Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-03-19, n. 202402617
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Testo completo
Pubblicato il 19/03/2024
N. 02617/2024REG.PROV.COLL.
N. 00078/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 78 del 2022, proposto da 2i Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C C, G D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G D V in Roma, via Antonio Bertoloni, 44;
contro
Comune di Teramo, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 303/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 il Cons. Gianluca Rovelli e vista la richiesta di passaggio in decisione presentata dai difensori di parte appellante;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. 2i Rete Gas S.p.A. è concessionaria del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale in circa 2.000 comuni italiani e, in tale contesto, si occupa oltre che della distribuzione del gas, anche della manutenzione ordinaria e straordinaria nonché del potenziamento degli impianti.
2. Le condutture per la distribuzione del gas sono realizzate in interrato e nelle sedi stradali appositamente deputate alla collocazione dei sottoservizi nel rispetto delle specifiche disposizioni normative vigenti in materia e secondo gli accordi concessori.
3. In qualità di affidataria in regime di concessione amministrativa del servizio di distribuzione del gas per la rete urbana del Comune di Teramo, con ricorso R.G. n. 469/2013, 2i Rete Gas S.p.A. adiva il T.A.R. Abruzzo chiedendo l’annullamento della nota del Comune avente ad oggetto “ Informativa COSAP 2013 ” con la quale è stato chiesto il calcolo e il pagamento per l'anno 2013 del canone non ricognitorio ai sensi dell'art. 31 ter del Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone e delle tariffe adottato dal medesimo Comune e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 21.3.2013, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso e tra questi, in particolare, l’annullamento del richiamato Regolamento nella parte in cui istituisce e disciplina il “ canone di concessione non ricognitorio ” per le occupazioni, tra gli altri, con gli impianti per la distribuzione del gas di cui la società è proprietaria.
4. Il TAR, con sentenza n. 303 del 28.5.2021, ha respinto il ricorso.
5. Di tale sentenza, asseritamente ingiusta e illegittima, 2i Rete Gas S.p.A. ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato alle seguenti censure così rubricate: “ 1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 e 27 del d.lgs. n. 285/1992. Travisamento dei presupposti e contraddittorietà della motivazione. Manifesta irragionevolezza; 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997. Difetto, erroneità e contraddittorietà della motivazione. Manifesta irragionevolezza. Omessa pronuncia; 3. Erroneità e contraddittorietà della motivazione. Ingiustizia grave e manifesta. Omessa considerazione dell’alterazione unilaterale del rapporto contrattuale ”.
6. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
7. Alla udienza pubblica del 21 settembre