Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2020-04-16, n. 202000783
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Numero 00783/2020 e data 16/04/2020 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 2 aprile 2020
NUMERO AFFARE 00197/2020
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Schema di regolamento - Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – schema di regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi straordinari per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, di primo dirigente informatico e di primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
LA SEZIONE
Vista la nota prot. 0004177 del 28 febbraio 2020, con la quale il Ministero interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Tucciarelli;
Premesso:
1. Con nota prot. 0004177 del 28 febbraio 2020, il Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha chiesto il parere del Consiglio di Stato su due schemi di regolamento:
- regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi straordinari per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, di primo dirigente informatico e di primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
- regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi straordinari per l'accesso alle qualifiche di direttore, di direttore logistico-gestionale e di direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 259 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Per maggiore semplicità di trattazione e chiarezza espositiva, la Sezione procede all’esame distinto dei due schemi in esame.
2. Il presente parere riguarda il primo dei due schemi, concernente le modalità di svolgimento dei concorsi straordinari per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, di primo dirigente informatico e di primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Lo schema di regolamento è adottato in attuazione dell’art. 260 del d.lgs. n. 217/2005, come da ultimo modificato dal d.lgs. n. 127/2018, con riguardo ai concorsi straordinari per primo dirigente logistico-gestionale, primo dirigente informatico, primo dirigente con l'incarico di comunicazione in emergenza.
3. I concorsi straordinari costituiscono un corollario dell’ampia riforma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che, tra l’altro, ha previsto le citate tre qualifiche di primo dirigente, con distinte discipline.
L’art. 153 del d.lgs. n. 217/2005 ha disciplinato infatti l’istituzione e l’articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali.
A tal fine ha istituito il ruolo dei direttivi logistico-gestionali e il ruolo dei dirigenti logistico-gestionali.
Il primo è articolato in tre qualifiche (vicedirettore logistico-gestionale;direttore logistico-gestionale;direttore vicedirigente logistico-gestionale) e risulta corrispondere alla previgente figura dei funzionari amministrativo-contabili direttori (art. 117 ss. del previgente d.lgs. n. 217/2005).
Il secondo è costituito dalla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale.
Il medesimo articolo ha inoltre stabilito al comma 4 che la sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: primo dirigente logistico-gestionale, direttivi logistico-gestionali. In apposita tabella allegata al d.lgs. è fissata la dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali.
L’art. 154 ha poi disciplinato le funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali, l’art. 155 l’accesso al ruolo dei direttivi logistico-gestionali, l’art. 156 il corso di formazione e tirocinio per vicedirettore logistico-gestionale, l’art. 157 le dimissioni e l’espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio, l’art. 158 la promozione alla qualifica di direttore logistico-gestionale, l’art. 159 la promozione alla qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale.
In particolare, l’art. 160 disciplina l’accesso al ruolo dei dirigenti logistico-gestionali che avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti logistico-gestionali che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve avere svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi logistico-gestionali. Stabilisce poi il medesimo art. 160 che la nomina a primo dirigente logistico-gestionale decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere giuridico e gestionale, necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali. Spetta a un decreto del capo del Dipartimento dettare le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso.
L’art. 161 stabilisce poi che non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale, i direttori vicedirigenti logistico-gestionali che non abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale.
Analoga disciplina è prevista dal d.lgs. n. 217/2005 con riferimento alla istituzione e articolazione
dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici. Il ruolo dei primi, in base all’art. 162, è articolato in tre qualifiche: a) vicedirettore informatico;b) direttore informatico;c) direttore vicedirigente informatico. Tale ruolo risulta corrispondere alla previgente figura dei funzionari tecnico-informatici (artt. 124 ss. del previgente d.lgs. 217/2005).
Il ruolo dei dirigenti informatici è costituito dalla qualifica di primo dirigente informatico. Anche in questo caso, il decreto legislativo disciplina: le funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici (art. 163);l’accesso al ruolo dei direttivi informatici mediante concorso pubblico per esami, con riserva del 25 per cento dei posti a concorso in favore del personale del Corpo nazionale e una riserva del 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale (art. 164);il corso di formazione e tirocinio per vice direttore informatico (art. 165);le dimissioni e l’espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio (art. 166);la promozione alla qualifica di direttore informatico (art. 167) e la promozione alla qualifica di direttore vicedirigente informatico (art. 168).
