Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-05-06, n. 202404078
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Testo completo
Pubblicato il 06/05/2024
N. 04078/2024REG.PROV.COLL.
N. 00472/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 472 del 2022, proposto dal signor L S B F di Candido Gonzaga, rappresentato e difeso dall’avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Genova, via Roma, n. 11/1;
contro
il Comune di Portofino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato P P, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Genova, corso Torino, n. 30/18;
nei confronti
dei signori Anna Repetto, Gemma Marchese e Alessandra Calzia, nella loro qualità di eredi del signor C M, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sez. I, 29 luglio 2021, n. 731, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Portofino;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza previa discussione orale avanzate sia dall’appellante che dall’Amministrazione appellata;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2024, il Cons. Antonella Manzione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor Emilio Maria Beretta, all’epoca dei fatti proprietario di alcuni fabbricati facenti parte del complesso immobiliare costituente la c.d. “villa Sabaino” nel Comune di Portofino, adiva il T.a.r. per la Liguria per l’annullamento del decreto n. 7 del 9 novembre 2013, prot. 9023, di annullamento del condono di opere interessanti gli stessi rilasciato in data 11 aprile 1998, sulla base di due distinte istanze presentate nel 1986 dalla Impresa agricola Sabaino s.a.s. L’annullamento era motivato sulle risultanze della verificazione disposta nell’ambito di un distinto contenzioso promosso innanzi al medesimo Tribunale (n.r.g. 639/2010) dal proprietario di un fabbricato facente parte della medesima “villa Sabaino”, il signor C M, nei confronti del Comune di Portofino per lamentare proprio il mancato esercizio dell’autotutela con riferimento al condono edilizio n. 17 del 1998: ciò in quanto la sentenza che aveva definito ridetto ricorso nel senso della inammissibilità (T.a.r. per la Liguria, sez. I, 25 giugno 2012, n. 888, confermata da Cons. Stato, sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2562) aveva affermato tra l’altro chiaramente: « l’istruttoria [effettuata dal Corpo forestale dello Stato, cui era stata assegnata la verificazione, n.d.r. ] ha evidenziato come in effetti le dichiarazioni rese dal sig. I, rispettivamente in data 11 ottobre 1996 e 18 dicembre 1996, relativamente alla data di ultimazione delle opere oggetto di condono siano inveritiere […]. La verificazione disposta dal Collegio ha accertato, invece, che il manufatto “B” è stato modificato tra il 1980 e 1989, il manufatto “D” è stato realizzato dopo l’ottobre 1980 e comunque prima dell’aprile 1989, il manufatto “L” è stato realizzato dopo l’ottobre 1980 ma comunque prima dell’aprile 1989 ».
2. A sostegno delle proprie pretese il ricorrente lamentava:
i- violazione e falsa applicazione dell’art. 21- novies della l. n. 241 del 1990 e degli artt. 40 e 46 della l. n. 47 del 1985, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, difetto di presupposto e di motivazione, violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 e intrinseca illogicità;
ii- violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 sotto altro profilo, difetto ed illogicità di motivazione, errata applicazione dell’art. 46 della l. n. 47 del 1985 e dell’art. 15 della l. n. 765 del 1967 e falsa applicazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 495 del 2000;
iii- violazione dell’art. 21- novies della l. n. 241 del 1990, violazione del principio di affidamento, termine irragionevole, difetto di interesse pubblico, difetto di motivazione, immotivata contraddittorietà con atti precedenti;
iv- violazione dell’art. 21- novies della l. n. 241 del 1990 sotto ulteriore profilo, violazione delle regole sull’ actus contrarius , immotivata contraddittorietà con atto precedente.
