Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-01-14, n. 201900291

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-01-14, n. 201900291
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201900291
Data del deposito : 14 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/01/2019

N. 00291/2019REG.PROV.COLL.

N. 03608/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3608 del 2018, proposto da
Istituto di Vigilanza dell'Urbe S.p.A., in proprio e in qualità di mandataria del costituendo RTI con l’Istituto Vigilanza Privata della Provincia di Viterbo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati F A e G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F A in Roma, via Cicerone n. 60;

contro

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A D M, G De Ruvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Italpol Vigilanza S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovan Candido Di Gioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Mazzini 27;
Sicuritalia S.p.A., Sevitalia Sicurezza S.r.l., New Master Police S.R.L, Mondialpol Security S.p.A., Metropol Servizi di Sicurezza S.r.l., non costituiti in giudizio;
Securitas Metronotte S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Di Nitto, Claudio Cataldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Di Nitto in Roma, via Antonio Gramsci, 24;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 4793/2018, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, di Italpol Vigilanza S.r.l. e di Securitas Metronotte S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2018 il Cons. Giovanni Grasso e uditi per le parti gli avvocati F A, G S, A D M, Claudio Cataldi e Giovan Candido Di Gioia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- Con bando pubblicato sulla GUUE del 17 maggio 2017, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale indiceva procedura evidenziale aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Lazio, avente segnatamente ad oggetto: a ) la vigilanza fissa; b ) la vigilanza saltuaria in zona; c ) la vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o videosorveglianza; d ) l’intervento su allarme.

L’importo stimato dell’appalto era pari ad € 13.267.131,15, IVA esclusa, al netto della ripetizione dei servizi analoghi e dell’opzione di proroga prevista dall’art. 5 del disciplinare di gara. La durata dell’affidamento era stabilita in trentasei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, fatta salva la possibilità della ripetizione di servizi analoghi per un periodo annuale ovvero di proroga del contratto nella misura massima di dodici mesi e comunque per il tempo occorrente al perfezionamento della procedura di individuazione del nuovo contraente.

Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. A tal fine, l’art. 14 del disciplinare di gara regolava in dettaglio le modalità di valutazione delle offerte, stabilendo che sarebbe stato attribuito fino ad un massimo di 30 punti di punteggio tecnico e fino ad un massimo di 70 punti di punteggio economico.

Quanto, in particolare, al punteggio tecnico, venivano prefigurati cinque criteri di valutazione dell’offerta:

a ) Modello organizzativo proposto (max 7 punti), nel quale “[avrebbero dovuto essere] illustrate nel dettaglio le specifiche modalità di espletamento di ciascuna delle singole prestazioni

oggetto di affidamento ”;

b ) Procedure di coordinamento e controllo (max 7 punti), con “ dettagliata indicazione della struttura gerarchica che [sarebbe stata] utilizzata per lo s volgimento del Servizio, delle figure professionali presenti e delle relative qualifiche, e dell’interazione tra le medesime in termini di coordinamento dei rispettivi ruoli ed attività ”;

c ) Procedure per la gestione delle emergenze (max 4 punti), specificamente “ apprestate per rimediare alle situazioni di carattere critico e/o imprevisto che [avessero potuto] verificarsi nel corso dell’espletamento del Servizio ”;

d ) Sistemi informativi di gestione e sistemi di comunicazione (max 8 punti), i primi con evidenza “ delle funzionalità, dell’ambiente di sviluppo e dell’architettura proposta ”, i secondi “ con dettaglio delle specifiche tecniche di tali sistemi, della marca, del modello, delle prestazioni, dell’anno di acquisizione e del grado di interoperatività rispetto ai sistemi informativi di gestione ”;

e ) Proposte migliorative (max 4 punti), esemplificativamente riguardanti “ tecnologie, modalità operative, altri aspetti di innovazione ”.

Più nel dettaglio, l’art. 14.7 del disciplinare specificava che, con riferimento ad ognuno dei criteri elencati, ciascun commissario avrebbe dovuto attribuire alle offerte la valutazione di “ ottimo ”, “ buono ”, “ discreto ”, “ sufficiente ” o “ insufficiente ” espressa con un determinato coefficiente numerico, a tal fine dovendosi intendere:

a ) che la valutazione “ ottimo ” (coefficiente 1) significasse che “ il criterio [era] trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde [va] in modo assolutamente soddisfacente alle attese ”;

b ) che la valutazione “ buono ” (coefficiente 0,75) significasse che “ il criterio [era] trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde [va] pienamente alle attese ”;

c ) che la valutazione “ discreto ” (coefficiente 0,50) significasse che “ il criterio [era] trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde [va] alle attese ”;

d ) che la valutazione “ sufficiente ” (coefficiente 0,25) significasse che “ il criterio [era] trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto [era] appena adeguato alle attese ”;

e ) che la valutazione “ insufficiente ” (coefficiente 0) significasse, infine, che “ il criterio [era] trattato in modo insufficiente e quanto proposto non risponde [va] alle attese ”.

