Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-06-13, n. 202305801
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Testo completo
Pubblicato il 13/06/2023
N. 05801/2023REG.PROV.COLL.
N. 06828/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6828 del 2018, proposto dal Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci e Antonella Pisapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio 15;
contro
il signor PP CO, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Letizia e Vittorio Paolucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Massimo Letizia in Roma, via Monte Santo 68;
nei confronti
della Città Metropolitana di Firenze e della Regione Toscana, non costituitesi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione terza) n. 449 del 28 marzo 2018, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor PP CO;
Visto l’appello incidentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 il consigliere Silvia Martino;
Uditi gli avvocati Attilio Accettola (su delega dell’avvocato Annalisa Minucci) e Vittorio Paolucci, per le parti rispettivamente rappresentate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellato - proprietario di un immobile in condizioni fatiscenti classificato nel Regolamento urbanistico del Comune di Firenze fra le “Emergenze di valore storico architettonico” nel “Sub-sistema pianura coltivata” - presentava una istanza di permesso di costruire finalizzata alla realizzazione di lavori di restauro dell'intero edificio.
1.1. Dopo un’articolata istruttoria il Comune, tuttavia, negava il rilascio del titolo richiesto, sulla scorta di un parere rilasciato dalla Commissione edilizia secondo la quale il progetto non era rispettoso del limite del restauro e risanamento conservativo imposto dalla NTA per gli immobili costituenti “emergenza di carattere storico e architettonico”.
1.2. Il provvedimento veniva impugnato innanzi al T.a.r. per la Toscana attraverso 11 mezzi di gravame (da pag.14 a pag. 34).
1.3. Dopo la notifica del ricorso di primo grado, con provvedimento n. 2928/2017 dell’11 ottobre 2017, il provvedimento originariamente impugnato veniva “rettificato”, attraverso l’eliminazione:
a) dalle premesse in fatto, del “Visto”, riferito alla sentenza della Corte di Cassazione n° 6873 del 14 febbraio 2017;
b) dalle motivazioni, del secondo alinea che richiamava la medesima sentenza.
Nel provvedimento veniva precisato, altresì, che “ la motivazione assorbente del diniego è costituita dall’alterazione delle caratteristiche tipologiche e architettoniche prevista dal progetto, come estesamente descritto nella narrativa ” dell’originario diniego.
2. Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa, il T.a.r. ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato; ha condannato, altresì, il Comune di Firenze al pagamento delle spese di lite.
Nello specifico, il T.a.r. ha ritenuto fondati, nonché assorbenti, il secondo, terzo e quarto motivo articolati in primo grado.
Secondo il primo giudice “ il premesso di costruire è atto vincolato che non comporta alcun esercizio di discrezionalità da parte della p.a., nemmeno di carattere tecnico, non essendo consentite agli enti preposti al suo rilascio valutazioni di carattere estetico che esulino dal quadro normativo così come delineato dalla legislazione nazionale e regionale e dalle prescrizioni dettate dagli strumenti urbanistici ”.
A tale principio non si sarebbe attenuto il Comune di Firenze “ laddove nell’accertamento del requisito inerente il rispetto dei caratteri tipologici, formali e strutturali dell'organismo preesistente, che connota la categoria del restauro conservativo, ha nella sostanza condizionato il rilascio della richiesta autorizzazione alla conservazione di certe caratteristiche estetiche dell’edificio, ritenute meritevoli di tutela, in alcun modo prefigurate dalla strumentazione urbanistica ”.
Secondo il T.a.r. “ l’inserimento di una scala ” non potrebbe “ di per sé alterare i caratteri architettonici della struttura che devono essere apprezzati tenendo conto della stessa nella sua globalità e non nei singoli ambienti di cui essa si compone, poiché, diversamente opinando, l’innesto di qualunque elemento nuovo nel corpo del fabbricato potrebbe essere giudicato dall’amministrazione incompatibile con i caratteri di una certa stanza o di un ingresso che la stessa, secondo i canoni più vari, potrebbe ritenere meritevoli di conservazione ”.
3. La sentenza è stata impugnata dal Comune di Firenze, rimasto soccombente.
4. L’appello è affidato a due complessi mezzi di gravame.
I. L’Amministrazione ha censurato in primo luogo la statuizione secondo cui il permesso di costruire è “ atto vincolato che non comporta alcun esercizio di discrezionalità da parte della P.A. nemmeno di carattere tecnico ”, rivendicando, al contrario, l’esistenza di un margine di apprezzamento discrezionale in relazione alla tipologia di interventi ammissibili.
Nel caso di specie, l’immobile oggetto di intervento appartiene ad una categoria del tutto peculiare, in cui sono ricompresi gli immobili sottoposti a particolare tutela, non essendo su di essi possibili interventi diversi dal risanamento e dal restauro conservativo, come disposto dall’art. 13.2 del Regolamento urbanistico, in conformità alle definizioni contenute nell’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001.
La proposta di realizzare una scala di collegamento nel salone voltato al piano terreno, secondo il progetto presentato, avrebbe determinato l’alterazione degli originali elementi architettonici dell’immobile che ne costituiscono l’elemento identitario.
La presenza di volte a crociera costituisce infatti una caratteristica originale dell’edificio, degna di essere preservata.
II. Con il secondo motivo è stato censurato, altresì, il riferimento fatto dal primo giudice alla l. n. 164 del 2014 che ha modificato l’art. 3 comma 1 lettera b) del d.P.R. n. 380/2001, prevedendo in particolare che “ nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso ”.
Tale intervento normativo non ha infatti modificato la necessità del rispetto degli elementi identitari che caratterizza gli interventi di restauro e risanamento conservativo.
5. Si è costituito, per resistere, il signor PP il quale ha contestualmente proposto appello incidentale, riproponendo i motivi non esaminati in prime cure (ad eccezione del motivo n. 1 e del motivo n. 11).
6. L’appello è passato in decisione, una prima volta, alla pubblica udienza del 7 luglio 2022.
7. Con ordinanza n. 6896 del 4 agosto 2022 la Sezione ha disposto l’espletamento di una verificazione a cura della Direzione di Urbanistica della Regione Toscana.
7.1. Con ordinanza n. 9205 del 20 ottobre 2022 è stata disposta la proroga del termine per il deposito della relazione conclusiva.
7.2. Il verificatore ha depositato la relazione conclusiva in data 15 dicembre 2022.
8. Il Comune ha depositato una memoria conclusionale in data 16 marzo 2023, mentre l’appellato ha depositato una memoria di replica in data 29 marzo 2023.
9. L’appello è stato trattenuto nuovamente in decisione alla pubblica udienza del 20 aprile 2023.
10. Le due eccezioni di inammissibilità del gravame principale