Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-08-03, n. 202105728

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-08-03, n. 202105728
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202105728
Data del deposito : 3 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/08/2021

N. 05728/2021REG.PROV.COLL.

N. 04625/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4625 del 2020, proposto da
M G, rappresentata e difesa dagli avvocati Jacopo D'Auria e C C, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via G. P. Da Palestrina, n. 47;

contro

V F, rappresentata e difesa dall'avvocato V C, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;

nei confronti

Consob - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata ex lege ;
Salvatore Ciccarelli, Paolo Dragone, Giancarlo Russo, Pietro Zampelli, Stefania Lopatriello, Paola Veronesi, Elisabetta Moretti, Adele Oliva, Vincenzo Inserra, Fabrizio Pagliara, N I, V B e A G, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 14057/2019, resa tra le parti, concernente una procedura concorsuale per la promozione a funzionario di 1^.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di V F e di Consob - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2021 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Bruno Dettori e gli avvocati Jacopo D'Auria, C C e V C, in collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 13 marzo 2020, n. 6305.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La dott.ssa V F, dipendente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (d’ora in avanti solo Consob) con qualifica di funzionario di 2^, ha partecipato alla procedura selettiva a 14 posti di funzionario di 1^ per l’anno 2015.

All’esito del procedimento valutativo la Giunta di scrutinio ha adottato la delibera n. 06008/2018, di cui al verbale 23/2/2018 n. 29, con cui ha approvato la graduatoria di merito nella quale la dott.ssa F risulta classificata al diciottesimo posto con punti 90,50 a soli 0,50 punti dalle colleghe con 91 punti, collocate tra l’undicesimo e il quattordicesimo posto (rispettivamente V B, N I, A G e M G).

Ritenendo, la delibera di approvazione della graduatoria, i provvedimenti di nomina dei vincitori e tutti gli atti del procedimento illegittimi, la dott.ssa F li ha impugnati con ricorso gerarchico e decorso il termine per la formazione del silenzio rigetto ha impugnato quest’ultimo e le determinazioni sottostanti davanti al T.A.R. Lazio – Roma, il quale, con sentenza 9/12/2019, n. 14057, ha accolto il gravame.

Avverso la sentenza ha proposto appello la dott.ssa M G.

Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio la dott.ssa F e la Consob le quali hanno anche proposto separati appelli incidentali.

Con successive memorie le parti private hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi difensive.

All’udienza telematica del 15/7/2021 la causa è passata in decisione.

Occorre partire dall’esame dell’appello principale e dell’appello incidentale della Consob che possono esser trattati congiuntamente.

Col primo motivo del proprio appello la dott.ssa G denuncia l’errore commesso dal Tribunale nel non rilevare l’improcedibilità del ricorso proposto dalla dott.ssa F derivante dal fatto che, nelle more del giudizio, costei avrebbe partecipato alla procedura per la promozione a funzionario di 1^ per l’anno 2016 risultando vincitrice.

Oltre a ciò occorrerebbe rilevare che:

a) la dott.ssa F non avrebbe proposto domanda risarcitoria;

b) non avrebbe dichiarato la persistenza dell’interesse alla decisione del gravame a fini risarcitori;

c) partecipando alla procedura valutativa per l’anno 2016, la dott.ssa F avrebbe prestato acquiescenza alle determinazioni assunte dalla Consob, essendo il detto scrutinio riservato ai funzionari di 2^;

d) non sarebbe stato impugnato il provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso per funzionari di 1^ per l’anno 2016, secondo cui i vincitori di tale procedura, tra cui la dott.ssa F, avrebbero preso posto nel ruolo … dopo la dott.ssa G.

In ogni caso l’impugnata sentenza si sarebbe dovuta limitare ad accertare l’eventuale illegittimità degli atti impugnati senza disporne l’annullamento.

Il motivo è palesemente infondato sotto tutti i profili in cui si articola.

E’, infatti, del tutto evidente l’interesse della dott.ssa. F a conseguire la qualifica superiore, con tutti i connessi benefici giuridici ed economici, già dal 2015 piuttosto che a partire dalla successiva annualità e tale interesse poteva essere soddisfatto solo attraverso una pronunzia di natura costitutiva e non mediante una semplice sentenza d’accertamento.