L’art. 169 regola poi l’accesso al ruolo dei dirigenti informatici, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione, cui sono ammessi i direttori vicedirigenti informatici, in termini analoghi a quanto previsto per i dirigenti logistico-gestionali. Ricalcando lo schema previsto dall’art. 161, l’art. 170 riguarda il divieto di ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente informatico dei direttori vicedirigenti informatici che non abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale.
Con riferimento alla comunicazione in emergenza, l’art. 142, relativo alle funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative, prevede al comma 4 che il primo dirigente cui viene affidato l'incarico di comunicazione in emergenza, individuato nella tabella B allegata al decreto legislativo, dirige, coordina e sovrintende alla redazione dei piani di comunicazione in emergenza, anche attraverso l'utilizzo di reti sociali virtuali;cura a livello nazionale i rapporti con la stampa e con gli organi di informazione;svolge funzioni di raccordo delle attività di comunicazione in emergenza espletate dalle strutture territoriali del Corpo nazionale.
4. A fronte del quadro ordinamentale così tratteggiato, nel Titolo VI del d.lgs. n. 217/2005 (norme di inquadramento, concorsi straordinari e disposizioni economico-finanziarie) sono collocati gli articoli 259 e 260, relativi rispettivamente ai Concorsi straordinari a direttore, direttore logistico-gestionale e direttore informatico e ai Concorsi straordinari per primo dirigente.
Segnatamente, l’art. 260 prevede che, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (si tratta del d.lgs. n. 127/2018 e quindi: entro il 21 novembre 2020) debbono essere banditi i seguenti concorsi straordinari: a) concorso, per titoli ed esami, a cinque posti per l'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale, riservato al personale inquadrato nell'istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi logistico-gestionali e nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del previgente ordinamento;b) concorso, per titoli ed esami, a un posto per l'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico, riservato al personale inquadrato nell'istituita qualifica di direttore vicedirigente informatico che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi informatici e nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori del previgente ordinamento;c) concorso, per titoli ed esami, a un posto per l'accesso alla qualifica di primo dirigente che espleta le funzioni di cui all'articolo 142, comma 4, riservato al personale con la qualifica di direttore vicedirigente di cui al titolo II, capo I (funzioni operative), che abbia maturato nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi, nonché al personale inquadrato nell'istituita qualifica di direttore vicedirigente dei ruoli tecnico-professionali di cui al titolo II, capo II (logistico-gestionali, informatici, tecnico-scientifici, sanitari, ginnico-sportivi, informatici), che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e nei ruoli di provenienza del previgente ordinamento.
L’art. 260 prevede poi che non è ammesso ai concorsi indicati il personale che, nel triennio precedente la data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione (comma 2).
Il personale vincitore dei concorsi è ammesso a frequentare corsi di formazione, della durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi, che si concludono con un esame finale. Il personale che abbia superato l'esame finale è immesso, rispettivamente, nelle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, primo dirigente informatico e primo dirigente con incarico di comunicazione in emergenza. Nel caso di mancato superamento dell'esame di fine corso, il personale permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza (comma 3).
Il comma 4 dell’art. 260 prevede poi che, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi in questione, la composizione delle commissioni esaminatrici, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie finali, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e dei relativi esami.
5. Lo schema di regolamento in esame, in attuazione dell’art. 260, comma 4, del d.lgs. n. 217/2005, è quindi diretto a disciplinare i concorsi straordinari per primo dirigente logistico-gestionale, primo dirigente informatico, primo dirigente con l'incarico di comunicazione in emergenza.
Lo schema è composto da 15 articoli, suddivisi in quattro capi.
I primi tre Capi presentano struttura e contenuti analoghi.
Il Capo I (artt. 1 – 4) riguarda il concorso straordinario per primo dirigente logistico-gestionale.
L’art. 1 riguarda le modalità di accesso e bando di concorso.
