Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-12-06, n. 202108137

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-12-06, n. 202108137
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202108137
Data del deposito : 6 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2021

N. 08137/2021REG.PROV.COLL.

N. 04268/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4268 del 2021, proposto da
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS- non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per -OMISSIS-, resa tra le parti

e relativa all’impugnazione del provvedimento che aveva escluso il ricorrente dal concorso per allievo carabiniere per inattitudine.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2021 il Cons. Ugo De Carlo per le parti nessuno è presente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Ministero della Difesa impugnava la sentenza-OMISSIS-che aveva accolto il ricorso presentato da -OMISSIS- contro il provvedimento di esclusione per inidoneità attitudinale dal concorso per allievi Carabinieri in ferma quadriennale.

2. La sentenza impugnata aveva motivato la decisione sulla scorta dell’insufficienza della motivazione del giudizio tecnico sull’idoneità attitudinale espressa senza un collegamento diretto ai test attitudinali somministrati al candidato

3. L’appello contesta tale valutazione sottolineando che il giudizio negativo è supportato da tutti gli accertamenti e i documenti acquisiti durante la selezione con riguardo alle specifiche caratteristiche attitudinali dell’aspirante carabiniere. Le risposte rivolte agli esaminatori sono state essenziali ed evasive rivelando una scarsa propensione alla riflessione.

Il giudice di primo grado ha travalicato i limiti del vaglio giurisdizionale degli atti espressione di discrezionalità tecnica tenuto conto che la valutazione attitudinale consta di quattro fasi: somministrazione dei test, valutazione degli stessi, colloquio con il perito selettore e poi con la commissione attitudinale.

4. L’appellato non si costituiva in giudizio.

5. Alla camera di consiglio del 8.6.2021 veniva accolta la richiesta di sospensione degli effetti della sentenza impugnata poiché l’esclusione dalla procedura concorsuale dell’appellato non appariva, ad un primo esame, affetta dai vizi riscontrati dal primo giudice.

6. A seguito di un più approfondito esame il Collegio non ritiene che l’appello sia fondato.

7. Il Ministero contesta un giudizio che a suo avviso ha attinto il merito del provvedimento travalicando i limiti che la stessa giurisprudenza ha sempre affermato rispetto al sindacato della discrezionalità tecnica.

Quando nel giudizio amministrativo vengono in rilievo valutazioni affidate alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, come nel caso di giudizi espressi dalle commissioni di concorso sulle attitudini ala servizio militare in un corpo di polizia, la giurisprudenza è unanime nell'affermare che le stesse sono sottratte al sindacato di legittimità del G.A., a meno che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti o, ancora, salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione ( TAR Lombardia sezione staccata Brescia 822/2021 ).

Il sindacato sulle forme di manifestazione della discrezionalità tecnica non si può esprimere attraverso un metodo applicabile in tutte le circostanze poiché tali forme possiedono caratteristiche molto diverse tra loro. Ad esempio, laddove si debba verificare la validità di una scelta che si fonda su discipline tecniche o su cognizioni scientifiche, si può disporre un adeguato mezzo istruttorio per accertare che la soluzione adottata dall’Amministrazione sia una di quelle plausibili sul piano dei saperi di volta in volta coinvolti;
in tal modo si evita di sostituire una valutazione del giudice a quella dell’Amministrazione debordando illegittimamente nel merito amministrativo.

La discrezionalità che si esercita in occasione delle valutazioni attitudinali necessarie per operare le selezioni nei concorsi per aspiranti appartenenti alle forze di polizia è di tipo diverso perché riguarda accertamenti che secondo la giurisprudenza consolidata della sezione hanno le seguenti caratteristiche:

a) sono svolti da organi dell'Amministrazione dotati di apposita competenza tecnica, a cui non possono per legge essere equiparati altri organi;

b) sono attinenti ad un preciso momento storico coincidente con la singola procedura concorsuale: a nulla rileva, perciò, che in un momento diverso, anteriore o successivo, la diagnosi risulti differente;

c) devono rispettare la par condicio tra i partecipanti al concorso, la quale sarebbe violata qualora si desse rilevanza, per un singolo candidato, ad altri accertamenti, effettuati in un momento anteriore o successivo ( Consiglio di Stati II sezione 14/09/2021 n. 6285 ).

Pertanto anche la possibilità di ricorrere ad un accertamento tecnico è piuttosto limitata e può servire solo laddove ci sia stato un vero e proprio errore diagnostico nel caso di idoneità fisica o psichica, ma ad esempio non laddove ci sia una differenza di valutazione sull’incidenza di una malattia o difetto fisico concordemente accertati sull’idoneità ad esercitare il servizio che si dovrebbe andare a svolgere in caso di vincita del concorso.

Il caso in esame è ancora più delicato in quanto la valutazione psicoattitudinale non è legata a parametri medici che hanno una loro obiettiva riscontrabilità, ma su caratteristiche personologiche che devono essere individuate dai periti selettori attraverso la somministrazione di test e l’effettuazione di colloqui. L’alto margine di opinabilità ineliminabilmente intrinseco in questi giudizi richiede un assoluto rigore metodologico nel formularli.

Nel caso di specie l’aspirante allievo maresciallo dei Carabinieri è stato ritenuto non idoneo per un giudizio negativo relativamente alle aree comportamentale e dell’assunzione del ruolo per aver espresso in modo immaturo e poco realistico le ragioni del proprio interesse per l’Arma dei Carabinieri e per aver evidenziato una personalità ancora immatura.

La relazione psicologica aveva evidenziato un punteggio medio nel test di ragionamento logico e flessibilità mentale ed in sintesi una personalità ancora in via di maturazione.

La valutazione psicoattitutdinale deve rispondere agli obiettivi indicati dall’art. 641 d.lgs 66/2010 ma, come rilevato dal primo giudice, il giudizio finale complessivo non appare in linea con le risultanze delle prove effettuate dal momento che il giudizio che emerge da esse relativamente all’area cognitiva, ed a quella comportamentale è sostanzialmente positivo. Per il resto deve convenirsi che le perplessità sono espresse in modo generico se non perplesso tenuto conto che in relazione alla giovane età è evidente che spesso si tratti di personalità ancora in formazione che saranno fatte maturare anche grazie al corso di formazione che frequenteranno in caso di successo al concorso. Non va inoltre trascurato che in precedenza era stato dichiarato idoneo al servizio militare anche sul piano psicoattitudinale avendo prestato servizio quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) nell’Esercito Italiano.

In conclusione la motivazione del provvedimento impugnato non è esauriente nel dar conto di come sia stata valutata la personalità dell’aspirante allievo maresciallo in conformità ai criteri indicati dal citato art. 641 per cui la censura del TAR sul punto merita conferma.

8. Resta il dubbio che potrebbe esserci una sopravvenuta carenza di interesse in relazione alla circostanza che la sentenza ordinava al Ministero della Difesa unicamente di ripetere la valutazione e non consentiva automaticamente il conseguimento del bene della vita che non è dato sapere se sia stata fatta o meno;
inoltre la mancata costituzione dell’appellato potrebbe essere sintomatica di un venir meno dell’interesse per ragioni su cui non si può andare oltre a delle congetture.

9. La mancata costituzione dell’appellato esime da una pronuncia sulle spese di giudizio.

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