Dalla partecipazione alla procedura 2016 non è, poi, ricavabile alcuna volontà di prestare acquiescenza al già gravato provvedimento di approvazione della graduatoria 2015, atteso che per pacifica giurisprudenza l’acquiescenza è configurabile solo in presenza di una volontà, espressa o tacita, che denoti l’inequivocabile e irrefutabile intendimento dell’interessato di accettare gli effetti dell’atto lesivo ( ex plurimis Cons. Stato, Sez. VI, 24/9/2010, n. 7125;
Sez. III, 10/2/2021, n. 1247) e nella specie una tale volontà non è ravvisabile.

Nemmeno incide sull’interesse al ricorso di primo grado l’omessa impugnazione della delibera di approvazione della graduatoria 2016, sia perché tale atto non era suscettibile di impugnazione in quanto favorevole, sia perché, l’eventuale accoglimento delle censure proposte, con la conseguente promozione della dott.ssa F alla qualifica superiore a decorrere dal 2015, travolgerebbe automaticamente, quanto alla sua posizione, la delibera concernente la procedura selettiva 2016.

Contrariamente a quanto dedotto dalla dott.ssa G, non occorreva, poi, che la dott.ssa F dichiarasse la perdurante sussistenza dell’interesse che l’aveva indotta a ricorrere, non essendo ciò richiesto, al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 82 c.p.a., che qui non ricorre, da alcuna norma processuale. Né, infine, occorreva la proposizione di apposita domanda risarcitoria o la dichiarazione di volerla proporre.

Col secondo mezzo di gravame dell’appello principale si denuncia l’errore commesso dal Tribunale nel considerare inidoneo ad attestare la conoscenza della lingua inglese il test TOEFL posseduto dalla dott.ssa G, in virtù del fatto che questo fosse scaduto. La scadenza, infatti, non implicherebbe il venir meno della conoscenza della lingua. Peraltro la scelta di considerare valido tale titolo rientrerebbe nella discrezionalità della Giunta di scrutinio, dato che la normativa concorsuale non avrebbe previsto che i titoli dovessero essere in corso di validità.

In ogni caso, in base ai prefissati criteri di valutazione, la conoscenza della lingua straniera avrebbe potuto essere tratta anche dalle esperienze lavorative dei candidati e la Giunta di scrutinio avrebbe ricavato la conoscenza della lingua della dott.ssa G dall’esame dei rapporti valutativi dai quali emergerebbe che quest’ultima sarebbe autrice di pubblicazioni in inglese e avrebbe partecipato a corsi di aggiornamento.

Analoga contestazione muove la Consob col primo motivo della propria impugnazione incidentale.

Si afferma che la normativa richiamata dal Tribunale per accogliere la prospettazione di parte ricorrente risulterebbe di dubbia applicazione al caso di specie in considerazione del fatto che la stessa riguarderebbe i pubblici concorsi e non le procedure selettive interne, come quella di specie, ove l’amministrazione godrebbe di una più ampia discrezionalità.

La sentenza risulterebbe erronea anche nella parte in cui ha escluso che alla dott.ssa Iavarazzo potesse essere attribuito il punteggio per la conoscenza della lingua straniera.

Le due doglianze, entrambe infondate si prestano ad una trattazione congiunta.

L’art. 54 del regolamento del personale adottato con delibera Consob n. 13859 del 4/12/2002, e succ. mod. e integr. detta le regole da seguire nella valutazione comparativa prevedendo, per quanto qui rileva, che: “…la Giunta di scrutinio … determina preliminarmente i criteri ed i fattori di valutazione, fissando i punteggi da attribuire per le varie qualifiche, avuto riguardo ai seguenti titoli o categorie di titoli:

a) per le promozioni alla qualifica di funzionario di 1^ e da questa alla qualifica di condirettore: <<qualità del servizio prestato>>, risultato conseguito nella prova di cui al precedente art. 52, commi 2 e 3, <<requisiti di preparazione professionale>>, <<esperienza nella qualifica ricoperta>>, <<attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore>> ”.