L’art. 2 riguarda la commissione esaminatrice.
L’art. 3 riguarda le prove di esame.
L’art. 4 riguarda i titoli e l’anzianità di servizio.
Il Capo II (artt. 5-8) disciplina il concorso straordinario per primo dirigente informatico.
Gli articoli 5, 6, 7 e 8 hanno rubrica identica ai corrispondenti primi quattro articoli.
Il Capo III (artt. 9-12) riguarda il Concorso straordinario per primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza.
Anche in questo caso, la rubrica di ciascun articolo è identica a quella di ogni articolo corrispondente dei primi due Capi.
Infine, il Capo IV (artt. 13-15) riguarda le disposizioni comuni.
L’art. 13 disciplina l’approvazione della graduatoria finale e la dichiarazione dei vincitori dei concorsi.
L’art. 14 riguarda i corsi di formazione e l’immissione in ruolo.
L’art. 15 contiene le norme di rinvio.
Lo schema di regolamento è corredato: dalla relazione illustrativa;dall’Analisi tecnico-normativa;dall’esenzione dall’Analisi d’impatto della regolamentazione (AIR), siglata dal Ministro, in cui si precisa che il regolamento ha carattere meramente ordinamentale e non prevede l’impiego di risorse pubbliche aggiuntive. E’ stata fornita alle organizzazioni sindacali l’informativa concernente il regolamento.
Considerato:
6. La Sezione svolge le osservazioni di seguito riportate, comprensive di quelle di ordine tecnico-formale, riscontrando preliminarmente che la natura regolamentare dello schema in esame, di cui si potrebbe per lo meno dubitare in relazione ai contenuti, è innanzitutto determinata dalla qualificazione esplicita del legislatore.
7. Con riferimento al preambolo, il quarto capoverso, introdotto da “Ritenuto”, esplicita la valutazione ministeriale positiva in ordine alla necessità di adottare un unico regolamento delle diverse procedure concorsuali oggetto dell’art. 260 del d.lgs. n. 217/2005. Per una migliore coerenza logica ed efficacia espositiva del testo è preferibile collocare nella parte finale del preambolo tale valutazione, che non può che conseguire all’elenco di tutte le disposizioni, di rango primario e non, richiamate nel preambolo. Il quarto capoverso va, quindi, posposto per essere inserito subito prima del capoverso (attualmente il terz’ultimo) che dà conto dell’effettuazione dell’informazione alle organizzazioni sindacali.
8. Art. 1 (Modalità di accesso e bando di concorso)
8.1 Il comma 1 stabilisce che l'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene, ai sensi dell'articolo 260, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, mediante concorso straordinario per titoli ed esami.
Osserva la Sezione che il verbo “avviene” deve essere collocato immediatamente prima dell’avverbio “mediante”, poiché il richiamo specificativo all’art. 260 denota non già la modalità di svolgimento, ma la tipologia di canale di accesso, per concorso straordinario, cui si riferisce l’articolo in esame. Il testo dovrà conseguentemente essere riformulato nei seguenti termini: “1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: "Corpo nazionale", ai sensi dell'articolo 260, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso straordinario per titoli ed esami”.
8.2 Al comma 2, primo periodo, sia sostituita la parola “emanato” con la seguente “adottato”, riferita al decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco relativo al bando di concorso. Il verbo “adottare” risulta, infatti, più appropriato con riferimento al bando.
8.3 Inoltre, al medesimo comma 2 risulta generico il rinvio alle modalità previste dalla normativa vigente per la pubblicazione del bando di concorso. Pertanto, occorre specificare nel testo quali siano le modalità di pubblicazione del bando o introdurre una puntuale indicazione delle disposizioni di riferimento.
8.4 Il secondo periodo del comma 2 prevede che il decreto di indizione della procedura selettiva, in conformità a quanto stabilito dal regolamento, indica le modalità di svolgimento del concorso straordinario, la composizione della commissione esaminatrice, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione della graduatoria finale, nonché le modalità di svolgimento del corso di formazione e dei relativi esami.