Lo stesso disciplinare stabiliva che, una volta che ciascun commissario avesse formulato il proprio giudizio, sarebbe stata calcolata “ la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari ” ed assegnato “ il valore 1 a quella che [fosse risultata] più elevata riparametrando di conseguenza tutte le altre medie ” (art. 14.9).

Venivano, infine, formalizzate le formule per il definitivo calcolo dei punteggi tecnico ed economico.

2.- All’esito della procedura, la gara vedeva classificarsi al primo posto in graduatoria il RTI con Italpol Vigilanza, Sicuritalia, Sevitalia Sicurezza e New Master Police, con il punteggio totale di 92,73 punti (30 punti di punteggio tecnico e 62,73 punti di punteggio economico);
secondo risultava il RTI con Securitas Metronotte s.r.l., Mondialpol Security s.p.a. e Metropol Servizi di

Sicurezza s.r.l., con il punteggio di 88, 11 punti (18,93 per il punteggio tecnico e 69,19 per quello economico);
terzo l’Istituto di Vigilanza dell’Urbe, in RTI con l’Istituto di Vigilanza della Provincia di Viterbo, con il punteggio totale di 84,79 (17,88 di punteggio tecnico e 66,91 di punteggio economico).

Avendo riscontrato il superamento della soglia prevista dall’art. 97, comma 3 del d. lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante avviava il procedimento di verifica dell’anomalia nei confronti del RTI Italpol Vigilanza, conclusosi con un giudizio di congruità dell’offerta.

Peraltro, sia la controinteressata Securitas Metronotte che l’Istituto di Vigilanza

dell’Urbe chiedevano alla stazione appaltante di riesaminare la graduatoria, avendo appreso che la mandante Sevitalia Sicurezza del RTI primo classificato era stata destinataria di un provvedimento giudiziario di sequestro penale delle quote societarie. L’Istituto di Vigilanza dell’Urbe chiedeva, altresì, di avviare il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta del RTI Securitas Metronotte, secondo classificato.

Entrambe le richieste venivano, peraltro, respinte dalla stazione appaltante, la quale – con determina dirigenziale n. 3 del 15 gennaio 2018 – disponeva l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore del RTI Italpol Vigilanza.

Nella ridetta determina, la stazione appaltante, segnatamente, riteneva:

a ) da un lato, che l’operatore Sevitalia Sicurezza, e con esso il RTI di cui Sevitalia faceva parte, fossero comunque in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice dei, “ non ricorrendo, in relazione al predetto sopravvenuto provvedimento giudiziario di sequestro penale delle quote societarie, alcuno dei motivi di esclusione di cui al citato art. 80 D. lgs n. 50/2016 e alle Linee guida ANAC n. 6 ”;

b ) dall’altro, “ in mancanza dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs n.

50/2016 ”, di non procedere, “ nell’esercizio della propria discrezionalità ”, a verifica di congruità di altre offerte, “ anche al fine di non aggravare il complesso iter della procedura di gara con ulteriori fasi subprocedimentali ”.

3.- Il provvedimento di aggiudicazione veniva impugnato dinanzi al TAR per il Lazio dall’Istituto di Vigilanza dell’Urbe, il quale lamentava, con gli articolati motivi di doglianza:

a ) che i giudizi sulle offerte tecniche della Commissione giudicatrice fossero carenti di motivazione;

b ) che la Commissione giudicatrice avrebbe comunque valutato erroneamente le offerte tecniche, attribuendo ai controinteressati punteggi più alti di quelli dovuti;

c ) che la prima classificata Italpol avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per via del provvedimento giudiziario di sequestro penale delle quote sociali della mandante Sevitalia Sicurezza;

d ) che l’offerta di Securitas Metronotte sarebbe stata anomala ed avrebbe errato, pertanto, la stazione appaltante a non avviare nei suoi confronti il procedimento di verifica di congruità.

4.- Nel rituale contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4793 in data 2 maggio 2018, il primo giudice respingeva integralmente il gravame.

