Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-07-31, n. 202307428
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Testo completo
Pubblicato il 31/07/2023
N. 07428/2023REG.PROV.COLL.
N. 07900/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7900 del 2020, proposto da D O, rappresentato e difeso dall'avvocato B B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, piazza Azzarita, 4;
contro
Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione ai sensi dell’art. 1, co. 2, d.l. n. 74/2012, conv. con mod. dalla l. n. 122/2012, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Emilia Romagna, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna (Sezione Prima) n. 1031/2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione ai sensi dell’art. 1, co. 2, d.l. n. 74/2012, conv. con mod. dalla l. n. 122/2012;
Viste le successive memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° giugno 2023 il Cons. Fabrizio Di Rubbo, dato atto dell'istanza di passaggio in decisione depositata dall'avvocato B B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Col ricorso proposto in primo grado il sig. D O, titolare di un’impresa agricola individuale che aveva rivolto un’istanza al Presidente della Regione Emilia–Romagna, quale Commissario delegato per la ricostruzione post sisma del maggio 2012, per l’erogazione del contributo di cui all’ordinanza commissariale n. 57 del 2012 relativamente ad interventi su due immobili di proprietà utilizzati per l’attività agricola, ha chiesto l’annullamento degli atti con cui l’Autorità commissariale aveva riconosciuto il contributo per uno solo degli immobili dell’azienda predetta.
A sostegno dell’azione, dapprima proposta con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e poi trasposta dinanzi al giudice amministrativo a seguito di opposizione dell’Autorità commissariale ai sensi del d.P.R. n. 1199 del 1971, il ricorrente ha proposto con un unico formale motivo le seguenti censure: eccesso di potere sotto i profili del falso presupposto di fatto e di diritto; carenza di motivazione; violazione dell’art. 13 ter dell’ordinanza n. 57 del 2012, introdotto dall’art. 2, c. 3, ordinanza n. 2 del 2017; violazione delle “ Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi ex art. 1 c. 2 D.L. n. 74 del 2012 conv. con mod. dalla L. n. 122 del 2012” .
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione commissariale convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.
All’esito della pubblica udienza del 6 novembre 2019, il ricorso è stato respinto dal T.a.r., con motivazione che si è soffermata sulla legittimità e congruità degli esiti istruttori ostativi all’istanza del ricorrente.
Quest’ultimo ha proposto appello avverso tale decisione, lamentandone l’erroneità e reiterando in forma di gravame le censure proposte in primo grado.
Si è costituita con apposito atto formale, seguito dal deposito di una memoria ex art. 73 c.p.a., l’Autorità commissariale resistente.
Con una breve memoria ex art. 73 c.p.a., depositata in data 27 aprile 2023, parte appellante ha rappresentato “(…) il venire meno dell’interesse della parte ricorrente, essendo nelle more intervenuta la revoca del contributo, come liquidato ”.
All’udienza pubblica del 1° giugno 2023 la causa è passata in decisione.
2. In via pregiudiziale, occorre prendere atto della memoria del ricorrente dichiarativa del sopravvenuto difetto d’interesse alla causa, ritualmente evincibile dal predetto scritto processuale ai sensi dell’art. 84, co. 4, c.p.a. (secondo cui “ il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa. ”).
Ciò determina l’improcedibilità dell’originario ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c) c.p.a., disposizione generale applicabile anche ai giudizi d’appello.
3. Occorre tuttavia statuire sull’appello onde determinare la soccombenza “virtuale” ai fini della regolazione delle spese del grado.