Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-06-15, n. 201502967

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-06-15, n. 201502967
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201502967
Data del deposito : 15 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08986/2014 REG.RIC.

N. 02967/2015REG.PROV.COLL.

N. 08986/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8986 del 2014, proposto da Servizi Generali s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. G A P e M A P, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via Giangiacomo Porro, 26;

contro

- Regione Lazio, rappresentata e difesa dall' avv. S R, con domicilio in Roma, Via Marcantonio Colonna, n. 27;
- Azienda U.S.L. Viterbo, non costituitasi in giudizio;
- Manutencoop Facility Management s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. A M, S B e F R, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via Federico Confalonieri, n. 5;

per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. III n. 03057 del 2014, resa tra le parti, concernente affidamento del servizio di pulizia, sanificazione, consegna e trasporto per le aziende sanitarie regionali


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Manutencoop Facility Management Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2015 il consigliere. B R P e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Cinti, per delega dell'avv. G A P, S R, Reggio D'Aci, quest’ultimo per delega dell' avv. A M.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Regione Lazio con bando pubblicato sulla G.U.C.E. n. 5108 del 7 giugno 2011 indiceva gara - suddivisa in dieci lotti da aggiudicare secondo il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione, consegna e trasporto occorrente alle Aziende sanitarie regionali.

La Servizi Generali s.r.l., corrente in Roma, risultava aggiudicataria del lotto n. 9 relativo a servizi da rendersi in favore dell’ A.S.L. di Viterbo, conseguendo il miglior punteggio di 92,17.

Manutencoop Facility Management s.p.a. (in prosieguo di trattazione. Manutencoop), corrente in Roma e collocatasi al 2° posto della graduatoria per il lotto stesso con punti 82,96, proponeva ricorso innanzi al T.A.R. per il Lazio avverso l’esito della gara, segnatamente deducendo l’illegittimità e la genericità del contratto di avvalimento intercorso fra la soc. Servizi Generali e l’ausiliaria Teknobrill s.p.a.

Con ricorso in via incidentale Servizi Generali sosteneva che Manutencoop doveva, a sua volta, essere esclusa dalla gara per avere erroneamente e illegittimamente calcolato in sede di offerta il tasso INAIL (con effetto sul costo del lavoro) non sulla sola voce di tariffa 0411 (corrispondente al servizio di pulizia oggetto del lotto 1 ) ma anche applicando le voci 0422 e 0721, non afferenti all’oggetto del lotto di servizi di cui è controversia.

Con sentenza n. 9136 del 2013 il T.A.R. respingeva il ricorso incidentale proposto dalla soc. Sevizi Generali e accoglieva il primo motivo del ricorso principale di Manutencoop.

Con sentenza n. 3057 del 2014 il Consiglio di Stato respingeva il ricorso proposto in appello avverso la sentenza del T.A.R. Relativamente all’impugnativa incidentale di Servizi Generali riconosceva corretto, ai fini del calcolo del tasso di incidenza INAIL, il ricorso da parte di Manutencoop alle diverse voci della tariffa 0411, 0422 e 0721, anziché alla sola voce 0411 come sostenuto dalla ricorrente in via incidentale.

Contro la sentenza n. 9136 del 2013 la soc. Servizi Generali ha proposto ricorso per revocazione.

La ricorrente individua l’errore revocatorio di cui all’art. 395. n. 4, c.p.c., (supposizione di un fatto la cui verità e manifestamente esclusa dalle risultanze di causa) nelle conclusioni e statuizioni del giudice di secondo grado secondo le quali, ai fini del computo del tasso INAIL applicabile “ non va usata la sola voce tariffaria 0411 ai fini del calcolo dell’incidenza, ma occorre riferirsi pure a tutte le altre voci, nella specie la 0422 e la o721 (quest’ultima con una descrizione di lavorazioni di pulizia pure corrispondenti al quelle indicate nel capitolato tecnico) che meglio esprimano siffatta complessità ”.

All’ illegittimità della percentuale indicata da Manutencoop segue, nelle prospettazioni della ricorrente, la naturale conseguenza della presentazione di un’offerta economica in perdita e, in quanto tale, incongrua e inaffidabile, con ogni conseguente comminatoria di esclusione.

In sede di note di udienza Servizi Generali ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.

Resistono alla domanda di revocazione la Regione Lazio e la soc. Manutencoop.

Entrambe le resistenti hanno, in particolare, eccepito l’inammissibilità del mezzo di impugnazione per difetto di interesse, non potendo ricondursi al vizio dedotto l’automatica esclusione di Manutencoop dalla gara, ma tutto al più la verifica della congruità dell’offerta per sospetta anomalia.

