Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-05-02, n. 202404004
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Testo completo
Pubblicato il 02/05/2024
N. 04004/2024REG.PROV.COLL.
N. 09198/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9198 del 2023, proposto dal dott. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato T M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, P.zza Vescovio, n. 21 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
nei confronti
dei dott.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2024 il Cons. Brunella Bruno e udito per la parte appellante l’avvocato Giuseppe Schiavone su delega dichiarata dell’avvocato T M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente proposto innanzi al competente TAR per il Lazio, l’odierno appellante ha agito per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura (di seguito anche CSM) riferita al conferimento di due posti vacanti di consigliere della Corte di cassazione, sezione civile, riservati ai magistrati di cui all’art. 12, comma 14 del d. lgs. n. 160 del 2006, nonché avverso gli atti connessi e conseguenti, tra i quali i decreti di nomina del Ministero della Giustizia del 22 febbraio 2022.
2. Con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito TAR ha respinto il ricorso.
3. L’appellante critica la sentenza impugnata, censurando la contraddittorietà della motivazione e la erroneità nella valutazione anche di circostanze di fatto, con riproposizione delle censure disattese dal primo giudice.
4. Il CSM si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello in quanto infondato.
5. Con atto depositato in data 25 marzo 2024, ritualmente notificato alle controparti, l’appellante ha espresso rinuncia all’appello, rappresentando di essere risultato vincitore della successiva procedura e di aver, dunque, conseguito la nomina a consigliere della Corte di cassazione;su tali basi, dunque, ha richiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di causa.
6. All’udienza pubblica del 9 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Alla luce dell’atto di rinuncia depositato dall’appellante, ritualmente notificato, deve darsi atto della rinuncia al ricorso con conseguente declaratoria dell’estinzione del giudizio.
7.1. Per costante giurisprudenza, infatti, il processo amministrativo è un processo di parti, vigendo, dunque, il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848;Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1271 e n. 1275).
7.2. La dichiarazione resa dalla parte appellante costituisce una rinuncia rituale al giudizio, essendo contraddistinta dai requisiti di cui all'art. 84 c.p.a., quali la sottoscrizione personale del rinunciante e la notifica alla controparte, la quale non ha espresso la propria opposizione.
8. In deroga al criterio della soccombenza ex art. 84, comma 2, c.p.a., può essere disposta la compensazione delle spese di causa, avuto riguardo a tutte le circostanze, come emergenti dalla documentazione in atti.