Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-09-21, n. 202005485

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-09-21, n. 202005485
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202005485
Data del deposito : 21 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/09/2020

N. 05485/2020REG.PROV.COLL.

N. 05151/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso per l’ottemperanza iscritto al numero di registro generale 5151 del 2019, proposto da
C P, rappresentato e difeso dagli avvocati E M e M G P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M G P in Roma, via Ippolito Nievo, n. 61;

contro

Regione Molise, in persona del Presidente della Regione in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
I.A.C.P. - Istituto Autonomo Case Popolari di Isernia, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 01496/2018, resa tra le parti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Molise;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020, tenuta con le modalità di cui all’art. 4, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il Cons. Federico Di Matteo e dati per presenti per le parti gli avvocati M G P e l’avvocato dello Stato Giorgio Santini, ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, decreto-legge n. 28/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. C P propone ricorso ex art. 112, comma 2, lett. a) cod. proc. amm. per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 8 marzo 2018, n. 1496, di conferma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise 2 novembre 2016, n. 448, portante condanna della Regione Molise, in solido con lo I.A.C.P. – Istituto autonomo case popolari di Isernia, al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente “ facendo applicazione della specifica normativa regionale sulla determinazione delle indennità spettanti al collegio dei revisori dei conti degli IACP, eventualmente tenendo conto della media degli emolumenti percepiti nelle annualità pregresse dal ricorrente, al netto dell’aliunde perceptum, ove mai il ricorrente abbia – nel periodo di riferimento dal 24.6.2005 al 22.7.2007 – ottenuto un analogo incarico di revisore dei conti ” e precisando che: “ Le predette somme dovranno essere maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria sino al saldo, trattandosi di obbligazione di valore ”.

1.1. Assume il ricorrente di aver notificato copia autentica della sentenza di primo grado munita di formula esecutiva presso la sede dello I.A.C.P. il 30 marzo 2018 e presso la sede della Regione Molise il 3 aprile 2018, ma di non aver ricevuto quanto dovuto, quantificato, in applicazione dei criteri richiamati, in € 75.136,24 a titolo di risarcimento del danno e in € 3.029,50 a titolo di spese di lite. Richiede, infine, l’assegnazione di un termine entro il quale provvedere al pagamento e la nomina di commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.

1.2. Si è costituita la Regione Molise che, nella memoria depositata in vista della camera di consiglio del 25 febbraio 2020, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per incompetenza del Consiglio di Stato a conoscere dell’azione esecutiva della sentenza pronunciata dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise.

Secondo l’amministrazione resistente dal disposto dell’art. 113, comma 1, secondo capoverso, cod. proc. amm. si ricaverebbe che, in caso di conferma in grado di appello di una sentenza di primo grado, il giudice competente per l’azione di ottemperanza debba essere individuato sulla base del contenuto del dispositivo: qualora contenga una statuizione di rigetto dell’appello, la competenza appartiene al Tribunale amministrativo regionale anche se, come normalmente accade, il percorso argomentativo seguito dal giudice d’appello si discosti in più passaggi da quello del primo giudice.

E’ quanto accaduto nel caso di specie: la sentenza del Consiglio di Stato n. 1496 del 2018 reca il seguente dispositivo: “ respinge l’appello principale e l’appello incidentale ”, sebbene l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno riproposta dall’amministrazione appellante sia stata ritenuta infondata per ragioni diverse da quelle indicate dal giudice di primo grado.

La Regione Molise conclude, pertanto, nel senso della competenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise a conoscere dell’azione per l’ottemperanza proposta dal ricorrente.

1.3. Nella memoria di replica C P contesta l’eccezione di inammissibilità proposta sostenendo che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1496 del 2018, pur in presenza di un dispositivo “confermativo” (per aver respinto l’appello principale e quello incidentale), avrebbe apportato correzioni ed integrazioni alla motivazione della sentenza di primo grado, così da ampliare il decisum sostanziale, tanto sarebbe dimostrato anche dalla decisione di compensare le spese di lite proprio per aver deciso la questione centrale della prescrizione del diritto al risarcimento del danno con motivazione in diritto “ comunque diversa rispetto a quella seguita dal giudice di primo grado ”.

1.4. All’udienza del 23 giugno 2020 la causa è stata assunta in decisione.

2. L’eccezione di incompetenza funzionale proposta dalla Regione Molise è fondata.

2.1. L’art. 113 (“ Giudice dell’ottemperanza ”), comma 1, cod. proc. amm. stabilisce che: “ Il ricorso si propone, nel caso di cui all'articolo 112, comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta;
la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado.
”.

La giurisprudenza amministrativa ha da tempo fornito indicazioni univoche sulla corretta interpretazione del dato normativo riportato.

In ragione del riferimento normativo al “ contenuto dispositivo ”, per stabilire il giudice funzionalmente competente a conoscere l’azione per l’ottemperanza ad un provvedimento del giudice amministrativo (secondo la formula di cui all’art. 112, comma 2, lett. a) occorre esaminare preliminarmente il contenuto del dispositivo della sentenza (si parla, più esattamente, di “ indice testuale esplicito contenuto nel dispositivo della sentenza ”, così da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 24 gennaio 2020, n. 612), con la conseguenza che, in caso di “ identità di contenuto tra i provvedimenti di primo e secondo grado ” la competenza funzionale è del Tribunale amministrativo regionale;
l’ “identità di contenuto” tra sentenza di primo e secondo grado ricorre in caso di dispositivo di mero rigetto dell’appello principale o incidentale (così Cons. Stato, sez. IV, 24 novembre 2017, n. 5489).

Si aggiunge però che il riferimento normativo al contenuto “conformativo” della motivazione, oltre che a quello “dispositivo”, impone di confrontare anche la parte motivazionale dei due provvedimenti, riconoscendo la competenza del Consiglio di Stato se la motivazione della sentenza d’appello rechi una modificazione sostanziale del dictum giudiziario quale ricavabile dalla sentenza di primo grado in senso variamente ampliativo o restrittivo della condotta richiesta per dar attuazione alla pretesa (parla di “particolare riferimento all’incidenza sull’effetto conformativo”, Cons. Stato, sez. III, 3 febbraio 2020, n. 871, e di “necessità di un quid novi sul piano del giudicato”, Cons. Stato, sez. IV, 28 marzo 2019, n. 2051), essendo, invece, irrilevante l’eventuale mero arricchimento della motivazione a supporto di un medesimo decisum , una sentenza di appello non potendo mai riproporre un percorso motivazionale identico (ovvero addirittura ripetitivo) a quello della sentenza impugnata, non foss’altro per la necessità di confrontarsi con censure differenti da quelle proposte con il ricorso introduttivo del giudizio (in tal senso già Cons. Stato, sez. IV, 18 aprile 2013, n. 2183, ove anche la riflessione per la quale a voler intendere l’indicazione legislativa in senso ampio si giungerebbe a riconoscere sempre e comunque la competenza funzionale del Consiglio di Stato, perché le sentenze di appello “c onterrebbero (sempre) un contenuto conformativo diverso, atteso che l'amministrazione dovrebbe adeguare la propria azione successiva sulla base della lettura delle fattispecie data dal giudice di appello ”).

2.2. Tale orientamento è coerente con la ratio sottesa alla disciplina della competenza funzionale per l’azione di ottemperanza così come posta dal codice del processo amministrativo che è quella di garantire il collegamento tra cognizione ed esecuzione, il giudice che ha posto l’obbligo conformativo essendo anche naturalmente destinato a meglio assicurare l’interpretazione della portata effettiva del suo dictum (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 gennaio 2020, n. 612;
A. P.6 maggio 2013, n. 9).

Ne segue che il Consiglio di Stato è competente a conoscere dell’azione per l’ottemperanza solo se con la sentenza di appello siano stati ampliati gli obblighi conformativi o sia stato dato ad essi un contenuto diverso, poiché solo così si rinnova, dopo la sentenza di primo grado, il collegamento tra cognizione ed esecuzione.

2.3. Nel caso di specie dall’esame della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise n. 448 del 2016 e di quella del Consiglio di Stato n. 1496 del 2018, si rileva che identico è il contenuto dispositivo dei due provvedimenti: il dispositivo della sentenza d’appello è infatti di mera reiezione dell’appello principale e di quello incidentale.

La motivazione della sentenza di appello diverge da quella di primo grado quanto alle ragioni del rigetto dell’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno preteso dal ricorrente, senza però che ne venga una differente portata del “contenuto conformativo” della motivazione.

Laddove il Tribunale aveva ritenuto il dies a quo del termine prescrizionale decorrente dall’entrata in vigore del codice del processo amministrativo (e, dunque, dal 16 settembre 2010), per essere solo da quel momento esperibile l’azione risarcitoria a fronte di provvedimenti amministrativi illegittimi dinanzi al giudice amministrativo, il Consiglio di Stato, invece, ha reputato il dies a quo decorrente dalla data di adozione dei provvedimenti amministrativi lesivi (e, dunque, nel 2005), ma interrotto per la durata del giudizio di annullamento dei provvedimenti tempestivamente proposto e fino al passaggio in giudicato della sentenza che aveva pronunciato la loro illegittimità (sentenza della Corte di Cassazione del 2011 e del 2012). La domanda risarcitoria era, pertanto, tempestivamente proposta nel 2013.

La sentenza di appello non ha pertanto in alcun modo ampliato (né, altrimenti, inciso su) gli obblighi posti a carico delle parti resistenti, tenute al risarcimento del danno, nei termini e con le modalità definite dal giudice di primo grado.

2.4. La competenza a conoscere dell’azione proposta da C P spetta al Tribunale amministrativo regionale per il Molise per essere il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione la sentenza da questi emessa n. 448 del 2016: a detto giudice spetta di dar risposta alla richiesta di chiarimenti sulle esatte modalità di estinzione della condanna solidale posta a carico delle amministrazioni resistenti in presenza dell’intervenuto pagamento da parte della Regione Molise della metà della somma complessivamente dovuta,.

3. La conclusione in rito del giudizio consente la compensazione delle spese tra le parti in causa.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi