Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-01-04, n. 202400167
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Pubblicato il 04/01/2024
N. 00167/2024REG.PROV.COLL.
N. 02328/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2328 del 2022, proposto dalla Biba Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, e Biba Gestioni s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentate e difese dagli avvocati L F e S G, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 11 e con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati U G e V A, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
per la riforma
delle sentenze in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione seconda bis , numeri 9474/2021 e 10008/2021, rese tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2023, il consigliere Francesco Frigida e uditi per le parti gli avvocati L F, S G e U G;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Biba Immobiliare s.r.l. e la Biba Gestioni s.r.l. hanno proposto il ricorso n. 6576 del 2021 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, per l’annullamento della determinazione di Roma Capitale, Municipio XII, ufficio disciplina edilizia, prot. n. CQ/47073/2021 (rep. CQ/667/2021) del 28 maggio 2021, con cui è stata loro ingiunta la demolizione delle opere eseguite in via Licio Giorgieri, n. 50, ritenute abusive, nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale a quello impugnato e segnatamente della nota della medesima amministrazione prot. n. CQ/10302 del 6 febbraio 2021, richiamata nella determinazione.
1.1. Roma Capitale si è costituita nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
1.2. Alla camera di consiglio del 20 luglio 2021, fissata per esame della sospensiva, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a..
1.3. In data 27 luglio 2021 le società interessate hanno presentato motivi aggiunti avverso la delibera dirigenziale di Roma Capitale, dipartimento turismo, prot. n. 22459/2021 del 23 luglio 2021 (e, dunque, successivamente alla suddetta camera di consiglio), con cui è stata disposta la loro decadenza dai benefici ottenuti con il titolo abilitativo prot. n. QA/2019 n. 40141 e, per l’effetto, il divieto di prosecuzione dell’attività ricettiva per esercizio di villaggio turistico intrapresa presso il “Real Village Roma”.
2. Con la sentenza non definitiva in forma semplificata n. 9474 del 1° settembre 2021, il T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, sezione seconda bis , ha respinto il ricorso e, per garantire il rispetto del contraddittorio, ha rinviato la causa per il vaglio dei motivi aggiunti.
2.1. In particolare, il collegio di primo grado ha puntualmente sintetizzato i fatti di causa come segue: « le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, la determinazione prot. CQ/47073/2021 del 28.05.2021 con cui Roma Capitale aveva ingiunto la demolizione delle opere abusive eseguite in via L. Giorgieri n. 50 ed ogni altro atto presupposto, e/o consequenziale, compresa, in particolare, la nota prot. CQ n. 10302 del 6.02.2021 del Municipio XII di parere negativo a riscontro della richiesta di parere di conformità per attività ricettiva di villaggio turistico denominata Real Village Roma;- a sostegno della loro domanda, le ricorrenti hanno dedotto: a) di gestire una struttura composta da un centro sportivo e dai servizi complementari in Roma, via Licio Giorgieri n. 50;b) di aver svolto, in occasione dei Mondiali di nuoto Roma 2009, “lavori di implementazione” su tale complesso, di ammodernamento degli impianti sportivi e di modifica/realizzazione di servizi complementari, tra cui le “piazzole di sosta attrezzate con servizi”, destinate ad accogliere gli ospiti del centro;c) di aver avuto notizia dell’instaurazione di un contenzioso sull’esecuzione di tali interventi tra la loro dante causa (Real Sporting Village s.r.l.) e l’Amministrazione Capitolina, conclusosi dinanzi al Consiglio di Stato con la sentenza n. 6407 del 6.12.2011 di riconoscimento dell’efficacia e della validità, quale assenso ai lavori, del provvedimento del Commissario Delegato n. 6198 del 30.06.2009 di approvazione del Piano delle opere e degli interventi funzionali ai Mondiali di nuoto, con valore di “variante urbanistica”;c) di aver presentato, in data 11.07.2019 una SCIA per l’installazione di alcune ulteriori case mobili, in aggiunta a quelle ubicate nelle piazzole di sosta nel 2009, “realizzate con sistemi di prefabbricazione leggera e destinate ad essere smontate al termine della stagione turistica e/o, in ogni caso, entro 12 mesi, ai sensi dell’art. 25 bis comma 2 l. r. 