Con atto di appello notificato nei tempi e nelle forme di rito, avverso la ridetta statuizione insorgeva l’Istituto di Vigilanza dell’Urbe, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia ed invocandone la riforma.

Nella resistenza dell’INPS, di Italpol Vigilanza s.r.l. e di Securitas Metronotte s.r.l., alla pubblica udienza del 30 ottobre 2018, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti, la causa veniva riservata per la decisione.

DIRITTO

1.- L’appello è infondato e merita di essere respinto.

2.- Con un primo motivo di gravame, l’appellante lamenta che la sentenza impugnata abbia erroneamente apprezzato la denuncia dei vizi asseritamente inficianti l’apprezzamento dell’offerta tecnica: a suo dire, in sintesi, da un lato la Commissione avrebbe, in generale, attribuito i punteggi senza fornire alcuna motivazione in ordine alle singole offerte;
dall’altro i punteggi attribuiti alle offerte prodotte rispettivamente dal RTI Securitas, dal RTI Italpol e dal RTI appellante sarebbero stati irragionevoli ed illogici.

2.1.- In particolare, sotto il primo profilo, parte appellante: a ) premette che nel disciplinare di gara era riportata (giusta la narrazione in fatto che precede) esclusivamente la tabella di valutazione contenente i giudizi di “ ottimo ”, “ buono ”, “ discreto ”, “ sufficiente ”, “ insufficiente ”; b ) ne desume che la lex specialis , sotto il profilo dell’attribuzione dei punteggi, conteneva prescrizioni non autosufficienti (e ciò in quanto, per un verso, i criteri di valutazione avevano ad oggetto aspetti dell’offerta per “macro aree” e, per altro verso, la griglia relativa ai coefficienti conteneva descrizioni basate su concetti indefiniti e non esplicativi (non essendo, segnatamente, possibile, in tesi, comprendere le ragioni per le quali l’una o l’altra delle offerte formulate fossero state volta a volta e concretamente ritenute “ completamente esaurienti ” e dunque “ assolutamente soddisfacenti ” piuttosto che “ esauriente ” e quindi “ pienamente rispondente ”, ovvero “ rispondente ” e dunque “ adeguata ”, tanto da conseguire i coefficienti numerici attribuiti.

2.2.- La doglianza non è fondata.

Importa premettere, in termini generali, che, per consolidato intendimento, l’idoneità del voto sinteticamente espresso in forma numerica a rappresentare in modo adeguato l’ iter logico seguito dalla Commissione nell’apprezzamento delle offerte è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi, di tal che tanto dettagliata risulta l’articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più esaustiva ne risulta l’attitudine esplicativa del punteggio ( ex permultis Cons. Stato, V, 2 febbraio 2018, n. 675). Per tal via, solo quando il giudizio della Commissione non fosse idoneamente delimitato nell’ambito di un minimo e di un massimo, occorre la motivazione discorsiva del giudizio, al fine di rendere in ogni caso comprensibile il ridetto iter logico seguito in concreto nella valutazione delle offerte, ed in particolare di quella tecnica.

Orbene, la sintesi in fatto che precede fa palese che l'art. 14 del disciplinare per cui è causa prevedeva specifici ed analitici criteri per l'attribuzione dei punteggi alle cinque categorie oggetto di valutazione. Invero, non soltanto appare ivi prefigurata la tabella di valutazione contenente i giudizi sintetici di cui si è detto, ma risultano anche espressamente specificate le descrizioni coerenti ai singoli giudizi, utili ad evidenziare la gradualità della attribuzione dei punteggi e l’apprezzamento scalare delle singole articolazioni delle offerte tecniche.

In dettaglio, i criteri in questione fanno puntuale riferimento (con correlativa previsione del punteggio massimo attribuibile) al “ modello organizzativo ”, inerente le modalità di espletamento di ciascuna delle singole prestazioni oggetto di affidamento;
alle “ procedure di coordinamento e controllo ”, inerenti alle figure professionali utilizzate ed al coordinamento dei relativi ruoli;
alle “ procedure per la gestione delle emergenze ”;
ai “ sistemi informativi di gestione e ai sistemi di comunicazione” , con evidenza “ delle funzionalità, dell’ambiente di sviluppo e dell’architettura proposta ” e “ delle specifiche tecniche di tali sistemi, della marca, del modello, delle prestazioni, dell’anno di acquisizione e del grado di interoperatività rispetto ai sistemi informativi di gestione ”;
alle “ proposte migliorative ”.