In attuazione della norma da ultimo citata la Giunta di scrutinio ha fissato i criteri di valutazione (verbale n. 1 in data 10/5/2017) stabilendo, tra l’altro, con riguardo alla voce B.2, “ Altri titoli ”, quanto segue: << La conoscenza (parlata e scritta) di lingue straniere sarà valutata se documentata con il possesso di laurea in lingue e letterature straniere o di diplomi rilasciati da istituti specializzati che attestino in modo esplicito l’idoneità all’uso parlato e scritto di una lingua straniera, sempreché dalla documentazione disponibile risulti un livello di conoscenza coerente con le esigenze dell’Istituto, quale ad esempio il livello “intermediate” della lingua inglese. Inoltre si ritiene che tale conoscenza sia comprovata tramite la partecipazione a gruppi di lavoro internazionali e l’effettuazione di pubblicazioni scientifiche in lingua straniera.

Tutti i tioli indicati nella presente categoria saranno valutati solo se debitamente documentati o comprovati da atti risultanti dal fascicolo personale.

Sarà attribuito il seguente punteggio:

… omissis

- per la conoscenza di ogni lingua straniera punti 0,5 fino a un massimo di punti 1 >>.

Orbene, come emerge dal verbale delle operazioni di scrutinio (18/5/2017 n. 2) alla dott.ssa G è stato assegnato il punteggio per la conoscenza della lingua inglese sulla base del solo test TOEFL, tuttavia il relativo attestato era scaduto nel 2008, per cui non era idoneo a certificare che la candidata fosse ancora in possesso del necessario livello di conoscenza minimo (“intermediate”), sia perché nell’ambito dei vari gradi di conoscenza della lingua inglese, il livello “intermediate” non è elevatissimo, sia, perché, è dato di comune esperienza, che il grado di conoscenza di una lingua straniera non è immutabile nel tempo, potendo evolversi tanto in positivo quanto in negativo.

Contrariamente a quanto dedotto dalla dott.ssa G, nel negare rilevanza al titolo TOEFL il giudice di prime cure non ha debordato dai propri poteri, essendosi sostanzialmente limitato a rilevare l’illegittimità della scelta compiuta dall’organo di valutazione.

Ai fini di causa risulta del tutto irrilevante che la conoscenza della lingua straniera da parte dell’appellante principale potesse ricavarsi anche da altri fattori quali partecipazione a corsi e pubblicazioni in lingua inglese documentati nei rapporti valutativi, atteso che la Giunta di scrutinio ha ricavato la conoscenza dell’inglese solo ed esclusivamente dal test TOEFL, senza che in primo grado l’interessata abbia, sul punto, mosso contestazioni.

Relativamente alla dott.ssa Iavarazzo, dal verbale delle operazioni di valutazione sopra menzionato si ricava che le è stato riconosciuto il punteggio per la lingua straniera sulla base di una mera autocertificazione, in contrasto con quanto stabilito dai criteri stabiliti dalla Giunta di scrutinio in base ai quali, la conoscenza di una lingua straniera poteva essere considerata solo se documentata dal possesso di un diploma rilasciato da istituto specializzato attestante “ …in modo esplicito l’idoneità all’uso parlato e scritto di una lingua straniera… (con) un livello di conoscenza coerente con le esigenze dell’Istituto …”.

Non sono, infine, condivisibili le considerazioni addotte dalla Consob per contestare la ricostruzione normativa operata dal Tribunale in ordine alla valutabilità dei titoli attestanti la conoscenza della lingua straniera.

Al riguardo è sufficiente rilevare che la pur ampia discrezionalità di cui, secondo la detta appellante incidentale, godrebbe la Giunta di scrutinio nello stabilire le regole per la valutazione dei titoli di che trattasi, avrebbe dovuto essere esercitata in sede di fissazione preliminare dei criteri di giudizio, ma così non è stato e certamente tale più ampio margine di scelta non può essere utilizzato nel valutare i singoli candidati.

Con la terza doglianza dell’appello principale si censura la gravata sentenza nella parte in cui ha affermato che il punteggio attribuito alla dott.ssa G per la voce “ carico di lavoro ” (sino a 3 punti) avrebbe dovuto essere ridotto in ragione del periodo di congedo per maternità dalla stessa goduto.

La motivazione si fonderebbe su un’impropria equiparazione del servizio a tempo parziale svolto dai lavoratori in part-time , con quello dei dipendenti, come la dott.ssa G, in congedo obbligatorio per maternità e su una cattiva lettura dell’art. 42, comma 1, del regolamento del personale Consob.

