Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-06-19, n. 202306007

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-06-19, n. 202306007
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306007
Data del deposito : 19 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/06/2023

N. 06007/2023REG.PROV.COLL.

N. 03407/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 3407 del 2021, proposto da
Comune di Valprato Soana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Regina Margherita, 174;
Autorità d’Ambito Torinese Ato 3, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Luciano Mittone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Società Metropolitana Acque Torino - Smat s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesca Dealessi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 00599/2020, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte, della Società Metropolitana Acque Torino - Smat s.p.a. e dell’Autorità d’Ambito Torinese Ato 3;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2023 il Cons. Alberto Urso e preso atto delle richieste di passaggio in decisione depositate in atti dagli avvocati Palmieri, Salsotto, Mittone e Dealessi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il Comune di Valprato Soana (TO) presentava all’Autorità d’Ambito Torinese Ato 3, competente per la gestione del servizio idrico integrato, domanda per poter fruire dell’applicazione del regime di salvaguardia di cui all’art. 147, comma 2- bis , lett. b) , d.lgs. n. 152 del 2006, con conseguente esenzione dalla gestione accentrata del servizio idrico integrato e possibilità di sua gestione autonoma.

2. Con nota del 6 febbraio 2017 la suddetta Autorità respingeva la domanda richiamando la precedente delibera n. 601 del 29 aprile 2016 della Conferenza d’Ambito che aveva ritenuto la disposizione invocata applicabile solo in caso di Ato coincidente con l’intero territorio regionale, presupposto in specie non sussistente.

3. Avverso il provvedimento di diniego, la detta delibera della Conferenza d’Ambito e gli atti correlati il Comune di Valprato Soana proponeva ricorso censurando la lettura della disposizione fatta propria dall’Autorità d’Ambito.

4. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza della Regione Piemonte, dell’Autorità d’Ambito e della Smat s.p.a. ( i.e. , società in house affidataria della gestione del servizio idrico integrato all’interno dell’Ato), respingeva il ricorso.

5. Avverso la sentenza ha proposto appello il Comune di Valprato Soana deducendo con unico motivo di gravame, in relazione al capo 8, parte in diritto, della sentenza impugnata, erroneità della stessa nella parte in cui ha aderito all’interpretazione dell’art. 147, comma 2- bis , secondo periodo, lettera b) , d. lgs. n. 152 del 2006 proposta dalle amministrazioni resistenti.

6. Resistono al gravame la Regione Piemonte, l’Autorità d’Ambito Torinese Ato 3 e la Smat, chiedendone la reiezione.

7. All’udienza pubblica del 6 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, eccepiscono l’Autorità d’Ambito e la Smat l’inammissibilità del ricorso in ragione della mancata tempestiva impugnazione della delibera n. 601 del 29 aprile 2016 della Conferenza dell’Ato 3 Piemonte (cui peraltro il Comune ricorrente aveva partecipato e aderito, mediante rappresentante dell’Unione Montana Valli Orco e Soana) che aveva affermato l’inapplicabilità nel settore idrico integrato piemontese dell’art. 147, comma 2- bis , d.lgs. n. 152 del 2006 e la posizione illegittima e inadempiente al riguardo di alcuni Comuni, fra i quali quello di Valprato Soana.

In tale contesto il ricorrente non potrebbe neanche giovarsi dell’impugnazione della detta delibera da parte di altri Comuni, stante la natura plurima e scindibile, anziché collettiva, della stessa, che prende in espressa e specifica considerazione la posizione del Comune di Valprato (insieme con quella di altri otto enti precisamente individuati) escludendo l’applicabilità nei loro riguardi del regime di salvaguardia ex art. 147, comma 2- bis , d.lgs. n. 152 del 2006.

Di qui l’inammissibilità del ricorso, che viene dall’Autorità d’Ambito ulteriormente specificata e declinata in termini tanto di tardività dell’impugnativa, quanto di acquiescenza a fronte del voto favorevole espresso in sede di Conferenza dal rappresentante (anche) del Comune.

1.1. L’eccezione è fondata e va accolta, nei termini e per le ragioni che seguono.

1.1.1. Dalla lettura della delibera n. 601 del 29 aprile 2016 emerge come la stessa non si sia limitata a fornire l’interpretazione accolta dell’art. 147, comma 2- bis , d.lgs. n. 152 del 2006 e a stabilire, in termini generali, che “ il regime di salvaguardia delle gestioni autonome esistenti del s.i.i. di cui all’art. 147, co. 2 bis, lett. b) del d.lgs. n. 152/2006, non trova applicazione nel settore del servizio idrico integrato piemontese ”, ma abbia preso altresì in espressa e specifica considerazione la posizione singolare (anche) del Comune di Valprato Soana, qualificandolo chiaramente come “ gestore non legittimat [o]” ed “ ent [e] local [e] inadempient [e]” ex art. 153 d.lgs. n. 152 del 2006, così inserendolo nella scheda di rilevazione informazioni ai fini della riorganizzazione del s.i.i. approvata dalla delibera, quale “ Gestor [e] non legittimat [o] dall’Ente di governo dell’ambito ”, nonché “ Ent [e] local [e] inadempient [e] ex art. 153 del d.lgs. 152/2006 ”.

