Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-05-28, n. 202404777
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Pubblicato il 28/05/2024
N. 04777/2024REG.PROV.COLL.
N. 01370/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1370 del 2020, proposto da C C, rappresentato e difeso dall'avvocato U C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Siniscola, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 883/2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Siniscola;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2024 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. C C è proprietario di un immobile sito nel Comune di Siniscola in via Matteotti, il cui piano terra è adibito alla rivendita di generi di monopolio.
L’immobile è stato costruito a una distanza di 7 metri dalla sede stradale.
Con deliberazione della Giunta comunale n. 177 del 21 dicembre 2018 il Comune di Siniscola ha approvato un progetto per la realizzazione, tra l’altro, di un marciapiede e di una pista ciclabile in via Matteotti, parzialmente insistente sulla fascia stradale antistante all’immobile di proprietà del sig. Conteddu.
Con successiva determina n. 563 del 27 dicembre 2018 il Comune ha indetto una procedura di gara per l’esecuzione dei relativi lavori.
2. Avverso i sopra menzionati provvedimenti il sig. Conteddu ha proposto ricorso avanti al Tar per la Sardegna.
Con sentenza n. 883 del 13 dicembre 2019 il TAR per la Sardegna ha respinto il ricorso.
2.1. Quanto ai primi due motivi, il Tribunale, alla luce della documentazione tecnica depositata dal Comune resistente, ha escluso che l’opera pubblica oggetto di approvazione insista sull’area di 35 mq di proprietà del ricorrente e antistante all’immobile, ricadendo essa di contro unicamente sulla strada pubblica.
Conseguentemente ha ritenuto non sussistenti i lamentati vizi di omessa comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, vista l’assenza di alcuna area di proprietà privata da espropriare.
2.2. Quanto al terzo motivo, relativo alle modalità di collocazione della pista ciclabile sul lato sinistro della strada, il Tar ha escluso il contrasto con il Piano del traffico comunale, tenuto conto che è lo stesso art. 6, d.m. n. 557 del 30 novembre 1999 - di cui si assume la violazione – a prevedere che la pista ciclabile sia ubicata “di norma” a destra.
Tale previsione non appare dunque vincolante in maniera assoluta, tenuto anche conto che nel caso di specie il Comune ha evidenziato le ragioni della scelta, e considerato che il lato destro della strada presenta maggiori interruzioni e tortuosità per la realizzazione della pista ciclabile.
3. Il ricorrente in primo grado ha impugnato l’indicata sentenza con ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Siniscola.
Con ordinanza n. 2190/2020 è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare degli effetti della sentenza gravata.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 10 aprile 2024.
4. Preliminarmente deve osservarsi che con atto depositato il 27 febbraio 2024 parte appellante ha formulato istanza di riunione del presente ricorso con quello di cui al NRG 202110706, già fissato all’udienza pubblica del 6 giugno 2024, vista l’analogia delle questioni trattate.
Si tratterebbe di identico ricorso proposto dalla moglie dell’odierno appellante (S P).
Ciò posto, osserva il Collegio che l’appellante non spiega adeguatamente le ragioni di connessione che giustificherebbero il rinvio finalizzato alla riunione.
Viceversa il Comune appellato in memoria conclusionale si è opposto all’istanza osservando che “ si evince chiaramente dagli atti del relativo giudizio di gravame (v. docc. g5 e g6), infatti, tale procedimento differisce dall’odierno giudizio non solo per la diversità delle parti processuali (il sig. Conteddu da un lato e la sig.ra Pau dall’altro) e delle aree della via Matteotti oggetto dei lavori (area frontistante al map. 746 da un lato e al map. 391 dall’altro) ma anche e, soprattutto, quanto al petitum e alla causa petendi, considerato che i gravami hanno ad oggetto la legittimità di diversi provvedimenti amministrativi (!)” .
Ritiene il Collegio che, alla luce di tali, documentate deduzioni non sussistano i presupposti per disporre il rinvio del giudizio finalizzato alla eventuale riunione dello stesso con quello rubricato al n. 202110706 r.g.
5. Con il primo motivo di gravame l’appellante deduce “ Carenza di motivazione. Errata percezione dei fatti di causa. Violazione dell’art. 2697 c.c. Violazione dell’art. 63 c.p.a. Errore in giudicando ”.
