Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-01-16, n. 202300531
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Testo completo
Pubblicato il 16/01/2023
N. 00531/2023REG.PROV.COLL.
N. 10033/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 10033 del 2021, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Ceci e Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Antonio Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ugo Ojetti, n. 114;
Comune di Anagni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Michetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lio Sambucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, Sezione Prima, 21 settembre 2021, -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Frosinone, del Comune di Anagni e del Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale A R.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2022 il Cons. Giorgio Manca e uditi per le parti gli avvocati Ceci, Clarich, Caputo, Michetti e Sambucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società -OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS- (in seguito anche solo -OMISSIS-) ha partecipato alla procedura di gara indetta dalla stazione unica appaltante della Provincia di Frosinone per «l’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio del Comune di Anagni» , di durata triennale (rinnovabile). All’esito della gara, la società si è classificata prima in graduatoria. Successivamente, in sede di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara, la stazione appaltante ha riscontrato l’esistenza di procedimenti penali a carico della rappresentante legale della -OMISSIS- e, sul presupposto che l’omessa dichiarazione di tali fatti concretasse un’ipotesi di grave illecito professionale agli effetti dell’art. 80, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ha disposto l’esclusione della -OMISSIS- dalla procedura e ha aggiudicato il servizio al secondo classificato nella graduatoria provvisoria (il Consorzio Valcomino).
2. La società -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di esclusione e l’aggiudicazione al Consorzio Valcomino con ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, lamentando essenzialmente che il provvedimento di esclusione, peraltro mai formalmente adottato, non sarebbe stato preceduto dal contraddittorio con l’impresa, come richiesto dalle linee guida dell’A.N.A.C. e dalla direttiva 2014/24/UE (art. 57, par. 6); inoltre, l’atto di esclusione sarebbe anche carente di motivazione con riferimento al giudizio di inaffidabilità morale e professionale della -OMISSIS- e al carattere falso e fuorviante delle dichiarazioni o delle omissioni della ditta esclusa. In particolare, con riferimento ai procedimenti penali pendenti, sottolinea che si tratta di fatti risalenti a circa dieci anni prima.
3. Accolta la domanda cautelare con ordinanza del T.a.r. di Latina (n. 51 del 24 febbraio 2021), la stazione appaltante ha proceduto alla rinnovazione del procedimento di esclusione inviando alla -OMISSIS- la comunicazione di avvio del procedimento con la contestazione delle omissioni dichiarative relative ai suddetti precedenti penali e alle altre omissioni della medesima impresa rilevate nelle procedure di gara indette da altri comuni.
All’esito del nuovo procedimento ha nuovamente escluso la -OMISSIS- Il nuovo provvedimento di esclusione è stato impugnato da -OMISSIS- con motivi aggiunti nell’ambito del giudizio in corso.
4. Con sentenza del 27 settembre 2021, -OMISSIS-, il T.a.r. di Latina ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e ha respinto i motivi aggiunti, sull’assunto che l’esclusione per l’inaffidabilità dell’impresa era fondata sul disvalore dei fatti oggetto dei procedimenti penali pendenti, essenzialmente per la gravità delle accuse penali (concorso in falsità ideologica e frode nelle forniture, ipotesi di reati che, ove acclarate, determinerebbero ipso iure l’esclusione da appalti pubblici) e per la loro pluralità. Giudizio di disvalore che non verrebbe meno per effetto del tempo trascorso dalla commissione dei fatti oggetto di denuncia (in sé gravi e non equiparabili a inadempienze contrattuali che possono dar luogo a risoluzione). Ulteriore elemento a sostegno del giudizio di inaffidabilità sarebbe costituito dal rinvio a giudizio disposto in uno dei procedimenti penali pendenti nei confronti della rappresentante legale della -OMISSIS-
5. La società -OMISSIS- -OMISSIS- ha proposto appello sulla scorta dei medesimi motivi del ricorso in primo grado, riformulati in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.
6. Resistono in giudizio il Comune di Anagni e la Provincia di Frosinone chiedendo il rigetto dell’appello.
Si è costituito in giudizio anche il Consorzio Valcomino concludendo per la reiezione dell’appello.
7. All’udienza del 16 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Con il primo motivo, la società appellante lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato improcedibile il ricorso per l’annullamento della prima esclusione per sopravvenuto difetto di interesse anziché per la cessata materia del