Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-06, n. 202401200
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Testo completo
Pubblicato il 06/02/2024
N. 01200/2024REG.PROV.COLL.
N. 00074/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 74 del 2022, proposto da
G L, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Oratino, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Molise, Regione Molise, non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 00407/2021, resa tra le parti, della sentenza del TAR Molise n. 407/2021, pubblicata in data 29 novembre 2021, resa all’esito del giudizio n.r.g. 35/2020, e notificata in data 1° dicembre 2021, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’odierno appellante, unitamente ad altri soggetti, e conseguentemente per l’annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado che di seguito si riportano:
a) autorizzazione ex art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di una stazione radio base prot. n. 6767 del 19 dicembre 2019 rilasciata dal Comune di Oratino, in uno con tutti gli atti presupposti, conseguenziali e/o comunque
connessi, ivi compreso il parere paesaggistico della Commissione Comunale per il Paesaggio del Comune di Oratino prot. n. 5547 del 23 ottobre 2019 e l’asserita autorizzazione paesaggistica n. 188 del 16 ottobre 2019, unitamente al
proprio atto istruttorio del 6 giugno 2019 n. 188/19, il parere paesaggistico della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Molise prot. n. 7969-P del 30 agosto 2019, il parere dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Molise prot. n. 19132 del 17 dicembre 2019, tutti oggetto dell’originario ricorso;
b) determinazioni assunte dall’UTC del Comune di Oratino con nota prot. n. 1733 del 31 marzo 2020, in uno con tutti gli atti presupposti, conseguenziali e/o comunque connessi, ivi compresa la nota prot. n. 6694 del 17 dicembre 2019, la nota prot. n. 848 del 13 febbraio 2020, il nuovo parere ARPAM comunicato con nota prot. n. 1166 del 2 marzo 2020, oggetto di ricorso per motivi aggiunti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Wind Tre S.p.A. e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2024 il Cons. D P e nessuno presente per le parti.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame la odierna parte appellante sig. G L impugnava la sentenza n. 407 del 2021, del T Molise, recante declaratoria di inammissibilità dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dal Comitato Tutela Salute e Ambiente di Oratino e da quattro soggetti, fra cui lo stesso G L, al fine di ottenere l’annullamento dell’autorizzazione prot. n. 6767 del 19 dicembre 2019 rilasciata dal Comune di Oratino ex art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di una stazione radio base il parere paesaggistico della Commissione Comunale per il Paesaggio del Comune di Oratino prot. n. 5547 del 23 ottobre 2019 e degli atti connessi.
All’esito del giudizio di prime cure il T dichiarava inammissibile il ricorso, per carenza di legittimazione in capo al comitato e di interesse ad agire dei singoli soggetti.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, la parte unica appellante formulava, avverso la sentenza di inammissibilità, i seguenti motivi di appello:
- violazione dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. e dell’art. 100 c.p.c., illogicità della motivazione, laddove il T ha ritenuto che l’odierno appellante, pur risultando in atti di essere proprietario di un immobile con annesso terreno confinante con il fondo in cui è stata istallata l’infrastruttura oggetto del presente giudizio, non avesse dimostrato l’interesse all’annullamento degli atti impugnati;
- riproposizione delle censure di primo grado, non esaminate dal T.
Queste ultime erano le seguenti:
- violazione degli artt. 5 e 16 l.r. Molise n. 20 del 2006 e dell’art. 5 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 2014, eccesso di potere, in relazione al programma di proposte di localizzazione che ogni titolare è tenuto annualmente a presentare al Comune;
- violazione degli artt. 11, 12 e 13 l.r. Molise n. 20 cit. e dell’art. 4 del Regolamento Comunale cit., anche in relazione agli artt. 41, 48 e 107 del d.lgs. n. 267 del 2000, eccesso di potere, per mancanza della procedura di valutazione per le zone di installazione condizionata;
- violazione degli artt. 5 e 17 l.r. cit. anche in relazione agli artt. 87 e 88 del d.lgs. n. 259 del 2003, eccesso di potere, per mancata coincidenza tra il punto della particella n. 579, individuato come area di sedime dell’impianto, e il punto risultante dalle coordinate geografiche indicate nell’istanza di autorizzazione e in tutti gli elaborati tecnici a corredo;
- violazione degli artt. 146 e 148 del d.lgs. n. 42 del 2004, anche in relazione agli artt. 3 e 10 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere, per mancanza della necessaria autorizzazione paesaggistica;
- violazione dell’art. 5 l.r. e del regolamento comunale predetto anche in relazione all’art. 11 del d.P.R. n. 380 del 2001 e degli artt. 87 e 88 del d.lgs. n. 259 del 2003, eccesso di potere, in quanto l’istanza presentata dalla Wind risulta carente di elementi indispensabili per l’istruttoria e per il rilascio dell’autorizzazione finale;
- analoghi vizi per violazione delle norme procedurali poste a garanzia del corretto operato della pubblica amministrazione, in merito agli oneri di pubblicazione della richiesta su almeno due quotidiani locali e all’Albo Pretorio comunale e mancata valutazione della memoria del comitato.
Riproposizione dei motivi aggiunti di primo grado:
- analoghi vizi e violazione dell’art. 21 octies l. 241 cit. in relazione agli atti di conferma impugnati coi motivi aggiunti in relazione alla mancanza del programma;
- analoghi vizi in relazione alla presunta assenza di siti alternativi;
- illegittimità del nuovo parere arpam che ha disatteso tutte le modalità di verifica espressamente previste dall’art. 17 della l.r. cit.;
- mancata valutazione degli elementi addotti nel ricorso originario;
- riproposizione del quinto motivo in ordine all’assenza di legittimazione in capo a Wind.
La parte appellata Wind Tre si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello. Analogamente si costituiva il Ministero della cultura, seppur con mera memoria formale.
Alla pubblica udienza dell’1 febbraio 2024 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. La presente controversia ha ad oggetto la sentenza con cui il T Molise ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso. Il gravame è limitato alla sola odierna parte appellante, in quanto le rimanenti parti ricorrenti originarie non risultano aver appellato la pronuncia negativa, con conseguente passaggio in giudicato della relativa statuizione in parte qua.
2. Il ricorso originario, basato sulle censure riproposte nella presente sede, aveva ad oggetto l’impugnativa degli atti di assenso alla realizzazione di una nuova stazione radio base, su terreno agricolo, di proprietà privata sito in Oratino, strada comunale Quercia dei Pidocchi, NTC foglio 22, p.lla 579, soggetto anche a vincolo paesaggistico.
3. All’esito del giudizio di prime cure il T dichiarava inammissibile (anche) il ricorso dell’odierno appellante per carenza di interesse ad agire, in quanto la mera vicinitas derivante dall’essere proprietari o usufruttuari di terreni limitrofi a quello che dovrebbe ospitare la stazione radio assentita non sarebbe sufficiente a sostenere il necessario interesse e la relativa lesione.
4. Il primo motivo di appello, con cui parte appellante censura tale conclusione, appare fondato.
4.1 In linea generale, in materia di c.d. vicinitas assumono valore generale anche nella materia dei titoli autorizzatori del tipo di quelli in esame, in quanto comunque comportanti una trasformazione territoriale di impatto su diversi interessi, i principi resi dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 22 del 2021), secondo cui, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra legittimazione e interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario in via di principio che ricorrano entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas , quale elemento di differenziazione, valga da solo ed in automatico a soddisfare anche l’interesse al ricorso; quindi, se è necessario che sussista lo specifico pregiudizio derivante dall’intervento di trasformazione territoriale che si assume illegittimo, lo stesso può comunque ricavarsi, in termini di prospettazione, dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso, suscettibili di essere precisate e comprovate laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o dai rilievi del giudicante, essendo questione rilevabile d’ufficio nel rispetto dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e quindi nel contraddittorio tra le parti.
4.2 Quindi, sulla scorta di tali condivise indicazioni, vanno ribaditi due elementi.
4.2.1 Da un canto, occorre una rigorosa verifica delle condizioni dell’azione, come imposta dallo stesso codice del processo amministrativo che fa più volte riferimento, direttamente o indirettamente, all’interesse a ricorrere (all’art. 35,