Manutencoop - alla luce della decisone dell’ Adunanza Plenaria n. 9 del 2014 - ha, inoltre, escluso ogni valenza escludente del ricorso incidentale di Servizi generali non afferendo al medesimo segmento procedimentale (fase di verifica dei requisiti di ammissione alla gara) che ha determinato, in accoglimento del ricorso principale di Manutencoop, l’esclusione dalla gara dell’odierna ricorrente.

In sede di note d’udienza le parti hanno insistito nelle proprie tesi difensive.

All’udienza del 9 aprile 2015 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. Con una prima eccezione di inammissibilità sia Manutencoop che la Regione Lazio oppongono che la domanda di revocazione non è sostenuta da un interesse concreto tale da risolversi in immediato e diretto vantaggio per il proponente, non potendo scaturire dal suo eventuale accoglimento l’effetto di esclusione dalla gara della società predetta perseguito da Servizi Generali.

L’eccezione è fondata.

A pag. 9 della sentenza n. 3057 del 2014, nei cui confronti si indirizza la domanda di revocazione, è invero detto che la questione sull’individuazione delle voci tariffarie ai fini della determinazione dell’incidenza del tasso INAIL sul costo del lavoro può “ a tutto concedere (comportare) soltanto un dubbio sulla congruità dell’offerta… che implica al più un’approfondita verifica da parte della stazione appaltante, non certo l’automatica esclusione ”.

Sull’assenza di ogni automatismo escludente del motivo di ricorso incidentale di Servizi Generali si è quindi formato giudicato;
ciò priva di ogni concreto vantaggio la domanda di revocazione che investe l’individuazione delle voci tariffarie del tasso INAIL da assumere a riferimento in relazione alle prestazioni oggetto dell’ appalto di servizi.

2.1. La domanda di revocazione nei termini proposta è inoltre inammissibile, non sussistendo gli estremi dell’errore, quale prefigurato dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., che abbia condotto l’organo giudicante alla supposizione di un fatto la cui verità sia incontrastabilmente esclusa dagli atti e documenti di causa

Come chiarito in giurisprudenza l’errore di fatto che legittima la revocazione deve consistere in un palese travisamento della risultanze processuali e non in una pretesa inesattezza nella valutazioni delle risultanze medesime. Esso deve essere di immediata rilevazione e ricondursi ad un abbaglio percettivo nel riscontro degli atti e documenti di causa nelle loro materiale consistenza. Giammai l’errore di cui all’art. 385, n. 4, può ricondursi al più complesso percorso di analisi e di interpretazione del contenuto di atti e della loro valore cogente e prescrittivo.

Nel caso di specie l’organo giudicante è pervenuto ad identificare le voci tariffarie del tasso INAIL non sulla base di un mero riscontro di dati tabellari - cui possa ricondursi un abbaglio nella loro visura con effetto immediato e determinante sulla decisione assunta - ma a conclusione di un percorso ricognitivo/interpretativo di tutti gli elementi introdotti in giudizio(voci tabellari e capitolato tecnico) pervenendo alla conclusione che, ai fini del calcolo del tasso di incidenza INAIL, non va utilizzata la sola voce di tariffa 0411, ma anche le altre voci e, nella specie la 0442 e la 0721.

Di quanto precede è significativo il passaggio decisionale ove è posto in rilievo come “ dalla serena lettura del capitolato tecnico s’evinca la varietà delle prestazioni dedotte in appalto e, nell’ambito di ciascuna di esse, la complessità delle singole operazioni in cui si sostanziano ”.

Deve, quindi, escludersi che in sede di ricorso per revocazione possa darsi ingresso a una riedizione del giudizio di legittimità, trattandosi di mezzo di impugnazione che non dà luogo ad un ulteriore grado di appello per mettere discussione l’ iter logico ed interpretativo osservato dal giudice del merito.

Del resto la non riconducibilità della domanda formulata nel perimetro dell’azione di revocazione trova conferma nella stessa attività difensiva della società ricorrente che, in sede di note d’ udienza, ai fini dell’identificazione delle voci tariffarie del tasso INAIL ha fatto richiamo a nuovi e diversi elementi di sostegno documentale rispetto alla fase di giudizio di merito conclusosi con la sentenza n. 3057 del 2014, venendo in tal modo in rilievo l’ iter decisionale e non quello strettante ricognitivo del materiale di causa da cui ah tratto sostegno al decisione che si contesta.

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile restando assorbito ogni altra eccezione di Manutencoop.

In relazione ai profili della controversia spese e onorari possono essere compensati fra le parti.

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