Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-03-20, n. 202001979

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-03-20, n. 202001979
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202001979
Data del deposito : 20 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2020

N. 01979/2020REG.PROV.COLL.

N. 04121/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4121 del 2019, proposto da
Inail - Istituto Nazionale per Assicurazione

Contro

Infortuni Sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A R, L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

T.A.F. Trattamenti Termici S.r.l. (Già T.A.F. di D A e C. S.n.c.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L L, F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F N in Roma, via Oslavia 14;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 01250/2018, resa tra le parti, concernente del provvedimento di esclusione dal finanziamento del 15 gennaio 2015, con il quale l'Inail ha comunicato il mancato superamento della fase di verifica prevista dall'art. 17 dell'Avviso Pubblico 2014, nonché del precedente provvedimento del 1° dicembre 2015.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di T.A.F. Trattamenti Termici S.r.l. (Già T.A.F. di D A e C. S.n.c.);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2020 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti gli avvocati A R e F N per sé e anche per L L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La T.A.F. di Denisi Alessandri &
c. s.r.l. in data 22 aprile 2015 ha presentato domanda per l’accesso al finanziamento relativo al piano di incentivi per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con provvedimento del responsabile della sede INAIL di Cremona del 15 gennaio 2016, la domanda è stata ritenuta inammissibile in quanto il progetto presentato dalla predetta società comporterebbe una insufficiente riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (d’ora in avanti, “MMC”).

2 Con sentenza n. 1250/2018 il T.A.R. Lombardia – Sezione staccata di Brescia ha accolto il ricorso presentato dalla T.A.F. contro il predetto provvedimento.

3. Con ricorso in appello notificato il 30 aprile 2019, e depositato il successivo 15 maggio, l’I.N.A.I.L. ha impugnato l’indicata sentenza.

Si è costituita in giudizio, per resistere al gravame, la T.A.F. Trattamenti Termici s.r.l., già T.A.F. di D A &
c. s.r.l.

Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 30 gennaio 2020.

4. Con un unico motivo di gravame, la parte appellante censura la motivazione della sentenza impugnata, nel profilo relativo alla riconosciuta spettanza del bene della vita rivendicato dalla società appellata.

Gli argomenti sviluppati a sostegno di tale censura sono infondati.

5. Va anzitutto osservato che la procedura per cui è causa è regolata dall’ “Avviso pubblico 2014 per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (14AO09731)”, d’ora in avanti “Avviso”, depositato il 15 aprile 2016 nel giudizio di primo grado dalla parte ricorrente, odierna appellata.

L’art. 1 di tale Avviso specifica che esso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e di sicurezza sul lavoro, e che “ Per miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali ”.

Come riconosce la parte appellata nella sua memoria, l’Avviso consentiva di selezionare una sola opzione, ed essa appellata ha selezionato il settore della riduzione di rischio da MMC, allegando il relativo progetto, oltre che il documento di valutazione dei rischi (d’ora in avanti, DVR).

6. Date le superiori premesse, ritiene il Collegio che gli argomenti di censura sviluppati nel ricorso in appello non consentano di superare l’affermazione centrale su cui poggia la motivazione della sentenza impugnata: “ In base all’art. 1 dell’Avviso Pubblico, per conseguire il finanziamento è sufficiente che vi sia un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, e che tale miglioramento sia coerente con il documento di valutazione dei rischi (DVR). Non è fissato un livello minimo di miglioramento, né una soglia minima di rilevanza del rischio da MMC, e dunque possono essere ammesse al finanziamento anche le imprese che presentano una situazione di partenza già buona ma ancora migliorabile ”.

In particolare, non trova un fondamento nella richiamata lex specialis il presupposto principale del ricorso in appello, vale a dire l’affermazione secondo la quale “ L’Avviso pubblico ISI 2014 ammette al finanziamento solo quei progetti volti ad eliminare o ridurre i rischi a cui sono esposti i lavoratori da cui possono scaturire patologie da sovraccarico biomeccanico;
dunque rischi “consistenti
”.

L’appellante introduce una soglia valutativa non riscontrabile nell’Avviso.