Osserva al riguardo la Sezione che gli ambiti che debbono essere indicati dal bando costituiscono proprio l’oggetto della disciplina che la legge demanda alla fonte regolamentare, sicché non è possibile rinviarne la definizione a una fonte sottordinata, non regolamentare, costituita da un atto amministrativo generale (il bando adottato dal Capo del Dipartimento).
Nel complesso, dunque, la previsione del periodo in esame risulta superflua e potrebbe ingenerare dubbi. Deve, pertanto, essere eliminata.
8.5 Il comma 3 riproduce l’art. 260, comma 1, lettera a), della legge n. 217/2005, salvo che per tre aspetti, non presenti nello schema in esame: a) la specificazione che il concorso è per titoli ed esami;b) l’indicazione che il concorso è a cinque posti;c) la precisazione che il concorso è riservato al personale che è inquadrato nella “istituita” qualifica di direttore generale.
Mentre la specificazione sub a) non è necessaria, in quanto già presente nel comma 1, né lo è quella sub c), nel presupposto che la qualifica sia già stata istituita ope legis , ritiene la Sezione che occorra recuperare nel regolamento l’indicazione sub b), inserendo dopo le parole “Il concorso” le seguenti “è a cinque posti ed”.
9. Articolo 2 (Commissione esaminatrice).
Ad avviso della Sezione, la formulazione del comma 1, primo periodo, consente di dubitare che il segretario della Commissione sia incluso tra i componenti della medesima. In realtà è evidente che le funzioni proprie del segretario conducono a non considerarlo componente dell’organo collegiale. Si suggerisce di rendere maggiormente esplicito tale assunto e dunque di sopprimere le parole “, e da un segretario”. La figura del segretario rimane comunque necessaria ai fini del funzionamento della Commissione, alla luce di quanto previsto dal comma 2.
10. Articolo 3 (Prove di esame).
10.1 Rileva la Sezione che, diversamente da altri schemi di regolamento (ad esempio, l’art. 2 dello schema di regolamento recante “Modalità di svolgimento del concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 90 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”), non è previsto il divieto per i candidati di avvalersi nelle prove scritte di esame dell’ausilio di strumenti informatici. Valuti l’Amministrazione, in relazione alla tipologia delle prove scritte previste dal presente schema, l’opportunità di inserire analoga disposizione nell’art. 3, comma 2.
10.2 Il comma 2 stabilisce che la prova scritta verte, congiuntamente o disgiuntamente, sulle seguenti materie: a) diritto amministrativo;b) contabilità di Stato. Trattandosi, come chiarito al comma 1, di un’unica prova scritta consistente nella stesura di un elaborato, il carattere disgiunto dell’oggetto della prova si risolverebbe in una prova doppia avente a oggetto due materie distinte, per cui il carattere unitario dell’elaborato verrebbe contraddetto, se non sotto il mero profilo formale. Valuti l’amministrazione l’opportunità di chiarire tale aspetto.
10.3 Il comma 3 prevede l’ammissione alla prova orale dei candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 “o equivalente”.
Sebbene venga così ripresa una analoga formulazione contenuta anche nel D.P.R. n. 487/1994 (art. 7, comma 1, lettera a), la Sezione rileva che l’introduzione della locuzione “o equivalente” comporta una maggiore aleatorietà e incertezza;né al motivo della modifica è fatto cenno nella relazione illustrativa. Ne suggerisce pertanto la soppressione.
10.4 Al comma 4 sono indicate le materie oggetto della prova orale tra cui, con distinta indicazione, “ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento” e “ordinamento del personale del Corpo nazionale”. E’ da considerare che la seconda materia è già parte integrante della prima, in quanto l’ordinamento del Dipartimento è comprensivo dell’ordinamento del personale del Corpo. Si suggerisce pertanto di accorpare le lettere c) e d) nella seguente: “c) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all’ordinamento del personale del Corpo nazionale”.