Appare, con ciò, evidente che i margini di valutazioni della commissione siano stati adeguatamente predefiniti (quanto ai relativi parametri , criteri e punteggi ), con conseguente idoneità del punteggio espresso in forma numerica, risultante dall’apprezzamento delle concorrenti variabili di giudizio. Sotto il profilo in esame, perciò, la sentenza appellata si sottrae alle formalizzate ragioni di doglianza.

2.3.- Sotto distinto profilo, l’appellante censura i i punteggi attribuiti rispettivamente all’offerta tecnica RTI Securitas ed all’offerta tecnica RTI Italpol Vigilanza, assumendo che per varie categorie sarebbero stati attribuiti loro punteggi eccessivi, mentre al RTI appellante sarebbero stati attribuiti, reciprocamente, attribuiti punteggi incongrui.

2.3.3. – La doglianza, così come articolata, deve essere disattesa.

Giova, preliminarmente osservare, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza, la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di un'ampia discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità del merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (tra la tante, Cons. Stato, III, 14 novembre 2017, n. 5258). Sotto tale profilo, non appare rilevante la mera opinabilità dell’operato apprezzamento, non potendo il giudice amministrativo sostituire, in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri, proprie valutazioni a quelle effettuate dalla stazione appaltante (Cons. Stato, V, 11 luglio 2017, n. 3400).

Ciò posto, secondo l’Istituto appellante, per la categoria “ Procedure per la gestione delle emergenze ”, l’offerta tecnica del RTI Securitas avrebbe trattato esclusivamente le situazioni di emergenza all’interno della propria Centrale operativa e non quelle inerenti lo svolgimento del servizio di vigilanza presso le sedi INPS: con il che la Commissione non avrebbe potuto attribuire la valutazione di “buono” con il punteggio 3 per tale criterio, ma avrebbe dovuto assegnare punteggio nullo.

Osserva, nondimeno, il Collegio che – di là dagli evidenziati profili di discrezionalità valutativa – l’offerta tecnica del RTI Securitas per la categoria in esame prendeva in considerazione i vari tipi di emergenze inerenti le sedi INPS (i quali, peraltro, sarebbero stati naturalmente gestiti dalla propria Centrale operativa, come previsto dal paragrafo 3.3 del Capitolato Speciale). In effetti, il paragrafo 3.5 dell’offerta tecnica del RTI Securitas fa riferimento, oltre che alle situazioni di emergenza nell’ambito della stessa Centrale operativa, alle ulteriori e distinte situazioni di emergenza di carattere generale riguardanti tutte le sedi INPS: “ incendio;
guasti delle apparecchiature;
anomalie e malfunzionamenti;
calamità naturali;
impossibilità di erogazione del servizio per cause esterne alla Centrale Operativa
”.

La censura si rivela, per tal via, infondata, palesandosi esatto il rilievo dei primi giudici secondo cui all’offerta tecnica de qua era individuata una casistica delle emergenze che non riguardava la sola emergenza “all’interno” della Centrale Operativa, ma, per l’appunto, individuava anche l’ipotesi della impossibilità di erogazione del servizio per cause esterne alla Centrale Operativa e le relative soluzioni”.

2.3.4.- Parimenti destituito di fondamento è l’ulteriore e concorrente rilievo critico secondo cui, all’interno delle “Proposte migliorative”, oggetto di valutazione, la controinteressata avrebbe inserito il servizio di “gestione delle chiavi” che, in realtà, il capitolato tecnico prefigurava quale attività obbligatoria.

La questione è, in effetti, priva di rilievo invalidante, una volta evidenziato che le proposte migliorative formulate dal RTI Securitas erano varie e numerose, di tal che la loro valutazione non avrebbe potuto comechessia essere seriamente condizionata dalla espunzione del solo servizio di gestione delle chiavi.

2.3.5.- Ancora, l’appellante si duole della erronea ed ingiustificata applicazione del criterio relativo ai “ Sistemi informativi di gestione e sistemi di comunicazione ” che, a suo dire, erano stati offerti in assenza della necessaria specificazione tecnica idonea a giustificare il punteggio concretamente attribuito.

In realtà, anche sotto il profilo in questione, la descrizione dei servizi offerti e la evidenziazione delle caratteristiche degli stessi rende inammissibile – in mancanza di macroscopici errori di valutazione e/o palesi incongruenze – l’auspicato sindacato di legittimità.

2.4.- Analoga censura viene proposta nei confronti della statuizione della sentenza inerente la medesima categoria, relativamente all’offerta formulata dal RTI Italpol Vigilanza.