Lo stesso Istituto appellante chiarisce, sempre nel corpo del ricorso in appello, che “ E’ vero che il bando di finanziamento dell’Istituto non richiede per accedere al finanziamento che le imprese debbano eliminare o ridurre un rischio grave, ma è altrettanto indispensabile che le risorse economiche pubbliche servano effettivamente a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori presenti negli ambienti di lavoro, in cui si vuole realizzare il progetto di cui si chiede il finanziamento ”.

Si tratta però di un argomento nuovo (rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato) e comunque infondato nel merito.

7. Il profilo di novità risiede nel fatto che il provvedimento impugnato ha ritenuto inammissibile la domanda dell’appellata non in ragione di una graduazione di meritevolezza rispetto ai progetti pervenuti, ma sulla base della pretesa carenza delle condizioni minime per l’accesso al finanziamento: su tale elemento si è, coerentemente, svolto il giudizio di primo grado.

La sentenza appellata ha anzi sul punto condivisibilmente chiarito che “ il livello di rischio da MMC può essere utilizzato dall’amministrazione solo in via indiretta, per graduare i finanziamenti nel caso di scarsità delle risorse disponibili, ma non per escludere dal finanziamento una parte degli interventi migliorativi pur in presenza di fondi adeguati ”.

La parte appellante si limita a riproporre nel gravame l’ammissibilità dell’operazione logico-giuridica già ritenuta illegittima in prime cure, senza però fornire plausibili argomenti di critica tali da superare la superiore affermazione.

8. In ogni caso, la censura è viziata anche da un profilo di infondatezza nel merito, dal momento che, come già osservato, l’Avviso non autorizza tale affermazione, non essendo finalizzato ad evitare (soltanto) i rischi di “patologie da sovraccarico biomeccanico”, ma intendendo piuttosto garantire comunque una “riduzione” dei rischi da MMC.

9. Alla luce delle superiori considerazioni risulta altresì infondato il profilo di censura con cui l’Istituto appellante deduce che “ Siccome il rischio da MMC riguarda le attività di movimentazione manuale dei carichi, che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico (art. 167, d. lgs. n. 81/08), non è possibile concedere il finanziamento alla T.A.F. in quanto nel suo DVR il suddetto rischio non era stato affatto considerato come possibile causa di patologie da sovraccarico biomeccanico, tanto da non essere stato poi valutato nel rispetto delle metodologie previste dall’Allegato XXXIII d.lgs. 81/08 ”.

10. In punto di fatto, l’affermazione risulta infatti smentita dalla perizia giurata depositata nel giudizio di primo grado dalla parte ricorrente, odierna appellata (documento n. 7 della produzione effettuata in data 15 aprile 2016: le cui documentate conclusioni non risultano essere state contestate in prime cure dalla parte appellante, ma solo –per la prima volta – nel corpo del ricorso in appello).

Come incontestatamente controdedotto nel presente giudizio dalla parte appellata, risulta comunque da tale perizia che il rischio da MMC è indicato nel DVR a pag. 38 (con riferimento alle lavorazioni meccaniche eseguite nell’area n. 1 dello stabilimento della T.A.F.) e alle successive pagine 44 e 45 (ove è riprodotta la scheda specifica di valutazione dei rischi da lavorazioni meccaniche, con indicazione anche di quello da MMC).

11. Quanto al presupposto giuridico di tale argomentazione, la sentenza impugnata ha affermato che “ La definizione normativa del rischio da MMC contenuta nell’art. 167 del Dlgs. 9 aprile 2008 n. 81 (ripresa poi nell’allegato XXXIII) fa riferimento a qualsiasi movimentazione a cui siano associate patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, senza margini per introdurre in sede amministrativa una categoria di rischi non rilevanti ”.

Anche in questo caso l’appello non contiene plausibili argomenti di critica tali da superare tale conclusione, al di là della riproposizione della contraria tesi già risultata soccombente in primo grado.

A fronte delle documentate risultanze della richiamate perizia giurata, dalle quali emerge che il macchinario oggetto della domanda di finanziamento comporta un graduale abbattimento della movimentazione manuale dei carichi (superata dalla gestione automatizzata a distanza del processo da parte dell’operatore), risulta dunque privo di fondatezza, nel merito, anche il profilo di censura mosso a questa parte della sentenza impugnata, che appare dunque esente dalle critiche sviluppate nel gravame.

12. Il ricorso in appello è pertanto infondato, e come tale deve essere respinto.

Sussistono le condizioni di legge, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

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