13/2007 ed una successiva SCIA per la rimozione dei manufatti;d) di aver comunicato attraverso la Biba Gestioni s.r.l. l’avvio nei luoghi di causa dell’attività di villaggio turistico con l’utilizzo di 98 piazzole di sosta attrezzate destinate ad ospiti sprovvisti di propri mezzi di pernottamento;- avverso i provvedimenti impugnati le ricorrenti hanno formulato i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 27 DPR n. 380/2001 e 25 l. Reg. Lazio n. 15/2008, eccesso di potere per indeterminatezza dell’oggetto, difetto di istruttoria, per la genericità del provvedimento di demolizione, che non avrebbe permesso loro di comprendere quali fossero, secondo l’Amministrazione, le opere abusive;2) violazione e falsa applicazione degli artt. 10 bis e 21 octies della l.n. 241/1990, in quanto le loro osservazioni nel corso del procedimento non sarebbero state neppure richiamate nel provvedimento finale, con conseguente lesione dei loro diritti partecipativi;3) violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 nonies della l.n. 241/1990, nonché dell’art. 22 del DPR n. 380/2001, eccesso di potere per carenza dei presupposti, per assoluta tardività dell’intervento dell’Amministrazione sui titoli già formatisi attraverso il deposito delle SCIA - avendo Roma Capitale adottato i provvedimenti impugnati ben oltre la scadenza sia del termine di 30 giorni per l’inibitoria delle opere edilizie e sia del termine di 18 mesi per l’autotutela - e per mancata enunciazione dell’interesse pubblico attuale e specifico all’annullamento delle SCIA;4) violazione e falsa applicazione dell’art. 5 bis comma 5 del d.l. n. 343/2001, del DPCM 14.10.2005 e dell’OPCM 29.12.2005, degli artt. 3 e 27 del DPR n. 380/2001, dell’art. 25 della l. Reg. Lazio n. 15/2008, in relazione all’art. 87 NTA del PRG, degli artt. 23 e 25 della l. Reg.Lazio n. 13/2007, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, violazione del principio dell’affidamento, per omessa considerazione dell’autorizzazione ai lavori rilasciata dal Commissario Delegato, avente valore di variante urbanistica, titolo abilitativo edilizio ed autorizzazione paesaggistica, del fatto che le 64 case mobili allocate nelle corrispondenti piazzole erano state legittimamente realizzate e della circostanza per la quale le ulteriori unità mobili, espressamente dichiarate come temporanee, erano state rimosse;5) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 27 del DPR n. 380/2001 nonché degli artt. 25 l. Reg. Lazio n. 15/2008, 23 e 25 della l. Reg. n. 13/2007 ed eccesso di potere per erroneità dei presupposti e per difetto di istruttoria, poiché anche le ulteriori tettoie e verande realizzate e la casetta da giardino presente sui luoghi di casa avrebbero dovuto anch’esse essere considerate, in ogni caso, prive di rilievo urbanistico-edilizio;- si è costituita in giudizio Roma Capitale, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato;- alla camera di consiglio del 20.07.2021, fissata per esame della sospensiva, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti;- successivamente a tale data, il 27.07.2021, le ricorrenti hanno presentato motivi aggiunti contro un ulteriore provvedimento adottato dall’Amministrazione Comunale dopo la celebrazione dell’udienza in camera di consiglio, sul quale però il Tribunale non può pronunciarsi in questa sede, dovendo limitarsi a decidere della fondatezza del ricorso introduttivo con sentenza non definitiva ».
2.2. Tale ricostruzione in fatto non risulta specificamente contestata dalle parti costituite, sicché, in ossequio al principio di non contestazione recato all’art. 64, comma 2, del codice del processo amministrativo, deve considerarsi idonea alla prova dei fatti oggetto di giudizio.
2.3. Il T.a.r. ha poi così motivato la propria statuizione: « come evidenziato dalla difesa dell’Amministrazione Comunale, il provvedimento autorizzatorio n. 5140 del 2009 del Commissario Delegato per lo svolgimento dei Mondiali di nuoto “Roma 2009” prevede(va) un ampiamento della volumetria esistente e la realizzazione di un’area attrezzata con servizi tra i quali anche le piazzole di sosta, senza però disporre alcuna modifica della destinazione d’uso già esistente di impianto sportivo;- tale destinazione d’uso ad impianto sportivo e non a struttura turistico-ricettiva (è) confermata da quanto dichiarato espressamente dalla parte ricorrente anche nelle SCIA inviate all’Amministrazione prot. n. CQ80130 del 2019 per la posa in opera di case mobili e prot. n. CQ 116828 del 2019 di ripristino dei luoghi di causa, e da quanto esposto nella relazione tecnica di integrazione prot. n. 97031 della