Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2021-03-29, n. 202100487

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2021-03-29, n. 202100487
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202100487
Data del deposito : 29 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="98612c73-f036-5559-b849-c6c131654d2f" href="/decisions/itcsphj37cfebjbaqmw">N. 01689/2019</a> AFFARE

Numero 00487/2021 e data 29/03/2021 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 24 marzo 2021


NUMERO AFFARE 01689/2019

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da K K, contro il Comune di Arezzo e nei confronti del sig. M B, residente in Arezzo, via Mogadiscio 5/1, avverso il provvedimento emesso dal Comune di Arezzo, ufficio Edilizia e SUAP in data 18.04.2018 prot. n. M04 – 20180000030, conosciuto in data 2.07.2018 a seguito dell'istanza di accesso agli atti amministrativi fatta in data 22.06.2018 e il ritiro dell'atto sopra menzionato in data 02.07.2010.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 29034 del 27 novembre 2019, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento infrastrutture, Provveditorato interregionale OO.PP. Toscana-Marche-Umbria, ha riferito sull'affare in oggetto, ai fini della sospensiva;

Vista la nota di replica del controinteressato, trasmessa con nota ministeriale del citato Provveditorato n. 30419 del 5 dicembre 2019;

Viste le ulteriori precisazioni della ricorrente, trasmesse con nota ministeriale, Direzione generale condizione abitativa, n. 545 del 20 gennaio 2020;

Visto il parere interlocutorio della Sezione n. 317 del 4 febbraio 2020;

Viste le note del Ministero – Provveditorato regionale alle OO.PP territorialmente competente e Direzione generale;

Vista la nota in data 29 aprile 2020 con la quale il legale della parte controinteressata ha comunicato la nomina dei consulenti di parte;

Viste le controdeduzioni del Comune di Arezzo in data 4 febbraio 2020;

Viste le ulteriori controdeduzioni della parte ricorrente del 15 maggio 2020;

Visto il secondo parere interlocutorio della Sezione n. 1349/20 del 17 luglio 2020;

Viste le produzioni successive delle parti;

Vista la relazione integrativa ministeriale di cui alla nota in data 10 febbraio 2021, n. prot. 2844;

Viste le ulteriori note difensive inviate dalle parti in data 18 marzo e 23 marzo 2021;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere P C;


Premesso.

1. Con il ricorso in esame, recante la data del 30 ottobre 2018, la sig.ra K K, comproprietaria dell'edificio sito in Arezzo, via Mogadiscio n. 5, ha impugnato il provvedimento comunale direttoriale n. 1032, classificazione M04 – 20180000030, recante la data del 18 aprile 2018, con il quale il Comune di Arezzo Direzione tecnica/Servizio pianificazione urbanistica e governo del territorio, Ufficio edilizia e SUAP, ha disposto l’applicazione di una sanzione pecuniaria, in luogo del ripristino, ex art. 139, comma 2, della legge regionale della Toscana n. 65 del 2014, in ordine agli interventi edilizi abusivi realizzati dal controinteressato, che hanno interessato la modifica della quota d’imposta del solaio inclinato di copertura, con conseguente aumento della pendenza delle falde del tetto e superamento della pendenza massima del 30 per cento in edificio bi-familiare di proprietà anche della ricorrente medesima.

2. Il provvedimento contestato, successivo a precedente del 2013 annullato in sede giurisdizionale, fa proprie le valutazioni tecniche e di natura strutturale avanzate dal controinteressato, che ha allegato perizia tecnica di parte, circa l’impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi.

3. La ricorrente, che ha proposto anche istanza cautelare, insiste, invece, sulla circostanza che la modifica in altezza dello stabile pregiudicherebbe la staticità e sicurezza sismica del fabbricato, lamentando dunque il difetto di adeguata istruttoria da parte del Comune di Arezzo.

4. Il Ministero si è limitato a riferire in punto di fatto sul ricorso, rimettendo al Consiglio la valutazione circa l’istanza cautelare.

5. Le parti contrapposte hanno presentato memoria di replica, precisando da ultimo la ricorrente che le proprie richieste sono volte ad ottenere non necessariamente la rimessa in pristino bensì la “verifica e messa in sicurezza” dell’immobile in argomento.

6. La Sezione, esaminato l’affare nell’adunanza del 22 gennaio 2020, ha disposto – con parere interlocutorio n. 317 del 4 febbraio 2020 - che fosse acquisito ogni elemento utile dal Comune e che fosse espletato “ se del caso, a cura del competente Provveditorato, accertamento tecnico d’ufficio (anche con le modalità della verificazione) per le verifiche di sicurezza statica e sismica ”, garantendo l’accesso e il pieno contraddittorio alle parti sulla documentazione e gli atti conseguenti, assegnando il termine di trenta giorni dalla ricezione del parere per l’effettuazione dell’incombente istruttorio.

7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con note trasmesse direttamente dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche della Toscana, delle Marche e dell’Umbria, ha chiesto la proroga del termine suddetto (note prot. n. 5341 del 12 marzo 2020, n. 6249 del 1° aprile 2020) ed ha quindi comunicato di aver designato il funzionario ing. Filippo Diana per l’espletamento dell’incarico (nota prot. n. 7230 del 21 aprile 2020, inviata anche alle parti), con nuova richiesta di proroga.

8. Con nota trasmessa a mezzo PEC in data 29 aprile 2020 il difensore della parte controinteressata ha comunicato i nominativi dei propri consulenti tecnici di parte.

9. In data 12 febbraio 2020 sono pervenute a mezzo PEC le controdeduzioni del Comune di Arezzo, recanti la data del 4 febbraio 2020.

10. In data 15 maggio 2020 la parte ricorrente ha presentato ulteriori controdeduzioni.

11. Con nota prot. n. 9858 del 26 maggio 2020, indirizzata anche alla parte ricorrente, il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche della Toscana, delle Marche e dell’Umbria, ha scritto quanto segue: “ Con riguardo alle osservazioni della S.V. in relazione all’istruttoria dell’impugnativa in oggetto si rimarca che questa Struttura, appena ha appreso (05.03.2020) dell’incarico affidatogli dallo spettabile Collegio in indirizzo, ha, senza indugio, fatto presente (prot. 5341 del 12.03.2020 e prot. 6249 del 01.04.2020 -all.1-2) che non sarebbe stata in grado di assolvere all’accertamento tecnico nei termini richiesti (C.d.S. - Sez. I n. 317/2020) sia per carenza di risorse tecnico-professionali, oltremodo impegnate a far fronte ai propri incombenti istituzionali, sia per il contenimento delle attività, imposto, a livello nazionale, dalla nota situazione di emergenza sanitaria, ancora in atto. Si comunica, inoltre, che, a seguire, lo Scrivente, avuta contezza delle professionalità e dei costi che si sarebbero dovuti impiegare per svolgere compiutamente l’incarico in parola, ha espresso le proprie perplessità al Consiglio di Stato, facendo presente (all.3) che, in assenza delle necessarie coperture finanziarie, non potrà procedere all’accertamento su emarginato ”.

12. Con un secondo parere interlocutorio (n. 1349/20 del 17 luglio 2020) la Sezione ha circoscritto l’ambito dell’accertamento demandato al Ministero istruttore “ alla verifica, tramite l’Ufficio del genio civile della Regione Toscana, sia della

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