Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 2011-02-24, n. 201101226

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 2011-02-24, n. 201101226
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201101226
Data del deposito : 24 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09961/2010 REG.RIC.

N. 01226/2011REG.PROV.COLL.

N. 09961/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9961 del 2010, proposto da:
Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Roma, Rieti e Viterbo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. D T e dall’Avv. M P, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, 19;

contro

Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Pubblica Amministrazione e dell’Innovazione, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Istat - Istituto Nazionale di Statistica;
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Santina Bernardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Garigliano 65;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. Lazio, Sezione I, n. 33352 dd. 10 novembre 2010, resa tra le parti, concernente il D.P.R. 23 luglio 2010 n. 154 nella parte in cui non prevede l’esclusiva competenza professionale degli agrotecnici ad effettuare le rilevazioni relative al 6° Censimento Generale dell’Agricoltura.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Pubblica Amministrazione e per l’Innovazione, nonché del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2011 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per le parti gli avvocati D T;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto qui appresso specificato.


1.1.Con D.P.R. 23 luglio 2010 n. 154 - emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita la Conferenza unificata di cui al D.L.vo 28 agosto 1997 n. 281 e successive modificazioni - è stato approvato a’ sensi dell’art. 17, comma 2, del D.L. 25 settembre 2009 n. 135 convertito con modificazioni in L. 20 novembre 2009 n. 166 e dell’art. 17, comma 1, della L. 23 agosto 1988 n. 400, il regolamento di esecuzione del sesto censimento generale dell’agricoltura

Tale censimento, come puntualmente precisato al comma 1 del medesimo art. 17, nonché dall’art. 1 dello stesso D.P.R. 154 del 2010, è deputato a fornire un quadro informativo statistico sulla struttura del sistema agricolo e zootecnico a livello nazionale, regionale e locale, assolvendo in tal senso agli obblighi di rilevazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola, nonché dal regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 e successive modificazioni, concernente a sua volta le indagini statistiche sulle superfici viticole.

Mediante il censimento medesimo è inoltre possibile effettuare l’aggiornamento e la validazione del registro statistico delle aziende agricole realizzato dall’ISTAT mediante l’integrazione di basi di dati di fonte amministrativa.

Nel relativo regolamento sono pure stabilite, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria e avuto riguardo ai dati contenuti nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la data di riferimento delle informazioni censuarie, le modalità di organizzazione ed esecuzione del censimento, il campo di osservazione, i criteri per l’affidamento di fasi della rilevazione censuaria ad enti od organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all’obbligo di risposta, i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, le modalità di selezione di personale con contratto a tempo determinato d adibire alle operazioni censuarie, nonché le modalità di conferimento dell’incarico di coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2011 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie, le modalità di diffusione dei dati, la comunicazione dei dati elementari agli organismi a cui è affidata l’esecuzione dei censimenti (cfr. art. 17, comma 2, cit.).

L’art. 24, comma 1, del D.P.R. 154 del 2010 stabilisce che i coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro responsabili devono essere in possesso di comprovata esperienza in materia di agricoltura o di zootecnia o in rilevazioni statistiche, maturate in percorsi professionali idoneamente documentati quali: a) titolo di studio conseguito in disciplina agrarie o statistiche (diploma o laurea) o titoli equipollenti;
b) iscrizione agli albi professionali dei dottori agronomi e forestali, dei periti agrari e degli agrotecnici;
c) svolgimento di attività professionale in istituti ed enti di istruzione, consulenza e assistenza tecnica, formazione e ricerca nel settore agricolo.

Il comma 2 del medesimo articolo 24 dispone quindi che i coordinatori comunali e i rilevatori devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore o del diploma di suola media inferiore e che, in quest’ultimo caso, devono possedere una comprovata esperienza in materia di agricoltura o di zootecnia o in rilevazioni statistiche, con la specificazione che costituisce titolo preferenziale la conoscenza e le capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici.