Si lamenta l’erronea percezione dei fatti di causa da parte del giudice di prime cure in relazione alla esatta delimitazione dell’area di intervento progettuale in porzione coincidente alla proprietà dell’appellante.
In particolare si rappresenta come in primo grado sia stato fornito, tramite deposito di consulenze tecniche di parte, un principio di prova in ordine alla consistenza dell’area gravata dagli interventi, e ciò nonostante il Tar ha disatteso la richiesta di disporre una consulenza tecnica d’ufficio ovvero una verificazione sul punto.
Inoltre, si contesta la correttezza dell’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado secondo cui sulla pubblica via sarebbero presenti parcheggi con strisce blu, tenuto conto che tali linee blu presenti nella documentazione fotografica depositata dal Comune altro non sarebbero che proiezioni del senso di marcia da parte del sito “Google Maps”, da cui le foto sono state estratte.
Si deduce infine la violazione dell’art. 2697 c.c., dal momento che il Tribunale territoriale avrebbe attribuito valenza probatoria assoluta alle produzioni dell’amministrazione resistente, le quali invece non sarebbero invece idonee a dimostrare in maniera inequivocabile che le opere da realizzare ricadano al di fuori della proprietà dell’appellante.
6. Il mezzo è infondato.
La principale quaestio iuris è quella relativa alla esatta individuazione dell’area di proprietà dell’appellante antistante all’immobile, da risolversi in punto di fatto sulla base delle allegazioni delle parti.
Il Comune di Siniscola ha fornito dimostrazione della circostanza che l’opera pubblica non insiste sull’area di proprietà privata dell’appellante mediante la sovrapposizione di aerofotogrammetrie alle mappe catastali: tali elementi risultano idonei al fine di accertare la consistenza dei manufatti, alla luce della giurisprudenza relativa formatasi in materia edilizia ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. IV, n. 511/2016;Consiglio di Stato, sez. VI, n. 10683/2023): anche in considerazione del fatto che l’appellante non adduce elementi od argomenti tali da superare le conclusioni cui è plausibilmente giunto il primo giudice.
Il T.A.R. ha individuato la delimitazione dei confini dell’area per cui è causa in base alla planimetria esplicativa depositata dal Comune (doc. 10 di primo grado), la cui ammissibilità, rilevanza e veridicità non sono mai state contestate nel corso del giudizio di primo grado.
Tali planimetrie risultano coerenti con i rilievi topografici eseguiti dall’Ufficio Tecnico, nonché con le mappe allegate al PUC del Comune di Siniscola.
Infine, è del tutto irrilevante, a fronte di tali risultanze, l’errore di fatto in cui è incorso il T.A.R. in relazione alla presenza di strisce blu sulla strada per il parcheggio pubblico.
7. Con il secondo e il terzo motivo di appello la difesa ripropone le censure del ricorso di primo grado relative alla omessa comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, e ad ulteriori vizi connessi alla partecipazione procedimentale.
Tale censura sconta un rapporto di dipendenza logica dal primo motivo: essendosi accertata l’estraneità alla proprietà del ricorrente dell’area interessata dall’opera, nessuna comunicazione andava evidentemente rivolta allo stesso.
I motivi sono pertanto infondati.
8. L’appellante ha chiesto disporsi una consulenza tecnica d’ufficio, ovvero di una verificazione, per l’accertamento dei confini della proprietà dell’appellante.
In ragione di quanto già argomentato in relazione al primo motivo, tale mezzo istruttorio risulta non rilevante e come tale non ammissibile, avendo l’amministrazione fornito adeguate prove documentali in merito alla fondatezza dell’assunto di fondo del ricorrente.
9. La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti difensivi non accolti e ciononostante non espressamente richiamati – in ossequio al principio di sinteticità di cui all’art. 3, comma 2, cod. proc. amm. - sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione, in ragione dell’economia della stessa, e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è infondato e che va pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado qui gravata.
Il rigetto nel merito esime il collegio dallo scrutinio dell’eccezione d’inammissibilità del gravame per difetto del requisito della specificità dei motivi;nonché – salvo quanto si è detto – in relazione alla dedotta violazione del divieto dei nova in appello ex art. 101 c.p.a., nella parte in cui si contesta l’assenza di sottoscrizione e di data certa delle planimetrie depositate dal Comune nel corso del giudizio di primo grado.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.