Il congedo per maternità, infatti, sarebbe utile non solo ai fini dell’anzianità di servizio ma anche agli effetti delle promozioni.

Peraltro, la dott.ssa F avrebbe dedotto soltanto la violazione dell’art. 22, comma 5, del D.Lgs. 26/3/2001, n. 151, il quale escluderebbe la valutabilità dei periodi di congedo per maternità ai fini delle promozioni nei soli casi in cui i contratti collettivi di lavoro ricolleghino l’avanzamento di carriera alla valutazione del servizio prestato.

Tuttavia la norma invocata, facendo eccezione a una regola generale, sarebbe di stratta interpretazione e quindi non sarebbe applicabile alla fattispecie, atteso che il regolamento del personale Consob non sarebbe equiparabile a un contratto collettivo di lavoro e in ogni caso il detto regolamento non richiederebbe requisiti per la valutabilità del periodo di congedo per maternità, né ricollegherebbe le promozioni alla sola valutazione della quantità e qualità del servizio reso.

Del resto l’art. 34, comma 5, del citato D. Lgs n. 151/2001 stabilirebbe in via generale la computabilità dei periodi di congedo parentale nell’anzianità di servizio.

Sotto altro profilo occorrerebbe rilevare che l’art. 54 del regolamento del personale Consob non prevederebbe alcuna limitazione di punteggio in relazione al congedo per maternità.

Le conclusioni assunte dal giudice di prime cure, determinando una ingiustificata e immotivata discriminazione a danno della lavoratrice madre, si porrebbero, del resto, in contrasto con gli artt. 3, 29 e 32 della carta costituzionale e con la normativa eurounitaria di riferimento (artt. 3, §3, comma 2, del trattato e 23 e 33 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
1, 8, 11 della direttiva 92/85/CEE;
1, 3 e 5 della direttiva 76/207/CEE;
direttiva 2019/1158/UE).

Il capo di sentenza in parola è stato censurato anche dalla Consob col secondo motivo del proprio appello incidentale.

Si deduce in particolare che la pronuncia sarebbe errata non essendo consentito al giudice estendere il suo sindacato alla legittimità del voto assegnato dai commissari d’esame.

Inoltre la voce “ carico di lavoro ” verrebbe in rilievo, nell’ambito della procedura di scrutinio per cui è causa, quale componente della più ampia categoria di punteggio “ qualità del servizio prestato ”, cosicché sarebbe stata oggetto di una valutazione di tipo qualitativo.

In altre parole il parametro in questione non misurerebbe la quantità di tempo lavorato, ma la quantità di lavoro assegnato e prestato dal candidato a prescindere dal modello orario.

Le censure così riassunte, che possono essere affrontate in un unico contesto, non meritano accoglimento.

Nel fissare i sopra citati criteri di valutazione comparativa la Giunta di scrutinio ha stabilito quanto alla categoria A “ Qualità del servizio prestato ”, sottocategoria A2 “ Giudizio collegiale ” che: “ le mansioni risultanti dai <<rapporti valutativi annuali sulle prestazioni>>
redatti negli anni 2013 e 2014 saranno valutate con riguardo al connesso livello di responsabilità (in termini di autonomia, rischi correlati, e carico di lavoro, al modo in cui le stesse sono state disimpegnate in relazione alla loro complessità e delicatezza, all’impegno ed alla disponibilità mostrati, nonché ai risultati raggiunti)
”.

Ha, inoltre, previsto quanto alla voce “ responsabilità ”, sottovoce “ carico di lavoro ” l’attribuibilità dei seguenti punteggi, graduati in base all’intensità: “ punti 0 = molto limitato;
1 = ridotto;
1.5

= discreto;
2 = rilevante;
2.5 = più che rilevante;
3 = elevato
”.

Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla Consob, l’elemento di valutazione in questione misura un dato quantitativo e non qualitativo, ovvero l’entità del lavoro assegnato a ciascun candidato, e tale dato, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, è direttamente influenzato dalla quantità di tempo lavorato, dato che, in assenza di prova contraria, deve ritenersi non implausibile che colui che abbia prestato, nel periodo di riferimento (anni 2013 e 2014), un’attività lavorativa solo parziale (o perché in part-time o perché in congedo per maternità) abbia ricevuto un carico di lavoro inferiore a chi nel medesimo periodo ha lavorato a tempo pieno.