1.2. Con ricorso proposto innanzi al T.A.R. per il Lazio il Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Roma, Rieti e Viterbo il Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Frosinone, nonché il Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Latina hanno chiesto l’annullamento dell’anzidetto art. 24 del D.P.R. 154 del 2010 nella parte in cui non prevede l’esclusiva competenza professionale degli agrotecnici ad effettuare le rilevazioni inerenti al 6° Censimento Generale dell’Agricoltura, nonché nella parte in cui non considera l’iscrizione all’albo degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati quale requisito essenziale per poter svolgere le attività del censimento, o – comunque – quale requisito preferenziale nelle procedure di selezione dei soggetti rilevatori dei dati.

I ricorrenti in primo grado hanno sostanzialmente dedotto le seguenti censure:

1) un’attività complessa e legislativamente riservata alla categoria professionale ricorrente, quale la rilevazione di dati statistici in materia agricola, sarebbe illegittimamente ridotta ad un insieme di prestazioni che potrebbero di fatto essere eseguite da chiunque, perfino da chi sia in possesso di un diploma di scuola media inferiore;

2) il requisito dell’iscrizione all’albo professionale sarebbe declassato da obbligatorio titolo di legittimazione a mera circostanza atta a dimostrare il possesso di esperienza nella materia di cui trattasi;

3) risulterebbe violato l’art. 11, comma 2, lett. f), della L. 6 giugno 1986 n. 251 che assegnerebbe in via esclusiva agli agrotecnici la rilevazione dei dati statistici in materia agricola;

4) l’iscrizione all’albo non sarebbe stata considerata neppure titolo preferenziale a parità di punteggio come previsto nel precedente censimento di cui al D.P.R. 6 giugno 2000 n. 197 (cfr. segnatamente ivi l’art. 10, comma 3: “costituiscono titolo di preferenza il possesso del diploma conseguito in scuole e università ad indirizzo agrario, economico e statistico, o l’iscrizione all’Albo professionale degli agrotecnici”),

5) il regolamento impugnato violerebbe il principio di riserva di legge previsto in materia di professioni, sicché sarebbe affetto da difetto assoluto di attribuzione e conseguentemente nullo ai sensi dell’art. 21 septies della L. 7 agosto 1990 n. 241;

6) sussisterebbe contraddittorietà rispetto alla valutazione che, nel precedente censimento, aveva previsto l’iscrizione all’albo quale titolo di preferenza;

7) l’art. 24, comma 1, del D.P.R. 154 del 2010, nella parte in cui si riferisce all’albo degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati utilizzerebbe impropriamente la formula “albo degli agrotecnici” .

1.3. Con sentenza breve n. 33352 dd. 10 novembre 2010 la Sezione I del T.A.R. per il Lazio ha respinto il ricorso, evidenziando quanto segue:

1) la circostanza che, a’ sensi dell’art. 11, comma 2, lett. f), della L. 251 del 1996, l’iscrizione all’albo degli agrotecnici consente la rilevazione dei dati statistici non implica una riserva di attività in favore di questi ultimi;
la linea di demarcazione tra le attività libere e quelle riservate in via esclusiva agli iscritti ad un albo, infatti, va ricercata analizzando non soltanto le attività elencate nelle singole leggi professionali, ma anche quelle attribuite in via esclusiva agli iscritti e, nel caso di specie, se la norma richiamata elenca l’attività della “rilevazione dei dati statistici” tra quelle consentite agli iscritti all’albo professionale degli agrotecnici, non reca alcuna previsione di esclusività, tanto che l’art. 2, comma. 1, lett. p), della L. 10 febbraio 1992 n. 152, ad esempio, include tra i compiti dei dottori agronomi e dei dottori forestali, “la statistica … relative alla cooperazione agricola – forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione …” ;
le attività riservate in via esclusiva agli iscritti in un determinato albo devono dunque essere previste espressamente come tali dal legislatore, nel mentre, nella fattispecie in esame, tale previsione di esclusività non sussiste;

