Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-11-09, n. 201907665
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Pubblicato il 09/11/2019
N. 07665/2019REG.PROV.COLL.
N. 01072/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1072 del 2019, proposto da Magliola Real Estate S.r.l. in Concordato Preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato T P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Ioppoli in Roma, via Trionfale n. 5697;
contro
Comune di Santhià, in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C Z e L D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio L D R in Roma, via della Consulta, 50;
Sindaco del Comune di Santhià quale Ufficiale di Governo, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 00771/2018, resa tra le parti, concernente l’annullamento dell'ordinanza 9.3.2017, n. 27, (notificata il 16/21.3.2017), con la quale il Sindaco del Comune di Santhià ha ordinato alla società ricorrente in concordato preventivo ed al Commissario liquidatore - ai sensi dell'art. dell'art. 54 c. 4 del d.lgs. 267/2000 - “… di provvedere, entro e non oltre 10 giorni, alla raccolta e smaltimento nelle discariche autorizzate dei pezzi di lastre frantumate presenti sulla copertura del fabbricato e di quelle disperse sul terreno circostante …”, nonché di “… provvedere, entro e non oltre 12 mesi, alla bonifica della copertura dell'immobile in premessa con i metodi che riterrà più opportuni tra quelli previsti al punto 3 del D.M. 6.9.1994 (sostituzione, incapsulamento, ecc.) del manto di copertura contenente le seguenti fibre: amianto - crisotilo …”;di ogni altro provvedimento presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale, ivi compreso - per quanto possa occorrere - l'ordinanza 14.4.2017, n. 40, di proroga del termine di scadenza degli adempimenti relativi alla rimozione immediata dei pezzi di amianto rinvenuti sul terreno e sulla copertura.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Santhià;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2019 il Cons. Roberto Proietti e uditi per le parti gli avvocati Francesco Ioppoli su delega dichiarata di T P, L D R e l'Avvocato dello Stato Isabella Corsini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso RG. n. 550/2017, proposto dinanzi al TAR per il Piemonte, Magliola Real Estate S.r.l. in concordato preventivo ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Santhià n. 27 del 9.03.2017, con la quale è stato ingiunto alla Società medesima ed al Commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, di provvedere, entro e non oltre 10 giorni, “alla raccolta e smaltimento nelle discariche autorizzate dei pezzi di lastre frantumate presenti sulla copertura del fabbricato e di quelle disperse sul terreno circostante…”, nonché di provvedere, entro e non oltre 12 mesi, “alla bonifica della copertura dell'immobile in premessa con i metodi che riterrà più opportuni tra quelli previsti al punto 3 del D.M. 6.9.1994 (sostituzione, incapsulamento, ecc.) del manto di copertura contenente le seguenti fibre: Amianto - Crisotilo …”.
La Società appellante ha chiesto, altresì, l’annullamento di ogni altro provvedimento presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale, compresa l'ordinanza del Comune di Santhià n. 40 del14.04.2017, di proroga del termine di scadenza degli adempimenti relativi alla rimozione immediata dei pezzi di amianto rinvenuti sul terreno e sulla copertura.
In particolare, Magliola Real Estate S.r.l. in concordato preventivo ha rappresentato di essere proprietaria di un compendio immobiliare di circa 170.435 mq. ubicato nel Comune di Santhià, via Due Giugno s.n.c., costituente il complesso industriale adibito all’attività di realizzazione e riparazione di veicoli ferroviari svolta dalla estinta società Magliola Antonio e Figli S.p.A. ed oggi parzialmente utilizzato dalla società I.F.I. S.p.A., e pervenuto alla ricorrente medesima nel 2013 a seguito di atto di scissione societaria dalla Magliola Antonio e Figli S.p.A. (atto rogito Notaio Ganelli in data 6.8.2013, rep. 27654/18331).
Il fabbricato oggetto della contestata ordinanza sindacale insiste sull’area sud di tale complesso industriale ed è composto da tre capannoni (all’epoca dei fatti inutilizzati) costituiti da una struttura portante in cemento armato e pilastri in ferro e da una copertura composta da lastre sovrapposte in eternit alternate a lastre di metacrilato (cioè di materiale plastico, avente la funzione di dare luce ai locali sottostanti adibiti alle lavorazioni industriali).
Nel 2016, a seguito della segnalazione da parte di uno dei proprietari delle abitazioni sorte nelle vicinanze del predetto complesso industriale – sulla presenza di copertura in eternit in condizioni di forte degrado del predetto fabbricato industriale, il Comune di Santhià ha avviato una procedura di verifica delle condizioni di conservazione delle lastre di eternit, avvalendosi del Servizio Territoriale di Vercelli dell’A.R.P.A., che, in data 16/12/2016, in sede di sopralluogo, ha effettuato i relativi accertamenti, provvedendo al prelievo di campioni dalle lastre di copertura del tetto e delle pareti verticali dei capannoni industriali, al fine di stabilire l’effettiva presenza di amianto e il relativo grado di pericolosità per la salute pubblica in ragione dello stato di manutenzione e conservazione dei fabbricati.
Vista la relazione tecnica redatta dall’A.R.P.A. (trasmessa al Comune di Santhià con nota del 7/03/2017 e acquisita al protocollo comunale n. 4091) e rilevata la necessità, in relazione al grado di pericolosità riscontrato attraverso l’analisi dei campioni prelevati, di provvedere alla salvaguardia della salute pubblica, è stata emanata l’ordinanza sindacale n. 27 del 9 marzo 2017.
Con il ricorso di primo grado (rubricato al n. R.G. 550/2017), Magliola Real Estate S.r.l. in concordato preventivo ha dedotto l’illegittimità della suindicata ordinanza sindacale, formulando i seguenti motivi di ricorso: I) violazione di legge in relazione al principio di legalità dell’azione amministrativa ed all’art. 54 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000. Eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti l’esercizio del potere d’ordinanza, nonché per insufficienza della motivazione e dell’istruttoria. Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà interna. Violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990;II) violazione di legge, con particolare riguardo agli allegati 2 e 3 del D.M.