10.5 Al comma 5, per le stesse ragioni indicate con riguardo al comma 3, sopprimere le parole “o equivalente”.
11. Articolo 4 (Titoli e anzianità di servizio)
11.1 Il comma 5 prevede, al primo periodo, che siano ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, di durata non inferiore a 36 ore, autorizzati dall'amministrazione. La Sezione rileva che non è univocamente indicato se la durata minima di 36 ore debba riguardare ciascun corso oppure se possa essere raggiunta a seguito della frequenza di più corsi, anche di durata inferiore. Valuti quindi l’Amministrazione l’opportunità di chiarire che l’ammissione alla valutazione riguarda solamente i corsi di formazione e aggiornamento ciascuno dei quali sia di durata non inferiore a 36 ore.
11.2 Il medesimo comma 5 disciplina poi, al secondo periodo, il punteggio da attribuire in correlazione alla durata del corso, pari a 0,20 punti per ciascun periodo di 36 ore, fino a un massimo di 2 punti. Rileva peraltro la Sezione che, al fine di chiarire univocamente che il limite di 2 punti riguarda l’insieme dei corsi frequentati, occorre sostituire le parole “fino a un massimo di punti 2,00” con le seguenti “fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma, pari a punti 2”.
11.3 Al comma 6, sulle pubblicazioni che consentono l’attribuzione di punteggio aggiuntivo, andrebbe chiarita l’estensione del “servizio” cui sono destinati i lavori originali elaborati, ovverosia se siano quelli destinati all’amministrazione nel suo complesso oppure all’ufficio di appartenenza.
11.4 Si valuti inoltre, al medesimo comma 6, se sia sufficiente considerare “scientifiche” (e come tali valutabili) le pubblicazioni per il solo fatto che siano state edite in formato cartaceo o digitale, senza alcuna precisazione in ordine alla presenza di una rivista o editore cui sia riconducibile la pubblicazione.
12. Articolo 5 (Modalità di accesso e bando di concorso)
12.1 Il comma 1 stabilisce che l'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene, ai sensi dell'articolo 260, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, mediante concorso straordinario per titoli ed esami. Per le stesse ragioni esposte con riferimento all’articolo 1, il testo dovrà essere riformulato nei seguenti termini: “1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 260, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso straordinario per titoli ed esami”.
12.2 Come già indicato con riguardo all’art. 1, al comma 2 dell’art. 5, primo periodo, sia sostituita la parola “emanato” con la seguente “adottato”, riferita al decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco relativo al bando di concorso. Il verbo “adottare” risulta, infatti, più appropriato con riferimento al bando.
12.3 Al medesimo comma 2, per le ragioni già esposte, occorre specificare nel testo quali siano le modalità di pubblicazione del bando o introdurre una puntuale indicazione delle disposizioni di riferimento.
12.4 Ancora, al secondo periodo del comma 2, come si è già visto all’art. 1, gli ambiti che debbono essere indicati dal bando costituiscono proprio l’oggetto della disciplina che la legge demanda alla fonte regolamentare, sicché non è possibile rinviarne la definizione a una fonte sottordinata, non regolamentare, costituita da un atto amministrativo generale (il bando adottato dal Capo del Dipartimento). La previsione del periodo deve, pertanto, essere eliminata.
13. Articolo 6 (Commissione esaminatrice).
Per le stesse ragioni esposte con riferimento all’art. 2, si suggerisce di sopprimere, al comma 1, primo periodo, le parole “, e da un segretario”.
14. Articolo 7 (Prove di esame).
14.1 Come già rilevato all’art. 3, comma 2, valuti l’Amministrazione, in relazione alla tipologia delle prove scritte previste dal presente schema, l’opportunità di inserire una disposizione concernente il divieto per i candidati di avvalersi nelle prove scritte di esame dell’ausilio di strumenti informatici.
14.2 Sempre al comma 2, analogamente a quanto rilevato con riferimento all’analogo art. 3, comma 2, valuti l’amministrazione l’opportunità di chiarire il significato del carattere congiunto o disgiunto della prova scritta.
14.3 Anche con riferimento al comma 3 dell’art. 7, per le ragioni già esposte, la Sezione suggerisce la soppressione delle parole “o equivalente”.
14.3 Al comma 4 sono indicate le materie oggetto della prova orale. Alla lettera a) è prevista “informatizzazione della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al codice dell'amministrazione digitale”. Occorre precisare, ad avviso della Sezione, se si tratti degli aspetti tecnici (come parrebbe dal riferimento alla informatizzazione) oppure giuridici (come emergerebbe dal riferimento al codice dell’amministrazione digitale) oppure di entrambi.