2) l’art. 50, comma 7, ultima parte, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010 n. 122 dispone che l’ISTAT provvede con proprie circolari alla definizione dei requisiti professionali dei coordinatori intercomunali di censimento e degli eventuali loro responsabili, nonché dei coordinatori comunali e dei rilevatori in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico, per cui non sussiste alcun obbligo normativo di prevedere l’iscrizione all’albo degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati quale titolo di preferenza;
né il fatto che tale iscrizione sia stata prevista come titolo di preferenza nel precedente censimento rappresenta di per sé solo indice di illegittimità della previsione normativa contestata;

l’indicazione dei requisiti di cui all’art. 24 del D.P.R. 154 del 2010 costituisce esercizio di potere amministrativo discrezionale che, oltre a non essere viziato da violazione di legge, non può ritenersi viziato da eccesso di potere;
la scelta di richiedere, per i coordinatori intercomunali di censimento ed eventuali loro responsabili, una comprovata esperienza in materia di agricoltura o di zootecnia o in rilevazioni statistiche maturate in percorsi professionali idoneamente documentati, quali quelli esemplificativamente previsti, ovvero di richiedere per i coordinatori comunali ed i rilevatori il possesso del diploma di scuola media superiore o di scuola media inferiore unitamente ad una comprovata esperienza in materia di agricoltura o di zootecnia o in rilevazioni statistiche con titolo preferenziale costituito dalla conoscenza e dalla capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici risulta, infatti, ragionevole tenuto anche conto dell’attività da svolgere che, soprattutto nella fattispecie di cui al secondo comma del medesimo art. 24, consiste nella mera raccolta di informazioni mediante compilazione di uno specifico questionario e non in un’attività di elaborazione delle informazioni raccolte;

3) l’utilizzo della formula “albo degli agrotecnici” anziché “albo degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati” costituisce, eventualmente, una mera imprecisione, inidonea a riflettersi sul contenuto sostanziale della previsione regolamentare.

2. Con il ricorso in epigrafe il Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Roma, Rieti e Viterbo, il Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Frosinone, nonché il Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Latina hanno interposto appello avverso la sentenza sopradescritta, deducendo:

1) l’erroneità della sentenza medesima per difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento e perplessità in quanto il giudice di primo grado avrebbe limitato il suo esame esclusivamente alla censura formulata avverso l’art. 24 del D.P.R. 154 del 2010 nella parte in cui non prevede l’esclusività per gli agrotecnici dello svolgimento delle funzioni di coordinatore intercomunale di censimento e di rilevatore, asseritamente derivante dall’anzidetta disposizione contenuta nell’art. 11, lett. f), della L. 251 del 1986;
a tale proposito i ricorrenti Collegi hanno evidenziato che, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, essi - viceversa – non avevano “chiesto solamente la declaratoria di esclusività della competenza professionale della rilevazione dei dati statistici in capo agli Agrotecnici, ma hanno principalmente dedotto la circostanza che le funzioni che lo stesso Regolamento impugnato in primo grado attribuisce ai coordinatori intercomunali ed ai rilevatori coincidono con una specifica competenza professionale che la L. 251 del 1986 attribuisce agli Agrotecnici, con ciò imponendosi all’Amministrazione di inserire, perlomeno come titolo preferenziale … il requisito dell’iscrizione all’Albo professionale quale condizione per l’esercizio delle funzioni de quibus (cfr. pag. 10 e ss. dell’atto introduttivo del presente giudizio di appello);
senza sottacere che la circolare del Direttore Centrale dell’ISTAT n. 5508 dd. 13 settembre 2010 esplicitamente affermerebbe l’opportunità di considerare debitamente l’iscrizione all’Albo degli Agrotecnici al fine dell’affidamento delle funzioni medesime e che il risultato complessivo dell’azione amministrativa prefigurata dalla disciplina impugnata sostanzierebbe – per

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