Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-07-29, n. 201905353

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-07-29, n. 201905353
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201905353
Data del deposito : 29 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/07/2019

N. 05353/2019REG.PROV.COLL.

N. 06289/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6289 del 2018, proposto da
Gestione Servizi Ambiente - Global Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, 26/B;

contro

Comune di Foligno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A P e S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Marangoni in Roma, via R. Grazioli Lante, 15/A;

nei confronti

Vega Tecno Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Umbria – Perugia, Sezione I, n. 459/2018, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foligno e di Vega Tecno Service s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2019 il Cons. Giovanni Grasso e uditi per le parti gli avvocati Santi Dario Tomaselli, su delega dell'avv. Brugnoletti, A P, S P e Marco Mariani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- Con atto di appello notificato nei tempi e nelle forme di rito, Gestione Servizi Ambiente – Global Service s.r.l., come in atti rappresentata e difesa, premetteva di aver partecipato alla procedura ad evidenza pubblica, indetta dal Comune di Foligno per l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, delle attività di manutenzione e controllo degli impianti e delle attrezzature antincendio ed antintrusione installati in strutture adibite ad uffici comunali o di pubblico servizio.

Esponeva che, con rituale ricorso proposto al Tribunale amministrativo per l’Umbria, aveva impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata Vega Tecno Service s.r.l., lamentando che – in violazione dell’art. 97, commi 5 e 6 del d. lgs. n. 50 del 2016 ( Codice dei contratti pubblici ) – l’offerta presentata, sottoposta a verifica in quanto risultata anomala, avrebbe dovuto essere esclusa in conseguenza del mancato rispetto dei minimi salariali retributivi o, comunque, per non aver tenuto conto, nella dichiarazione del costo del personale (in violazione dell’art. 30, comma 16), della tabella ministeriale del giugno 2017. E aveva contestato la mancata dimostrazione delle condizioni aziendali che giustificassero la sostenibilità dei bassi costi dichiarati per l’esecuzione della commessa. alla stessa di sostenere i bassi costi dichiarati per l’esecuzione della commessa”.

2.- Nella resistenza della stazione appaltante e della controinteressata, con la sentenza epigrafata il primo giudice respingeva il ricorso, sul complessivo assunto:

a ) che il costo orario in contestazione fosse frutto di mero ed evidente errore materiale, puntualmente rilevato dal R.U.P., consistente nell’aver riportato in sede di giustificativi, il III anziché l’(effettivo) II livello retributivo, emergente ex actis ;

b ) che, di conserva, sarebbero stati pienamente garantiti, emendata l’erronea indicazione, sia il rispetto dei livelli salariali minimi obbligatori, sia la compatibilità con le tabelle ministeriali di settore;

c ) che la natura delle prestazioni da eseguire rendeva coerente l’abbattimento delle voci di costo, di per sé non giustificativo di un apprezzamento di anomalia dell’offerta complessiva;

d ) che parimenti giustificate risultavano le giustificazioni prodotte in ordine ai risparmi sulle plurime voci di costo, ancorate alle condizioni dell’impresa ed alle caratteristiche delle risorse personali e reali nella sua disponibilità.

3.- La sentenza era appellata per complessiva erroneità ed ingiustizia.

Si costituivano in giudizio il Comune di Foligno e la controinteressata Vega Tecno Service s.r.l., che argomentavano la correttezza dell’operato della stazione appaltante e della decisione giudiziale, instando per la complessiva reiezione dell’appello.

Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2019, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti costituite, la causa veniva riservata per la decisione.

DIRITTO

1.- L’appello non è fondato va respinto.

2.- Con il primo motivo, l’appellante argomenta l’erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto sussistente un mero ed emendabile errore da parte della Vega s.r.l. in merito alla qualifica attribuita ad un suo dipendente (III livello, anziché II livello come era in effetti).

In dettaglio la sentenza, nel rigettare il motivo di ricorso, ha considerato che dalla documentazione versata in atti (e, in particolare, dalla determina dirigenziale n. 1148 del 18 settembre 2017 e dal D.U.R.C. valido fino al 22 giugno 2018), era dato riscontrare che il contestato costo orario era conseguenza di mero errore materiale, puntualmente rilevato dal R.U.P. e dovuto verisimilmente ad imperfetta battitura, consistente nell’aver riportato in sede di giustificativi, quale livello retributivo di un dipendente avente matricola n. 15, il III livello anziché quello effettivo di II livello (per il quale era stato indicato il costo orario € 11,98).

Peraltro, l’evidenza dell’erronea indicazione emergeva anche dal confronto con lo stesso contratto di lavoro del dipendente interessato, stipulato in data 14 settembre 2017 (versato agli atti del giudizio), nonché dalla manifesta discrasia (evidenziata dalla documentazione allegata ai giustificativi dell’offerta) tra l’indicazione del trattamento retributivo degli operai manutentori effettivamente di terzo livello (n. 2 unità), reclutati per il servizio oggetto di gara, e quelle dell’unico operaio per il quale era stato indicato lo stesso livello degli altri, ma con costo (implausibilmente) inferiore.

