Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2018-09-07, n. 201804209

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2018-09-07, n. 201804209
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201804209
Data del deposito : 7 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/09/2018

N. 06751/2018 REG.RIC.

N. 04209/2018 REG.PROV.CAU.

N. 06751/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6751 del 2018, proposto da


Autotrasporti La Banca s.a.s. di La Banca Maria Filomena &
C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato D G, con domicilio digitale pec come da registri di giustizia;


contro

Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S N, con domicilio digitale pec come da registri di giustizia;

nei confronti

Consorzio Brutium Poste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ettore Notti e Giovanni Nappi, con domicilio digitale pec come da registri di giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 00361/2018, resa tra le parti, concernente l'affidamento del “servizio di trasporto dei prodotti postali e attività collegate nell'ambito territoriale 4 dell'Area Logistica Sud”.


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Poste Italiane s.p.a. e di Consorzio Brutium Poste;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2018 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati D G, S N ed Ettore Notti, anche in sostituzione dell'avv. Nappi;


Considerato che:

a) le questioni sollevate richiedono un approfondito esame nel merito;

b) l’interesse cautelare dell’appellante trova adeguata tutela nella già disposta fissazione dell’udienza pubblica davanti al TAR per il giorno 16/1/2019.

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