3. L’adito T.a.r. con la sentenza segnata in epigrafe respingeva il ricorso, confermando la legittimità dell’atto impugnato il cui contenuto necessitato era da ricondurre alle false dichiarazioni definitivamente accertate in altro procedimento.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello il signor L S B F di Candida Gonzaga, nella sua qualità di acquirente della villa, giusta atto ai rogiti del notaio Giorgio Segalerba di Chiavari rep. 48972 del 13 luglio 2017. Egli ha in primo luogo circoscritto la portata del gravame alla parte di provvedimento impugnato in primo grado dal proprio dante causa riferito ad uno solo dei manufatti ricompresi nello stesso, segnatamente l’annesso agricolo di circa mq. 20, giacché il mutamento di destinazione d’uso e l’ampliamento del fabbricato principale erano stati sanati con provvedimento del 19 marzo 2016, per effetto di nuova domanda di condono (rigettata solo per il manufatto agricolo) avanzata ai sensi dell’art. 39 della l. n. 724/1994, trattandosi di opere realizzate comunque prima del 31 dicembre 1993.
Dopo aver evidenziato chiarito i presupposti della propria legittimazione e interesse all’appello ( sub A), egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, rubricati:
B.1) « Sul rigetto del primo motivo di ricorso e sulla sua fondatezza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 46 L. n. 47/1985. Travisamento. Difetto di motivazione ed illogicità »;
B.2) « Sul rigetto del secondo motivo di ricorso e sulla sua fondatezza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 46 L. n. 47/1985 e 75 DPR 445/200. Infrapetizione (violazione dell’art. 112 c.p.c.) »;
B.3) « Sul rigetto del terzo motivo di ricorso e sulla sua fondatezza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21- novies L. n. 241/1990. Illogicità della motivazione »;
B.4) « Sul rigetto del quarto motivo di ricorso e sulla sua fondatezza. Violazione del principio dell’ actus contrarius . Illogicità della motivazione ».
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Portofino per chiedere il rigetto dell’appello.
Con memoria depositata l’8 marzo 2024 ha poi ribadito come, sulla base della verificazione disposta nel giudizio n.r.g. 639/2010 e delle affermazioni contenute nelle sentenze del T.a.r. per la Liguria n. 888/2012 e del Consiglio di Stato n. 2562/2013, aveva avuto l’obbligo di procedere all’annullamento del condono a fronte della conclamata falsità delle dichiarazioni concernenti l’epoca di realizzazione delle opere che ne formavano oggetto; quanto al rilascio della sanatoria del 2016, ha giustificato il parere favorevole dell’Ente Parco, seppure limitatamente agli interventi sul manufatto principale, con un sopravvenuto mutamento interpretativo della specifica normativa che ha ritenuto ammissibili gli interventi solo sul patrimonio edilizio esistente, ma non sulle nuove costruzioni.
6. Sono seguite ulteriori memorie di entrambe le parti.
7. Alla pubblica udienza del 9 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. L’appello è infondato.
9. In via preliminare devono essere richiamati alcuni consolidati principi giurisprudenziali sulla c.d. autotutela doverosa.
9.1. Essa consegue di norma all’accertamento di una declaratoria di falsità di documenti o di dichiarazioni che avevano consentito di ottenere un determinato provvedimento; è pertanto riferita a situazioni, tassativamente individuate dal legislatore ovvero declinate in maniera altrettanto precisa in via pretoria (ciò in aderenza ai notori principi costituzionali che reggono l’azione amministrativa e anche per evitare comportamenti arbitrari dell’Amministrazione finalizzati a sottrarsi alle eventuali responsabilità per un’attività illegittima), in presenza delle quali il potere di riesame dei propri atti da parte della pubblica amministrazione è dovuto,
A tale categoria è stata ricondotta anche la previsione di cui all’art. 21- novies , comma 2- bis, della l. n. 241 del 1990, sebbene la giurisprudenza abbia già avuto modo di chiarire come in tale ipotesi debba piuttosto parlarsi di “autotutela doverosa parziale”, proprio ad indicare quei casi in cui sussiste l’obbligo di attivarsi, anche in deroga ai limiti di tempo previsti dal legislatore per l’esercizio dell’autotutela, seppure