14.4 Inoltre, sempre al comma 4, è nuovamente indicata distintamente la materia “ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento” rispetto alla successiva materia “ordinamento del personale del Corpo nazionale”. Per le stesse ragioni già indicate in precedenza, anche in questo caso si suggerisce di accorpare le lettere e) e f) nella seguente: “e) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all’ordinamento del personale del Corpo nazionale”.
14.5 Al comma 5, per le stesse ragioni indicate con riguardo al comma 3, sopprimere le parole “o equivalente”.
15. Articolo 8 (Titoli e anzianità di servizio)
15.1 Il comma 5 prevede che siano ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, di durata non inferiore a 36 ore, autorizzati dall'amministrazione. Come già all’art. 4, comma 5, valuti l’Amministrazione l’opportunità di chiarire che l’ammissione alla valutazione riguarda solamente i corsi di formazione e aggiornamento ciascuno dei quali sia di durata non inferiore a 36 ore.
15.2 Il medesimo comma 5 disciplina poi, al secondo periodo, il punteggio da attribuire in correlazione alla durata del corso, pari a 0,20 punti per ciascun periodo di 36 ore, fino a un massimo di 2 punti. Anche in questo caso, come già con riferimento all’art. 4, comma 5, rileva la Sezione che, al fine di chiarire univocamente che il limite di 2 punti riguarda l’insieme dei corsi frequentati, occorre sostituire le parole “fino a un massimo di punti 2,00” con le seguenti “fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma, pari a punti 2”.
15.3 Al comma 6, analogamente all’art. 4, comma 6, sulle pubblicazioni che consentono l’attribuzione di punteggio aggiuntivo, andrebbe chiarita l’estensione del riferimento al “servizio” cui sono destinati i lavori originali elaborati, ovverosia se siano quelli destinati all’amministrazione nel suo complesso oppure all’ufficio di appartenenza.
15.4 E ancora, al medesimo comma 6, valuti anche in questo caso l’amministrazione se sia sufficiente considerare “scientifiche” (e come tali valutabili) le pubblicazioni per il solo fatto che siano state edite in formato cartaceo o digitale, senza alcuna precisazione in ordine alla presenza di una rivista o editore cui sia riconducibile la pubblicazione.
16. Articolo 9 (Modalità di accesso e bando di concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza)
16.1 Per le stesse ragioni esposte in precedenza, al comma 1 il testo dovrà essere riformulato nei seguenti termini: “L'accesso alla qualifica di primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 260, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso straordinario per titoli ed esami”.
16.2 Come già in precedenza, al comma 2, primo periodo, sia sostituita la parola “emanato” con la seguente “adottato”, riferita al decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco relativo al bando di concorso.
16.3 Inoltre, anche in questo caso, al medesimo comma 2 occorre specificare nel testo quali siano le modalità di pubblicazione del bando o introdurre una puntuale indicazione delle disposizioni di riferimento.
16.4 Similmente, con riguardo al secondo periodo del comma 2, gli ambiti che debbono essere indicati dal bando costituiscono proprio l’oggetto della disciplina che la legge demanda alla fonte regolamentare, sicché non è possibile rinviarne la definizione a una fonte sottordinata, non regolamentare, costituita da un atto amministrativo generale (il bando adottato dal Capo del Dipartimento). Deve, pertanto, essere eliminata.
17. Articolo 10 (Commissione esaminatrice)
17.1 Al comma 1 è previsto che uno dei componenti della Commissione esaminatrice deve essere individuato tra gli iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti. La Sezione ritiene che sia necessario precisare che anche il relativo componente supplente debba essere individuato nell’ambito dell’elenco dei giornalisti professionisti.
17.2 Per le stesse ragioni esposte con riferimento all’art. 2 e all’art. 6, si suggerisce di sopprimere, al comma 1, primo periodo, le parole “, e da un segretario”.
