Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2016-07-26, n. 201601712
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Testo completo
Numero 01712/2016 e data 26/07/2016
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 13 luglio 2016
OGGETTO:
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalle signore AN AL e NA IA ED, contro il comune di Ferrara e la regione Emilia Romagna, avverso la nota PG 2015/0023610 del 10 marzo 2015, recante il diniego dell’autorizzazione a presentare la richiesta di contributo per la riparazione dei danni provocati dal sisma del maggio 2012 a un fabbricato rurale sito in Ferrara;
LA SEZIONE
Vista la relazione, trasmessa con nota, prot. n. 14461, del 17 marzo 2016, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Gabriele Carlotti;
Premesso:
1.) Con ricorso notificato al comune di Ferrara e al presidente della regione Emilia Romagna nella qualità di commissario delegato la ricostruzione (ex art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 dell'1 agosto 2012) le signore AN AL e NA IA ED hanno chiesto l'annullamento della nota PG 2015/0023610 del 10 marzo 2015 con cui “non si autorizza a presentare la richiesta di contributo per la riparazione dei danni provocati dal sisma del maggio 2012 al fabbricato rurale strumentale sito in Ferrara via Goffredo Mameli n. 2 foglio 135 mapp. 92 sub 3" , nonché l'ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014.
2.) Giova riferire che le ricorrenti sono proprietarie di un'unità immobiliare sita in uno stabile per civile abitazione, ubicato in Ferrara, in via Goffredo Mameli, n. 2 e distinto in catasto al foglio 135, mapp. 92. A seguito degli eventi sismici del maggio 2012, l'immobile in parola subì danni significativi, descritti nella scheda Aedes redatta in data 4 giugno 2012 - che definisce come un'inagibilità di tipo B il caso di "edifici temporaneamente inagibili (tutto o in parte), ma agibili con interventi di pronto intervento" - confermata dall'ordinanza di temporanea inagibilità, emessa dal sindaco del comune di Ferrara con PG. 54399 del 19 luglio 2012.
Con comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) PG 50072, PR. 2791/12, del 4 luglio 2012, le ricorrenti effettuarono i lavori di ripristino dell'immobile, conclusi con comunicazione al comune di Ferrara in data 25 agosto 2012.
Il 24 febbraio 2015, con PEC assunta al protocollo comunale n. 19353, le ricorrenti presentarono una richiesta di autorizzazione a presentare domanda di contributo per lavori già effettuati su edificio classificato con livello operativo di tipo B.
Il comune di Ferrara, tuttavia, con la nota impugnata, non autorizzò la presentazione della "richiesta di contributo per la riparazione dei danni provocati dal sisma del maggio 2012, al fabbricato rurale strumentale sito in Ferrara via Goffredo Mameli n. 2 foglio 135 mapp. 92 sub. 3" , in quanto l’art. 5, comma 3, dell’ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014 consentirebbe la presentazione tardiva della richiesta di contributo solamente nel caso in cui i lavori non siano iniziati e sia stata già avanzata istanza di riclassificazione, mentre nel caso delle ricorrenti i lavori sarebbero stato eseguiti e liquidati nel 2012.
3.) Il ricorso avverso la predetta nota è affidato ai seguenti mezzi di gravame:
I.) violazione dell’art. 3, comma 5, del D.L. n. 74/2012; violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 4 dell'ordinanza n. 29 emessa il 28 agosto 2012 dal Commissario delegato ex art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012; violazione delle linee guida di applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e s.m.i.; violazione e falsa applicazione dell’ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014, art. 5, commi 1 e 3; eccesso di potere; inesistenza dei presupposti; difetto assoluto di motivazione; contraddittorietà tra atti della stessa P.A.: secondo le ricorrenti l’art. 9, comma 1, dell’ordinanza n 29/2012 consentirebbe il rimborso delle spese sostenute per interventi iniziati prima del 14 novembre 2012; inoltre le ordinanze n. 131/2013 e n. 71/2014 avrebbero disposto la proroga dei termini per la presentazione delle domande di coloro i quali, seppure in possesso dei requisiti alla data di adozione della ordinanza n. 29/2012, non avessero avanzato le relative istanze; erroneamente pertanto il comune di Ferrara avrebbe rigettato la richiesta solo perché i lavori erano stati già eseguiti; l’art. 5, comma 3, dell’ordinanza n. 71/2014 non sarebbe dunque in contrasto con l’art. 9 della citata ordinanza n. 29/2012 e comunque una differente interpretazione sarebbe illogica poiché finirebbe per penalizzare chi si sia attivato rispetto a chi sia rimasto