Esattamente, quindi, il giudice di prime cure ha stigmatizzato l’attribuzione di 3 punti per la voce “ carico di lavoro ” in favore di coloro che negli anni 2013 e 2014 avevano usufruito del part-time o erano state collocate in congedo obbligatorio per maternità.

Al riguardo non coglie nel segno il riferimento fatto dalla Consob alla nota e condivisa tesi dell’insindacabilità del voto numerico.

Nel caso che occupa, infatti, la Giunta di scrutinio non ha espresso un giudizio attraverso un voto, ma si è limitata a tradurre in un punteggio numerico, secondo la tabella fissata nei criteri di valutazione, l’entità del carico di lavoro rilevato in capo a ciascun candidato.

Prive di pregio risultano, inoltre, le lagnanze della dott.ssa G.

In tema di progressione in carriera, ove la specifica normativa di settore ricolleghi la promozione alla mera anzianità di servizio, il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità dev’essere equiparato al periodo di effettivo servizio. Laddove, invece, la medesima normativa subordini la promozione ad altri particolari requisiti, come la valutazione della quantità e qualità del servizio prestato, non correlati alla sola virtuale prestazione lavorativa, è del tutto evidente che l’invocata equiparazione tra servizio virtuale e servizio effettivo non possa operare (Cass. Civ., Sez. Lav., 20/6/2014, n. 14110).

La detta regula iuris si ricava dall’art. 22, comma 5, del D.Lgs. 26/3/2001, n. 151, in base al quale i periodi di congedo di maternità “ sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti ”.

La circostanza che la norma individui i “ contratti collettivi ” come fonte delle disposizioni che possono richiedere, ai fini della progressione di carriera, “ particolari requisiti ” dell’attività lavorativa, escludendo così l’equiparabilità del servizio virtuale a quello effettivo, non significa che la stessa non si applichi nei casi in cui il rapporto non sia disciplinato, come nella fattispecie, dalla contrattazione collettiva, ma da altra tipologia di atti normativi, atteso che la disposizione, contrariamente a quanto dedotto dalla dott.ssa G, non fa eccezione a una regola generale (quella in base alla quale il periodo del congedo per maternità dev’essere considerato come servizio effettivamente prestato), ma disciplina un’ipotesi diversa, ovvero quella in cui, ai fini della progressione di carriera, non rileva l’anzianità di servizio in quanto tale, ma particolari qualità dell’attività lavorativa che possono essere apprezzate solo nel caso in cui questa sia stata effettiva e concretamente espletata.

Oltre a ciò occorre osservare che nel caso che occupa il riferimento al tempo lavorato è addirittura indiretto in quanto semplice elemento da cui desumere il “ carico di lavoro ” assegnato.

Alla luce delle esposte considerazioni risultano inconferenti le prospettate censure di illegittimità costituzionale e di violazione della normativa euro unitaria.

Ugualmente inconferente risulta il richiamo all’art. 54 del regolamento del personale Consob il quale detta le norme generali sullo scrutinio per valutazione comparativa senza occuparsi dei profili concernenti la valutabilità del periodo trascorso in congedo per maternità.

In definitiva l’appello principale e quello incidentale della Consob devono essere respinti.

Va ora esaminato l’appello incidentale proposto dalla dott.ssa F col quale vengono riproposte le doglianze non affrontate dal Tribunale sul presupposto, qui censurato, che le stesse concernessero il merito delle valutazioni contestate.

Col primo motivo si deduce che la Giunta di scrutinio avrebbe, senza alcuna motivazione, ignorato alcuni fattori emergenti dai rapporti valutativi della dott.ssa F in servizio presso l’ufficio legale della Consob.

Dai suddetti rapporti valutativi si ricaverebbero elementi di differenziazione rispetto alle colleghe del medesimo ufficio, S L e A G (entrambe promosse), non considerati ai fini del punteggio.

In particolare solo la dott.ssa F avrebbe patrocinato in via esclusiva l’amministrazione in un rilevante numero di udienze, mentre le altre due colleghe avrebbero partecipato alle udienze congiuntamente ad altri difensori condividendone, quindi, la responsabilità.

