciuta in data imprecisata, recante “bonifica del sito arenile di Giancos – interdizione dell’area interessata dal cantiere”;
d) del parere dell’A.R.P.A. Lazio prot. n. 88791 del 12 novembre 2013;
e) del documento “proposta di programma delle attività di messa in sicurezza d’emergenza del sito” predisposto dalla Società elettrica ponzese - SEP S.p.a. e approvato dal Comune.
In particolare, la sentenza ha accolto il ricorso principale, annullato gli atti con esso impugnati e dichiarato improcedibili i motivi aggiunti;
quanto al ricorso n. 193 del 2017:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio Sezione Staccata Di Latina (sezione Prima) n. 00352/2016, resa tra le parti, concernente Ricorso d'appello
del Comune di Ponza, con sede in Ponza, Piazza C. Pisacane, c.f.
81004890596, in persona del Sindaco pro tempore ER OM
IG, rappresentato e difeso, giusta delibera di G.C. n. 90 del
12/07/2016, e delega/procura a margine del presente atto, dall'Avv. Alfredo
ZAZA d'AULISIO (c.f.: [...]) del foro di Latina, con il
quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni ERluigi da Palestrina,
n. 47 (c/o Prof. Avv. Francesco CARDARELLI – c.f. CRD FNC 61R04
H501F – pec: francescocardarelli@ordineavvocatiroma.org)) - utenza telefax:
0771/451471 - pec: alfredozaza@pec.studiozaza.it
contro
- Nautica Enros s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- sig. IN LA.
per l'annullamento:
- della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione
staccata di Latina, n. 352/2016 depositata in Segreteria il 31/05/2016.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Nautica Enros S.r.l. e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Agenzia del Demanio e di Agenzia Regionale per L'Ambiente del Lazio - Arpalazio e di Soc. Nautica Enros S.r.l. e di IN AZ e di Soc. Nautica Enros S.r.l. e di IN AZ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2020 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Quadrale in sostituzione dell'avv. Zaza D'Aulisio, Vito Bellini, Stefano Gregorio e Giovanni Greco dell’Avvocatura Generale dello Stato Quadrale in sostituzione dell'avv. Zaza D'Aulisio, Vito Bellini e Stefano Gregorio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col primo ricorso in epigrafe n.r.g. 1314/2015 il Comune di Ponza ha impugnato la sentenza del Tar Lazio, Latina, n. 653/2014, pubblicata il 24.7.2014, che – a spese compensate – ha accolto il ricorso presentato dalla Nautica Enros s.r.l. (“NE”) per l’annullamento della determinazione del Comune n. 356/2013 volta alla dichiarazione di sua decadenza dalla concessione demaniale marittima, nonché dell’ordinanza comunale n. 178/2013 di interdizione per tredici giorni di una porzione di arenile onde consentire interventi di bonifica.
2. La sentenza impugnata ha preliminarmente riepilogato, in fatto, che:
- la NE è titolare in località Giancos del Comune di una concessione demaniale marittima per mq 3662 di arenile “allo scopo di tenere un pontile galleggiante per l’ormeggio di imbarcazioni da diporto di mq. 209,4, collegato da una pedana più passerella amovibile per un totale di mq. 60,88, relativo specchio acqueo di mq. 2551,72 ed un arenile asservito di mq. 840 su cui insistono piattaforma cementizia di mq. 24 (m. 20 * m. 1,2) e pedana in legno di mq. 80 (m. 10 * m. 8) per il periodo 1 maggio – 30 settembre”;
- su suolo adiacente v’è un fabbricato di proprietà del legale rappresentante della NE, confinante con la centrale elettrica di Ponza (gestita dalla S.E.P. s.p.a.), già dichiarata industria insalubre di 1° classe b) e che nel 2007 s’era verificato lo sversamento di un’ingente quantità di gasolio sull’arenile in concessione con conseguente avvio del procedimento di bonifica;
- tutti i pontili di Ponza erano stati oggetto di sequestro giudiziario;
- l’area interessata dalla concessione per cui è causa fu dissequestrata il 12.8.2010 a seguito di presentazione di due progetti di riqualificazione: uno in data 19.7.2010 (prot. n. 9944) e l’altro, più ridotto, il 20.7.2010 (prot. n. 9968). Il secondo però – riferisce la ricorrente – era stato presentato esclusivamente “per mero scrupolo” né mai esaminato dal Comune;
- nel frattempo, il commissario prefettizio del Comune, anche a causa della revoca (dicembre 2011) dell’autorizzazione ad emettere fumi, aveva disposto la delocalizzazione della centrale elettrica ed aveva predisposto quanto occorrente alla gara per la costruzione della nuova centrale, pur consentendo nelle more l’utilizzo di quella esistente. Questa procedura, però, s’era interrotta nel maggio 2012, con l’insediamento della nuova amministrazione comunale;
- la NE ha poi ricevuto il 18.4.2013 una nota con cui l’era chiesto di chiarire “l’esatta consistenza del titolo concessorio”, nel presupposto di una difformità rispetto all’originaria concessione del 2003 e al progetto di riqualificazione del luglio 2010 (n. 9968);
- la NE aveva quindi replicato al Comune il 30.4.2013 sostenendo che doveva farsi riferimento al titolo del 2008 (dato che quello del 2003 era stato modificato negli anni e, comunque, sostituito dalla concessione rilasciata nel 2008) ed al progetto recante numero 9944 (autorizzato il 20.7.2010 dal competente assessore), ferma peraltro la disponibilità, ove il Comune avesse insistito, ad adeguarsi “all’orientamento” dell’Amministrazione, senza però acquiescenza e rinuncia ai propri diritti;
- l’Ufficio circondariale marittimo aveva poi eseguito un sopralluogo, cui fece seguito in data 26.6.2013 il sequestro giudiziario del pontile, nel presupposto che lo stato dei luoghi non corrispondesse al progetto n. 9968, in relazione al quale era stato disposto il dissequestro dal Tribunale di Latina. NE chiedeva allora di poter eseguire le opere di adeguamento al progetto n. 9968 del 2010. Eseguito l’adeguamento, il 22.7.2013 fu revocato il sequestro;
- il 5.8.2013 il Comune comunicava l’avvio della decadenza dalla concessione demaniale, contestandosi alla NE violazioni di obblighi correlativi;
- il 26.11.2013 era disposta la decadenza per “reiterati gravi abusi” del concessionario.
2.1 La sentenza quindi, dopo aver dichiarato l’improcedibilità di motivi aggiunti “per sopravvenuta carenza d’interesse, come richiesto dalla ricorrente, dato che il provvedimento impugnato ha ormai perso efficacia”), ha accolto il ricorso principale affermando in sostanza che: