Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-03-16, n. 202001877
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Testo completo
Pubblicato il 16/03/2020
N. 01877/2020REG.PROV.COLL.
N. 04445/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4445 del 2019, proposto dai signori R S, M E L, G L, G A S, G R, R C, P A, M L P, G C, D F, B L, C N, L S, A D, A P, L B, W L, P D N, R A, M R, E S A R, S G, M S, E F, Alessandro D'Amelio, A G, J C, A F, M C S, I N, S B R, D T, A S, F C, E I, V C, E C, M Manfrida, Valentina Di Noto, Ilaria Golia, Antonella Bellitto, Eliana Avallone, Federica Di Renna, Michela Avallone, Graziella Trovatello, Federica Cantagallo, Fabrizia Giuliani, Donatella Robustelli, Graziano Giunta, Francesca Savoca, Amalia Pagliuca, Bruna Autelitano, Giuseppa Gallina, Felice Napolitano, Margherita Liguori, Irene Russo, Federica Tarallo, Brigida Lucia Coppedo, Davide Valenti, Giandomenico Giuseppe Agatino Tricomi e Dialma Rotundo, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli, Romano Vaccarella ed Emilia Pulcini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora, n. 1;
contro
Il Ministero della giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, in persona dei Ministri in carica pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
nei confronti
I signori Carmela Sigillo, Ilaria Marino, Michela Scullari, Francesca Affinito, Lorenzo Perrone e Elisabetta Reali, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio – Roma – Sez. I, n. 2773 del 4 marzo 2019, resa tra le parti, concernente il concorso pubblico, mediante titoli ed esami - per il profilo professionale di Assistente giudiziario, area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - bandito con d. m. del 18 novembre 2016.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2020, il consigliere Giuseppa Carluccio e uditi per le parti l’avvocato Vincenzo Cerulli Irelli e l'Avvocato dello Stato Fabio Tortora.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia concerne il concorso pubblico, mediante titoli ed esami - per il profilo professionale di Assistente giudiziario, area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - bandito con d. m. del 18 novembre 2016, per un numero iniziale di 800 posti, poi divenuti 1.400, e successivamente 2.800, le cui graduatorie (di merito e di vincitori ed idonei, pari entrambe a 4.915 unità, e di originari vincitori, pari a 800 unità) sono state pubblicate il 14 novembre 2017.
1.1. La procedura concorsuale in argomento si caratterizza per due profili:
a) il primo è che l’aumento dei posti banditi, mediante lo scorrimento dell’unica graduatoria, è il risultato degli interventi legislativi e dei relativi atti di quantificazione del fabbisogno di assunzioni in relazione ai diversi profili professionali e di autorizzazione alla spesa, che si sono succeduti nel tempo;
b) il secondo è che la pubblicazione delle sedi disponibili per l’assegnazione dei posti non è stata effettuata con unico atto e contestualmente per tutti gli aventi diritto (vincitori ed idonei), quali risultanti all’esito degli scorrimenti autorizzati con la legge, ma è stata frazionata in tre tornate di pubblicazione:
b1) la prima (“avviso” del 15 dicembre 2017) per 1.400 posti (da assegnare agli 800 vincitori e ai primi 600 aventi diritto per scorrimento della graduatoria (c.d. primo scorrimento);
b2) la seconda (“avviso” del 9 marzo 2018) per 1.000 posti (da assegnare ai successivi 1.000 idonei (cd secondo scorrimento);
b3) la terza (“avviso” del 31 luglio 2018) per 400 posti (da assegnare ai successivi 400 idonei (cd terzo scorrimento).
2. Numerosi soggetti rientranti nel gruppo degli idonei, divenuti vincitori con il primo scorrimento, i quali avevano scelto la sede sulla base della prima pubblicazione, hanno adito il T.a.r. per il Lazio ed hanno chiesto, anche con motivi aggiunti, l’annullamento dei successivi atti di pubblicazione delle sedi e degli atti ad essi collegati. Hanno dedotto la lesione della propria situazione giuridica soggettiva, perché non avevano potuto effettuare la scelta della sede su tutte quelle effettivamente disponibili, ma solo nell’ambito di quelle che l’Amministrazione aveva pubblicato con la prima tornata, con la conseguenza che le sedi da loro ambite (situate nel Centro-Sud dell’Italia) erano state assegnate a chi aveva una posizione deteriore in graduatoria facendo parte dei successivi scorrimenti.
2.1. In particolare, hanno denunciato:
a) l’eccesso di potere, l’irragionevolezza e la contraddittorietà dell’azione amministrativa, unitamente al difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione all’art. 3, della l. n. 241 del 1990 (primo motivo); a tal fine - esaltando la vicinanza temporale dell’aumento con legge dei posti e la vicinanza temporale della distinta pubblicazione delle sedi rispetto alla prima pubblicazione - hanno messo in evidenza, in particolare, che non era legittima la scelta del frazionamento delle sedi pubblicate e che non risultavano esplicitati i criteri utilizzati per individuare le sedi da pubblicare nella prima tornata; tanto più che la stessa amministrazione si era mostrata consapevole della persistenza delle gravi carenze di organico nel Centro-Sud, secondo quanto emergente soprattutto dalla individuazione prospettica della scopertura negli stessi distretti, dopo le assunzioni con il concorso in argomento (e di 200 funzionari giudiziari), allegata alla pubblicazione delle prime sedi (doc. all. 6, al T.a.r.);
b) la violazione e la falsa applicazione dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e la violazione del principio di trasparenza e del principio di parità di trattamento, che sarebbero stati intaccati dalla violazione del criterio generale, posto a loro presidio, secondo il quale, nell’assegnazione delle sedi di servizio ai vincitori di un pubblico concorso, si deve tener conto delle preferenze dei candidati risultati vincitori da valutarsi secondo l’ordine della graduatoria definitiva di merito; con la conseguenza che, in presenza di un’unica procedura concorsuale e di assunzioni mediante successivi scorrimenti della stessa graduatoria, tutte le sedi avrebbero dovuto essere pubblicate contestualmente per poter essere assegnate secondo l’ordine della graduatoria.
3. Il T.a.r., con la sentenza n. 2773 del 4 marzo 2019, ha rigettato il ricorso.
4. Avverso la suddetta sentenza, gli originari ricorrenti hanno proposto appello affidato a tre motivi strettamente collegati, riproponendo le censure avanzate nel primo grado di giudizio in una prospettiva critica delle argomentazione della sentenza gravata.
Per ragioni di semplicità espositiva fin da ora il Collegio evidenzia che prenderà in esame gli originari motivi articolati in primo grado che perimetrano obbligatoriamente il thema decidendum del giudizio di appello ex art. 104, comma 1, c.p.a. (cfr., nell’ambito di un indirizzo consolidato, Cons. Stato, sez. IV, n. 1130 del 2016; sez. v, n. 673 del 2015; sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5347 che ha escluso qualsivoglia configurabilità di vizi revocatori in tale modus operandi ).
4.1. L’Amministrazione si è costituita instando per il rigetto.
4.2. Entrambe le parti hanno depositato memorie; gli appellanti anche di replica.
4.3. La notificazione dell’appello per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati, autorizzata con decreto presidenziale, si è perfezionata.
4.4. All'udienza pubblica del 30 gennaio 2020 la causa è stata discussa e trattenuta dal Collegio in decisione.
5. Il T.a.r., affrontando unitariamente le censure prospettate dai ricorrenti, ha rigettato il ricorso sulla base delle essenziali argomentazioni che seguono:
a) la procedura concorsuale è stata posta in essere per far fronte alle esigenze, ritenute improcrastinabili, di “informatizzazione” e “digitalizzazione” degli uffici giudiziari e, quindi, urgenti ed “eccezionali”, che hanno consentito di derogare alla disciplina ordinaria in materia di turn over per il triennio 2016-2018, ai sensi del d.l. n. 117 del 2016, conv. in l. n. 161 del 2016;
b) il ricorso ha ad oggetto atti di macro-organizzazione, in quanto rivolto a contestare l’individuazione degli uffici da assegnare e non la legittimità di provvedimenti concernenti i singoli rapporti di lavoro, con conseguente configurazione di una posizione di interesse legittimo in capo ai ricorrenti;
c) in generale, su tale tipologia di atti, che riguardano le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, oggetto del giudizio di legittimità non possono essere le scelte discrezionali di valutazione del pubblico interesse e della opportunità amministrativa, ma solo la loro conformità alla normativa di riferimento generale e speciale (il bando di concorso), nei limiti delle figure generali della violazione di legge, dell’incompetenza e dell’eccesso di potere;
d) non si ravvisano le censure di violazione di legge e di eccesso di potere dedotte dai ricorrenti;
e)