Articolo 11 (Prove di esame)
18.1 Al comma 2, analogamente a quanto in precedenza già rilevato, valuti l’Amministrazione, in relazione alla tipologia della prova scritta prevista dal presente schema, l’opportunità di inserire una disposizione concernente il divieto per i candidati di avvalersi nelle prove scritte di esame dell’ausilio di strumenti informatici.
18.2 Anche con riferimento al comma 3 dell’art. 11, per le ragioni già esposte, la Sezione suggerisce la soppressione delle parole “o equivalente”.
18.3 Al comma 4 è nuovamente indicata distintamente la materia “ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento” rispetto alla successiva materia “ordinamento del personale del Corpo nazionale”. Anche in questo caso si suggerisce di accorpare le lettere e) e f) nella seguente: “e) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all’ordinamento del personale del Corpo nazionale”.
18.4 Al comma 6, per le stesse ragioni indicate con riguardo al comma 3, sopprimere le parole “o equivalente”.
19. Articolo 12 (Titoli e anzianità di servizio)
19.1 Al comma 6, primo periodo (come già all’art. 4, comma 5, e all’art. 8, comma 5), valuti l’Amministrazione l’opportunità di chiarire che l’ammissione alla valutazione dei corsi di formazione e aggiornamento riguarda solamente i corsi di formazione e aggiornamento ciascuno dei quali sia di durata non inferiore a 36 ore.
19.2 Il medesimo comma 6 disciplina poi, al secondo periodo, il punteggio da attribuire in correlazione alla durata del corso, pari a 0,10 punti per ciascun periodo di 36 ore, fino a un massimo di punti 1. Anche in questo caso occorre chiarire univocamente che il limite di un punto riguarda l’insieme dei corsi frequentati e, pertanto, sostituire le parole “fino a un massimo di punti 1,00” con le seguenti “fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma, pari a punti 1”.
19.3 Al comma 7, come già in precedenza, sulle pubblicazioni che consentono l’attribuzione di punteggio aggiuntivo, andrebbe chiarita l’estensione del riferimento al “servizio” cui sono destinati i lavori originali elaborati, ovverosia se siano quelli destinati all’amministrazione nel suo complesso oppure all’ufficio di appartenenza.
19.4 Al medesimo comma 7 valuti ancora l’amministrazione se sia sufficiente considerare “scientifiche” (e come tali valutabili) le pubblicazioni per il solo fatto che siano state edite in formato cartaceo o digitale, senza alcuna previsione in ordine alla presenza di una rivista o editore cui sia riconducibile la pubblicazione.
20. Art. 13 (Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi).
20.1 Al comma 1, secondo periodo, viene confermato che spetta all’Amministrazione e non alla commissione esaminatrice redigere la graduatoria finale, formata dalla commissione. Rimane inteso che l’Amministrazione non dispone di alcun potere discrezionale di rinnovare le valutazioni operate dalla commissione esaminatrice.
20.2 Ancora, al secondo periodo del comma 2 dell’art. 13 è previsto che il decreto con cui è approvata la graduatoria finale del concorso è pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Anche in questo caso, il rinvio alle modalità previste dalla normativa vigente risulta generico e occorre specificare nel testo quali siano le modalità di pubblicazione del bando o indicare puntualmente le disposizioni di riferimento.
21. Art. 14 (Corsi di formazione e immissione in ruolo)
Il comma 1 stabilisce che i vincitori dei concorsi straordinari sono ammessi a frequentare corsi di formazione di natura residenziale, della durata di tre mesi. La Sezione suggerisce, secondo quanto previsto dall’art. 260, comma 3, del d.lgs. n. 217/2005, di precisare non solo la durata e la natura dei corsi ma anche di indicare la loro sede ovverosia l'Istituto superiore antincendi.
22. Articolo 15 (Norme di rinvio)
L’art. 15 stabilisce che, per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 217/2005 e, in quanto compatibili, quelle del D.P.R. 487/1994. La formulazione non tiene conto del fatto che non può spettare a un regolamento ministeriale definire l’ambito di applicazione della norma primaria che ne costituisce la base legale. Per il rinvio al D.P.R., invece, si può convenire che le eventuali deroghe conseguano a quanto stabilito dalla norma primaria. Sia, quindi, sostituito l’art. 15 con il seguente: “1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487”.