Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-03-24, n. 202303013
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Testo completo
Pubblicato il 24/03/2023
N. 03013/2023REG.PROV.COLL.
N. 08850/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8850 del 2017, proposto dalla ditta Llla Mario s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato G R, e dall'avvocato G A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento protezione civile, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la A.S.I.A. - Napoli S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 06379/2017, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di A.S.I.A. - Napoli s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2023 il consigliere Giuseppe Rotondo e uditi per le parti gli avvocati G R, G A P ed Enrico Soprano;dato atto dell'istanza di passaggio in decisione depositata dall'avvocato dello Stato Daniela Giacobbe.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio sono le domande:
a) di accertamento dell’inadempimento dei resistenti agli obblighi nascenti dall’accordo di programma del 04/4/2000 e relativo protocollo d’intesa stipulato con l’ASIA-Napoli s.p.a. e successiva ordinanza n. 2277 del 31 gennaio 2003 nei confronti della ricorrente;
b) di condanna delle intimate a rimuovere i “sovvalli” dall’impianto di Volla della società ricorrente.
2. La società espone che:
a) in data 4 aprile 2000, il sub commissario delegato per l’emergenza dei rifiuti nella Regione Campania stipulava un “accordo di programma” con una serie di aziende attrezzate per la selezione di rifiuti differenziati, disciplinando la collaborazione tra queste ultime e l’ASIA di Napoli;
b) in data 29 gennaio 2003, il sub commissario includeva la società Llla tra quelle convenzionate con il menzionato “accordo di programma” e relativo “protocollo d’intesa”, sottoscritto con l’ASIA di Napoli;
c) in data 31 gennaio 2003, con ordinanza n°. 2277, il sub commissario autorizzava l’ASIA a continuare ad affidare l’attività di “selezione di multimateriale proveniente dalla raccolta differenziata nella città di Napoli” alle aziende convenzionate con il predetto “accordo di programma”, prorogando la validità di quest’ultimo fino al completamento di procedure di gara in vista della costituzione dell’EPAR di Napoli;
d) con nota prot. n°. 1277 del 10 febbraio 2003, ASIA comunicava la disponibilità della società Llla ai consorzi COMIECO, COREPLA, CNA E CIAL e, in data 13 febbraio 2003, con prot. n°. 1370, comunicava il conferimento anche alla società appellante della raccolta differenziata multimateriale “al fine dell’attività di selezione dei materiali”;
e) a seguito di tale inserimento nel ciclo di selezione della frazione multimateriale, la società Llla, dopo aver selezionato e imballato l’alluminio, la carta, il ferro e la plastica, che affidava ai relativi Consorzi, teneva in stoccaggio i relativi “sovvalli” in attesa della definizione del loro smaltimento;
f) poiché le ripetute richieste scritte (tra cui note prot. n° 123 – 2003 – TIA – tia – del 23 aprile 2003, indirizzate sia all’ASIA, che al Commissario delegato) per sollecitare la definizione dei sovvalli rimanevano prive di esito, rilevato che la ricettività dell’impianto della società istante era completamente satura, con grave pregiudizio dell’attività aziendale e deterioramento delle condizioni igienico sanitarie dell’area, la ricorrente, con atto stragiudiziale del 3 settembre-27 ottobre 2003, chiedeva al commissario del governo per l’emergenza dei rifiuti ed all’ASIA –Napoli s.p.a., di adempiere alla clausola dell’accordo di programma secondo cui resterebbero a carico delle intimate la rimozione e lo smaltimento dei sovvalli residui giacenti, ovvero di autorizzare la convenzionata società istante a provvedere di sua iniziativa, impegnandosi al rimborso dei costi di smaltimento indicati dalla FIBE s.p.a.;
g) ASIA riscontrava l’atto di diffida disponendo che la società provvedesse a consegnare ai consorzi di cui in filiera i materiali in giacenza (ovvero i prodotti della selezione conferibili ai consorzi di smaltimento) senza alcuna disposizione o previsione circa i sovvalli.
3. Da qui, la proposizione del ricorso (nrg n. 5/2004) al T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, per ottenere l’adempimento delle clausole dell’accordo di programma da parte del commissariato di governo e, per quanto di sua competenza, da parte della società ASIA-Napoli s.p.a.
3.1. Il T.a.r., con sentenza n. 9817 del 15 ottobre 2007, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di competenza in favore della competenza funzionale inderogabile del Tar per il Lazio.
3.2. La società Llla riproponeva il ricorso innanzi al TAR del Lazio (nrg 197 del 2008) lamentando di avere effettuato il lavoro affidatogli dal commissariato di governo in diretta collaborazione con ASIA-Napoli s.p.a. e di avere, pertanto, diritto, oltre al pagamento delle sue spettanze, anche alla liberazione del suo piazzale dai sovvalli di lavorazione in forza dell’art. 1168 c.c. che disciplina l’azione di spoglio.
3.3. Si costituivano in giudizio la Presidenza del consiglio dei ministri e l’azienda ASIA, quest’ultima dichiarandosi estranea al giudizio.
3.4. Il T.a.r. per la Campania, con sentenza n. 6378/2017 del 29 maggio 2017, dopo avere ricostruito la vicenda in punto di fatto, ha rilevato che:
- “nessuno degli atti invocati dalla ricorrente (Accordo di programma 4 aprile 200;comunicazione n. 2277 del 31 gennaio 2003;protocollo di intesa Gestione commissariale - ASIA), risulta suscettibile di fondare la pretesa, avanzata dalla Llla con il ricorso in esame, in ordine all'accertamento dell’inadempimento della Gestione commissariale agli obblighi contrattuali asseritamente nascenti dall’Accordo di programma 4 aprile 2000 nei confronti della società, afferenti alla rimozione a carico della Gestione stessa dei “sovvalli” accumulati dalla società nel proprio impianto di Volla a decorrere dal febbraio 2003, e alla conseguente condanna del Commissariato all’esecuzione specifica dell’obbligo”;
- “la ricorrente non ha dato alcuna dimostrazione che il Commissariato, con i predetti atti di carattere generale, ovvero con gli altri provvedimenti allegati dalla ricorrente (tra cui il nulla osta commissariale n. 2077/CD del 29 gennaio 2003 appena sopra citato), abbia assunto nei suoi specifici confronti l’obbligo di cui trattasi”;
- “per quanto attiene, invece, ad