Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-20, n. 202307106

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-20, n. 202307106
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307106
Data del deposito : 20 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/07/2023

N. 07106/2023REG.PROV.COLL.

N. 01202/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1202 del 2020, proposto da
Sidergamma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avv. O Sivieri in Roma, via Cosseria, n. 5;

contro

Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A P e F G, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avv. F G in Roma, via Sardegna, n.14;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione terza ter, n. 11265/2019, resa tra le parti, concernente il diniego di accesso alle tariffe incentivanti previste dal cd. Quinto Conto Energia;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 87, comma 4 bis , c.p.a.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica di smaltimento del giorno 23 giugno 2023, tenuta da remoto, il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti l’Avv. Sala Giovanni e l’Avv. Garella Fabio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società Sidergamma s.r.l. (d’ora innanzi, la società o Sidergamma) ha impugnato la sentenza n. 11265 del 24 settembre 2019 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione terza ter , ha respinto il suo ricorso avverso il provvedimento del GSE di diniego di accesso alle tariffe incentivanti previste dal cd. Quinto Conto Energia.

1.1 Va precisato in fatto che la società aveva installato a copertura del proprio stabilimento industriale un impianto fotovoltaico suddiviso in due sezioni, ciascuna delle quali collocata sul tetto di due distinti fabbricati: la prima sezione veniva installata a sostituzione di una copertura in eternit , mentre la seconda (di cui è causa) veniva posta su un edificio piano e privo ab origine di coperture contenenti fibre di amianto.

1.2 Sidergamma chiedeva l’accesso alle tariffe incentivanti ai sensi del quinto conto energia (D.M 5.7.2012) mediante l’iscrizione nell’apposito Registro e dichiarava, al fine della formazione della graduatoria degli impianti iscritti, il possesso del titolo di priorità consistente nell’utilizzazione di componenti principali realizzati unicamente all’interno di uno stato membro Ue.

1.3 Successivamente alla chiusura del Registro (all’esito del quale tutti i richiedenti venivano ammessi all’incentivo sulla base di un mero criterio alfabetico in ragione del mancato superamento del limite di costo di 140 milioni di euro previsto dal decreto) la società comunicava al Gestore l’intenzione di utilizzare, diversamente da quanto inizialmente dichiarato, moduli non prodotti interamente nel territorio europeo, rinunciando alla prevista maggiorazione di tariffa del 10%.

1.4 In data 10.12.2013 il GSE inviava alla società il provvedimento finale di non accoglimento della richiesta di incentivazione per il mancato rispetto del criterio di priorità dichiarato in fase di iscrizione al Registro ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. d), del Decreto.

1.5 Sidergamma impugnava il diniego dinanzi al TAR Lazio che respingeva il ricorso sull’assunto che, trattandosi di una procedura di evidenza pubblica, quanto dichiarato dal privato costituiva un vincolo per il successivo accesso all’incentivazione, con conseguente obbligo di realizzare un impianto dotato delle caratteristiche dichiarate in sede di iscrizione;
pertanto GSE aveva legittimamente negato alla ricorrente l’ammissione alle tariffe incentivanti e non soltanto il riconoscimento della maggiorazione del 10%.

2. Avverso tale pronuncia la società ha proposto appello deducendo: I) Error in procedendo e iudicando: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché violazione del principio di divieto di motivazione postuma nonché violazione dell’art. 21-octies della L. 241/1990. Erronea valutazione dei presupposti di fatto. Violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 42, comma 3 del D. lgs 28/2011 e del par.

2.5. delle Regole applicative. Violazione di legge per falsa o omessa applicazione degli artt. 3 e 4 del D.M. 5/7/2012
.

II) Error in procedendo e in iudicando. Violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del D.M. 5/7/2012, erronea valutazione dei presupposti di fatto e carenza di motivazione. In subordine: mancata pronuncia sulla dedotta violazione degli artt. 3 e 4 del D.M. 5/7/2012 e sul dedotto vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti presupposti, contrarietà con precedenti provvedimenti, contraddittorietà interna e sui dedotti violazione di legge (art. 3, l. 241/1990) ed eccesso di potere per difetto di motivazione.

3. Si è costituito in giudizio il GSE che ha controdedotto sui motivi di appello, chiedendo la reiezione del gravame.

4. Entrambe le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.

5. All’udienza pubblica di smaltimento del 23 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. L’appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.

7. Con due motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, Sidergamma lamenta l’erroneità della sentenza, innanzitutto, per aver inammissibilmente consentito in sede di giudizio un’integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato che si fondava unicamente sull’asserita immodificabilità di quanto dichiarato in sede di registrazione e non sulla sussistenza di una fattispecie di falso o di mendacio rilevante ai sensi dell’art. 42, comma 1, d.lgs 28/2011 e del paragrafo 2.5 delle Regole applicative.

7.1 Nel merito lamenta che, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, nel caso di specie non potrebbe trovare applicazione il citato art. 42 d.lgs 28/2011 poiché in sede di erogazione degli incentivi la società aveva dichiarato in maniera trasparente di aver installato moduli diversi da quelli previsti originariamente, esplicitando contestualmente che avrebbe rinunciato alla maggiorazione del 10% della tariffa.

7.2 Deduce che il giudice di primo grado ha del tutto travisato la tesi sostenuta dalla ricorrente che non ha mai fatto una “ dichiarazione non veritiera in ordine al possesso di un titolo di preferenza ”, poiché la dichiarazione, resa in sede di domanda di iscrizione al registro, che l’impianto sarebbe stato realizzato con componenti principali prodotti unicamente all’interno di un paese membro dell’UE/SEE esprimeva l’intenzione ( pro futuro ) di utilizzare quei componenti (che avrebbero costituito criterio di priorità, in caso di formazione di una graduatoria). Né vale il richiamo, contenuto nella sentenza, al par.

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