Il che, in un contesto normativo in cui spetta ex se all’Autorità, quale ente di governo d’ambito, « provvede [re] all’accertamento dell’esistenza dei […] requisiti » di cui all’art. 147, comma 2- bis , d.lgs. n. 152 del 2006 perché i Comuni possano beneficiare delle corrispondenti esenzioni (in tal senso, cfr. il medesimo art. 147, comma 2- bis , cit.), equivale a negare espressamente (fornendo peraltro anche la contestuale e pedissequa motivazione, consistente nell’accolta interpretazione dell’art. 147, comma 2- bis , d.lgs. n. 152 del 2006) che l’ente locale possa beneficiare del regime derogatorio di cd. “salvaguardia”, risultando dunque privo dei presupposti perché il suddetto regime possa essergli riconosciuto applicabile, essendo considerato appunto Comune “non legittimato” alla gestione in autonomia e inadempiente agli obblighi di partecipazione alla gestione prevista dall’Aato (cfr. la stessa delibera, che richiama anche la precedente n. 547 del 18 dicembre 2015 relativa proprio agli “ Adempimenti in capo agli Enti Locali che non hanno ancora aderito alla gestione d’ambito ”, fra cui appunto il Comune di Valprato) e di trasferimento delle infrastrutture ex art. 153 d.lgs. n. 152 del 2006 (cfr., in senso opposto, i Comuni cui è stata riconosciuta invece dalla stessa delibera n. 601 del 2016 la deroga ex art. 148, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006).

Né d’altra parte la detta delibera può essere considerata alla stregua di mero atto endoprocedimentale, avendo chiaramente rilevanza e contenuto provvedimentale autonomo, nei termini suindicati.

Alla luce di ciò, la successiva nota qui impugnata non fa che riportarsi a quanto in precedenza (già) affermato e disposto dalla delibera della Conferenza d’ambito, senza peraltro alcuna istruttoria o motivazione aggiuntiva, considerato del resto che anche il richiamo alla nota prot. n. 12481/2016 della Regione (in cui si accoglieva la suddetta interpretazione dell’art. 147, comma 2- bis , d.lgs. n. 152 del 2006) è presente anch’esso nella detta delibera, che infatti espressamente menziona la citata nota regionale, e (anche) sulla base della stessa motiva le proprie conclusioni.

In tale prospettiva, è proprio tale delibera il provvedimento che ha sancito la (singolare e specifica) soggezione del Comune di Valprato Soana al regime ordinario, al di fuori di quello di salvaguardia previsto dalla legge.

Proprio perciò tale provvedimento andava tempestivamente impugnato, pena il consolidamento delle relative statuizioni, come in effetti avvenuto, senza che la successiva domanda di applicazione del regime ex art. 147, comma 2- bis , d.lgs. n. 152 del 2006 e la nota di risposta dell’Aato (che si limitava a richiamare la detta deliberazione della Conferenza d’ambito, nei termini suindicati) possano valere a superare le pregresse (consolidate) determinazioni amministrative pregiudizievoli per il ricorrente.

Per le medesime ragioni, neanche l’eventuale annullamento in altri giudizi della medesima delibera in relazione alle statuizioni sulle modalità applicative disposte (in termini generali) dell’art. 147, comma 2- bis , d.lgs. n. 152 del 2006 gioverebbe al ricorrente, proprio perché la medesima delibera provvedeva contestualmente a escludere in concreto e specificamente che il Comune di Valprato Soana beneficiasse di regime di salvaguardia, risultando assoggettato a quello ordinario, profilo questo non tempestivamente gravato dallo stesso Comune, e perciò da ritenere consolidato e non passibile di caducazione per effetto di altri ricorsi proposti (da differenti enti) avverso la delibera.

Di qui l’inammissibilità del ricorso di primo grado.

2. In conclusione, per le suesposte ragioni, l’appello va respinto, con dichiarazione d’inammissibilità del ricorso di primo grado.

2.1. La particolarità della fattispecie e la decisione esclusivamente in rito giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

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