Anche tale censura deve ritenersi inammissibile, posto che – ad una disamina dei documenti di gara – è dato riscontrare che l’offerta in questione reca (al punto 4) gli elementi e le caratteristiche richiesti dal criterio sia in ordine al Sistema informativo GSS Web 4.1;
sia alle Centrali Operative 4.2;
sia al Contact Center 4.3;
sia al Servizio di Reportistica 4.4, sia al

Incident Reporting System 4.5.

2.5.- Con distinta doglianza, si lamenta che le migliorie offerte dal raggruppamento aggiudicatario sarebbero state implausibilmente demandate alle scelte successive della stazione appaltante, risultando con ciò eventuali e condizionate.

Anche tale censura è priva di fondamento, in quanto le migliorie prospettate dal RTI Italpol Vigilanza risultano oggettivamente dall’offerta tecnica, né ha alcun rilievo il fatto che per alcune di esse fosse prevista la condivisione della stazione appaltante riguardo alla loro utilizzazione e collocazione, non incidendo tale momento di adesione sulla effettività, sulla qualità e sulla idoneità delle migliorie offerte.

3.- Con il secondo motivo l’appellante deduce che il RTI Italpol Vigilanza avrebbe dovuto essere escluso in quanto per la mandante S.r.l. Sevitalia Sicurezza era stato disposto in data 4.12.2017 il sequestro preventivo delle quote sociali, in relazione al procedimento penale n. 24441/2015 avente ad oggetto la società Centralpol, dalla quale la Sevitalia Sicurezza ha affittato il ramo di azienda.

3.1.- La censura è infondata.

La stazione appaltante ha, invero, legittimamente ritenuto che non ricorresse nella specie alcuno dei motivi di esclusione legati a condanne penali, di cui all’art. 80, commi 1 e 3 del d. lgs. n. 50/2016, né alcuno dei motivi di esclusione legati a irregolarità fiscali, di cui all’art. 80, comma 4, né alcuna delle situazioni di cui all’art. 80, comma 5, in presenza dei quali motivi e delle quali situazioni si impone l’esclusione dell’operatore economico “in qualsiasi momento della procedura”.

In particolare, per quanto attiene al caso dei gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), l’esistenza di un provvedimento di sequestro penale delle quote non appare integrare alcuna delle fattispecie contemplate dalla predetta disposizione, posto che: a ) non prefigura carenze significative nella esecuzione di precedente contratto; b ) non concreta tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; c ) non attiene alla ipotesi delle dichiarazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione e dell’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione (posto che, nella specie, il sequestro de quo era successivo alla formalizzazione dell’offerta); d ) non integra alcuna delle altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico.

Del resto, il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) è una misura cautelare reale che – fermo restando il principio di la presunzione di innocenza di cui all’art. 27 Cost., che informa tutto l’ordinamento penale - realizza la funzione di impedire che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravarne o protrarne le conseguenze, ovvero agevolare la commissione di altri reati. Si tratta quindi di una misura volta ad incidere sui possibili sviluppi di reati già consumati, per evitare gli ulteriori possibili effetti;
esso ha, inoltre, una efficacia tendenzialmente provvisoria e rebus sic stantibus , giacché gli effetti del vincolo vengono meno a seguito della sentenza che definisce il giudizio, di qualunque tenore essa sia, di assoluzione, di condanna o non luogo a procedere.

In definitiva, avuto riguardo al canone di tassatività delle clausole di esclusione, Sevitalia Sicurezza risultava in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura in oggetto, e con essa il costituendo RTI di cui faceva parte.

La conclusione è ulteriormente corroborata dall’orientamento dell’ANAC (Deliberazione n. 92/2012), secondo cui “ il provvedimento di sequestro non comporta la perdita di idoneità soggettiva alla prosecuzione dell’attività di impresa, e non è ex se idoneo a determinare la decadenza automatica della società dai rapporti giuridici in essere inter partes”.

4.- Con l’ultimo motivo l’appellante lamenta che l’INPS avrebbe dovuto effettuare la procedura di anomalia nei confronti dell’offerta economica presentata dal RTI Securitas.

4.1.- La censura è inammissibile per difetto di interesse, posto che il RTI Securitas si è, come chiarito, collocato al secondo posto e, quindi, nessun vantaggio trarrebbe il RTI appellante dalla procedura di anomalia inerente la relativa offerta economica.

5.- Alla luce dei rilievi che precedono, l’appello deve essere respinto.

Sussistono giustificati motivi, avuto riguardo alle peculiarità della fattispecie, per disporre, tra le parti costituite, l’integrale compensazione di spese e competenze di lite.

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