Inoltre, l’errore era obiettivamente ed immediatamente riconoscibile anche alla luce delle informazioni di cui il RUP era già in possesso, grazie ad altro servizio affidato alla medesima ditta controinteressata, proprio a ridosso dell’espletamento della procedura di gara per cui è causa.

Le complessive evidenze evocate (in ordine alla cui obiettiva concludenza il Collegio stima debba aderirsi all’apprezzamento del primo giudice), non sono smentite dai critici rilievi dell’appellante, intesi a parcellizzare le risultanze documentali complessivamente acquisite o a negare la possibilità di acquisizioni documentali integrative da parte del responsabile del procedimento (ciò che, nella specie, va negato, alla luce del generale canone antiformalistico che impone di privilegiare, le quante volte non ne risulti compromessa la ritualità della procedura oe la garanzia della par condicio fra i competitori, la verità del fatto storico sulla incolpevole e manifesta erroneità della sua rappresentazione documentale).

2.1.- Parimenti infondato appare il connesso rilievo critico, con la quale l’appellante assume che il costo del personale di € 11,98, dichiarato nelle giustificazioni e riferito al solo dipendente M M, non sarebbe stato rispettoso dei minimi salariali di cui alle tabelle ministeriali del settore metalmeccanico di gennaio 2015 per un III^ livello.

Invero, di là dal rilievo che l’indicazione va comunque emendata dall’errore di cui al punto che precede (il che vale, in concreto, ad escludere che si prefiguri, in concreto, l’attribuzione di un trattamento salariale inferiore al minimo inderogabile previsto per l’ effettiva qualifica posseduta, insuscettibile come tale di giustificazione e foriero di automatica sanzione espulsiva: cfr. art. 97, comma 6 d. lgs. n. 50 del 2016), vale osservare che, per comune e condiviso indirizzo (cfr., da ultimo e tra le tante, Cons. Stato, III, 18 settembre 2018, n. 5444), i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali sono un semplice parametro di valutazione della congruità dell'offerta, perciò l'eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle ministeriali non legittima un giudizio di anomalia o di incongruità e occorre, perché possa dubitarsi della congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica, di suo espressione di un potere tecnico-discrezionale insindacabile in giustizia, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza non ne renda palese (come non è nel caso di specie) l'inattendibilità complessiva dell'offerta.

3.- Con il secondo motivo di gravame, formulato in via dichiaratamene subordinata, l’appellante ha lamentato la mancata esclusione della ditta affidataria, in ragione dell’asserita omessa giustificazione in ordine allo scostamento tra il costo del personale indicato da quest’ultima nelle giustificazioni ed i valori indicati nelle tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, del Codice .

3.1.- Il motivo è infondato.

L’appellante assume, criticamente, che le giustificazioni che il primo giudice ha richiamato per giustificare l’abbattimento del costo tabellare (segnatamente: “ il contratto di affitto di ramo aziendale con possibilità di riscatto, il possesso di mezzi di lavoro nuovi, la vicinanza della società aggiudicataria rispetto alle strutture comunali oggetti di gara ed, infine, il software gestionale impiegato nel sistema aziendale ”) non sarebbero idonee a giustificare un abbattimento del costo del personale, incidendo esclusivamente sul costo del servizio.

Vero è, all’incontro, che, per costante giurisprudenza, il giudizio di congruità o incongruità non può fondarsi su singole voci di costo o sul solo costo orario del personale, ma deve considerare l’importo complessivo dell’offerta (cfr. per tutte Cons. Stato, V, 8 marzo 2017, n. 1094): si giustifica, con ciò, che l’indagine condotta dal RUP non si sia limitata alla valutazione circa la congruità della singola e parcellizzata voce di costo contestata dall’appellante, per estendersi plausibilmente all’apprezzamento della complessiva affidabilità dell’offerta, alla luce delle condizioni particolarmente favorevoli indicate dalla concorrente nei propri giustificativi.

Per giunta, non ha fondamento l’assunto per cui lo scostamento tra il costo del personale indicato rispetto a quello previsto dalle tabelle ministeriali sarebbe risultato più marcato (ed in tesi significativo) a seguito dell’aumento del minimo retributivo intervenuto dal giugno 2017: in disparte ogni altro rilievo, è da osservare che il bando di gara cristallizza le regole applicabili alla procedura competitiva con conseguente indifferenza e insensibilità alle modifiche normative sopravvenute, di tal che le valutazioni da svolgere non potevano che tenere conto delle tabelle ministeriali di cui al d.m. 4 marzo 2015, in vigore al momento di elaborazione e formalizzazione della proposta negoziale.

4.- Infondato è, infine, l’ulteriore motivo di gravame, con cui l’appellante ha contestato alla sentenza di non essersi rilevato un’asserita carenza documentale nelle giustificazioni prodotte dall’aggiudicataria a supporto di quanto ivi affermato.

Vale osservare, sul punto, che non è dato intendere – avuto riguardo al già evidenziato carattere sintetico e globale di apprezzamento delle giustificazioni dell’offerta risultata anomala – a quale carenza documentale si alluda, una volta chiarito che lo scostamento delle voci di costo sia stato apprezzato alla luce delle documentate peculiarità dell’assetto organizzativo dell’impresa. Si tratta, per tal via, di censura generica, che merita per ciò solo di essere disattesa.

5.- Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere complessivamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.

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