Da quanto sopra conseguirebbe che la Giunta di scrutinio in relazione alla categoria di punteggio A2 criterio 1 “ valutazione del livello di responsabilità ” non avrebbe dovuto attribuire alle dott.sse L e G i medesimi punti della dott.ssa F.

Per identiche ragioni risulterebbe viziato il giudizio espresso in relazione alla categoria D2 dove la dott.ssa F ha ottenuto due punti in meno della dott.ssa L.

Non sarebbe stata valorizzata nemmeno l’ “ attività di formazione di nuove risorse ” pur risultante dal rapporto valutativo 2014 della dott.ssa F.

La doglianza è fondata.

Occorre premettere che diversamente da quanto affermato dal Tribunale la doglianza prospettata dalla dott.ssa F non sconfina nel merito essendo rivolta a far valere nei confronti della valutazione espressa dalla Giunta di scrutinio vizi di illogicità e difetto di motivazione.

Nel merito la lagnanza è condivisibile.

E invero, dai rapporti valutativi delle tre candidate si ricava che solo la dott.ssa F abbia assunto in via esclusiva la rappresentanza della Consob nei giudizi da lei patrocinati, mentre altrettanto non risulta in relazione alle controinteressate. Ciononostante la Giunta di scrutinio quanto alla Categoria di punteggio A2, sottocategoria “ livello di responsabilità ”, voce “ livello di autonomia ” (che valeva sino a 3 punti), ha assegnato a tutte e tre le candidate il medesimo punteggio (3 punti) senza fornire al riguardo alcuna motivazione, cosicché il giudizio espresso né risulta incomprensibile e quindi viziato.

Col secondo motivo la dott.ssa F censura la gravata sentenza nella parte in cui, nel riconoscere che le valutazioni dei candidati in part time o in congedo per maternità dovessero essere ridimensionate in proporzione al minor tempo lavorato, ha limitato gli effetti della statuizione ai punteggi concernenti la voce “ carico di lavoro ” della categoria A2, escludendo che la stessa potesse estendersi ai punteggi c.d. vincolati derivanti automaticamente dai rapporti valutativi.

Sennonché il Tribunale non avrebbe considerato che sarebbero stati fatti oggetto di contestazione anche i rapporti valutativi di alcune candidate, in particolare le dott.sse Paola Veronesi e V B ( in part time ) e le dott.sse Iavarazzo e G (in congedo per maternità), proprio perché redatti senza tener conto del minor tempo lavorato da queste ultime, così come prescritto dall’art. 8, comma 1, della delibera Consob 21/4/2011, n. 17758.

Conseguentemente anche i punteggi delle suddette candidate relativi alla categoria A1, voce 1.2 “ livello quantitativo delle prestazioni ”, della sezione III, dei rapporti valutativi, avrebbero dovuto essere proporzionalmente ridotti.

La doglianza è fondata.

E invero, le menzionate candidate nei rispettivi rapporti valutativi hanno ottenuto, con riguardo alla suddetta voce 1.2 “ livello quantitativo delle prestazioni ” il punteggio massimo, benché le stesse non abbiano lavorato a tempo pieno o siano state assenti per un determinato periodo in quanto in congedo per maternità.

Tale circostanza avrebbe dovuto trovare puntuale riscontro nei rapporti valutativi cosa che, invece, non è avvenuta.

Col terzo motivo si denuncia l’errore commesso dal Tribunale nel ritenere che la ridotta presenza in servizio potesse incidere soltanto sui carichi di lavoro e non anche su altri parametri di valutazione, quali, in particolare, “ i rischi associati all’attività lavorativa ” e la “ disponibilità dimostrata ”.

Anche tali parametri di giudizio sarebbero, infatti, influenzati dal minor tempo lavorato.

La doglianza non merita accoglimento.

Al riguardo è sufficiente rilevare che non è ravvisabile alcuna relazione diretta tra il minor servizio prestato e le suddette voci di punteggio.

L’appello incidentale della dott.ssa F va, quindi, accolto e ciò consente di prescindere dall’esame della richiesta istruttoria dalla medesima avanzata.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi o eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Sussistono eccezionali ragioni per compensare spese e onorari di giudizio.

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