TAR Brescia, sez. II, sentenza 2021-09-29, n. 202100822

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2021-09-29, n. 202100822
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202100822
Data del deposito : 29 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/09/2021

N. 00822/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00761/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 761 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, Liceo Scientifico -OMISSIS- - Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

del provvedimento adottato dalla Commissione n. -OMISSIS- costituita presso il Liceo Scientifico di Stato -OMISSIS- di Brescia avente ad oggetto l’esito finale dell’esame di Stato di maturità scientifica della ricorrente e inerente l’anno scolastico 2018-2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Liceo Scientifico -OMISSIS- - Brescia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2021 il dott. B M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone la ricorrente di avere frequentato l’intero ciclo di studi di secondo grado presso il Liceo Scientifico di Stato -OMISSIS- di Brescia venendo poi ammessa, al termine dell’anno scolastico 2018/2019, agli esami di maturità, con una media complessiva pari a 8.82/10, oltre a un credito formativo di 37/40.

In particolare, all’esito dello scrutinio finale di ammissione all’esame di Stato riportava le seguenti votazioni: Disegno e storia dell’arte 10/10, Filosofia 9/10, Fisica 8/10, Lingua e cultura latina 9/10, Lingua e cultura straniera 8/10, Lingua e letteratura italiana 8/10, Matematica 8/10, Scienze motorie e sportive 9/10, Scienze naturali 10/10, Storia 8/10, Condotta 10/10.

A conclusione degli esami di Stato, alla ricorrente veniva assegnata la votazione complessiva di 78/100, avendo conseguito una votazione pari a 8/20 nella prima prova scritta (italiano), 16/20 nella seconda prova scritta e 17/20 nella prova orale (oltre al credito formativo di 37/40).

In evasione della richiesta di accesso agli atti veniva acquisita la copia della prima prova scritta con la relativa scheda di valutazione da cui era possibile evincere il dettaglio che segue: “ ideazione, pianificazione organizzazione del testo, coerenza e coesione testuale 8/100 - gravemente insufficiente;
ricchezza e padronanza lessicale, correttezza grammaticale, uso corretto ed efficace della punteggiatura 10/100 – insufficiente;
ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali, espressione di giudizi critici e valutazioni personali 8/100- gravemente insufficiente;
individuazione corretta della tesi e delle argomentazioni 8/100 - gravemente insufficiente;
capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo, adoperando connettivi pertinenti correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 8/100 - gravemente insufficiente
”.

A fronte di tale valutazione insufficiente che ha inciso in maniera decisiva sulla valutazione complessiva, la sig.ra -OMISSIS- proponeva ricorso chiedendo l’annullamento del provvedimento nella parte in cui determinava in 78/100 il voto alla medesima attribuito.

L’accoglimento del ricorso era affidato alle seguenti censure:

- Eccesso di potere per cattivo esercizio della discrezionalità tecnica, illogicità e irragionevolezza manifesta, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, violazione e malgoverno dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e correttezza ex art. 97 Costituzione.

L’amministrazione intimata si costituiva formalmente in giudizio senza depositare memorie e documenti.

Nella pubblica udienza del 22 settembre 2021 il ricorso era trattenuto in decisione.

Va precisato, in limine litis che, pur avendo la ricorrente conseguito una valutazione sufficiente al superamento dell’esame, la medesima vanta un interesse morale alla decisione oltre che un evidente interesse materiale connesso al pregiudizio subito per una votazione che non le ha consentito di accedere ai benefici previsti per lo svolgimento degli studi universitari, incidendo in ogni caso negativamente sul proprio curriculum .

Giova poi premettere che quando nel giudizio amministrativo vengono in rilevo valutazioni affidate alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione, si tratti di gare per l’affidamento di contratti pubblici, prove concorsuali, giudizi comparativi per l’avanzamento del personale militare o, come nel caso all’esame, di giudizi espressi dai docenti nei confronti degli studenti, la giurisprudenza è unanime nell’affermare che le stesse sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice, a meno che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti o, ancora, salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione (cfr. tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 14/06/2021, n. 4620, id. sez. V, 09/11/2020, n.6861;
T.A.R. Piemonte, sez. II, 03/06/2021, n. 578).

E’ quindi entro questi paletti che può essere apprezzata la censura formulata dalla ricorrente di illogicità e irragionevolezza manifesta, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti.

La ricorrente rappresenta, come si è detto, di essere stata ammessa all’esame di maturità con la lusinghiera media di 8,82/10 e riportando in lingua e letteratura italiana il volto di 8/10.

Per contro, alla prova scritta di italiano è stata attribuita la votazione di 8/20, ovvero 4/10, con giudizi di insufficienza o grave insufficienza relativi a talune voci della griglia di valutazione.

Già tale profonda discrepanza rispetto al rendimento dell’alunna durante il quinquennio del percorso formativo e in particolare dell’ultimo anno fa emergere cospicue perplessità in ordine alla valutazione della prova scritta di italiano che si palesa abnorme soprattutto se corredata dai giudizi analitici espressi nella griglia di valutazione.

La lettura della prova scritta prodotta in atti è in proposito illuminante.

Il tema aveva ad oggetto l’analisi e il commento dell’opera “L’eredità del Novecento” di Corrado Stajano.

Non occorre una specifica qualificazione o competenza professionale per riscontrare l’erroneità o comunque l’irragionevolezza e l’arbitrarietà (se non il travisamento dei fatti) di taluni giudizi.

Invero, “ ricchezza e padronanza lessicale, correttezza grammaticale, uso corretto ed efficace della punteggiatura ”, “ coerenza e coesione testuale ”, “ ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali ” “ capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo ” costituiscono parametri valutativi apprezzabili secondo regole di comune esperienza avvalendosi di un bagaglio culturale “medio” rispetto ai quali i giudizi espressi appaiono manifestamente irragionevoli e inattendibili.

In tale ipotesi il sindacato del giudice non si sostituisce alla discrezionalità tecnica espressa nella sue valutazioni dall'Amministrazione, ma le censura in quanto le stesse superano il limite della ragionevolezza e dell'abnormità del giudizio (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 07/05/2021, n. 1150;
T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 7 luglio 2014, n. 4735).

Ne segue che i giudizi assai severi espressi dalla commissione, tenuto anche conto del brillante curriculum della ricorrente, paiono il frutto di un svista o di un evidente travisamento e finiscono con l’incidere anche sul principio di ragionevolezza dell’azione amministrativa.

Tali valutazioni, ove effettivamente corrispondenti al volere dell’organo giudicante, avrebbero dovuto essere in ogni caso sorretti da una pregnante e articolata motivazione idonea a dare conto del repentino calo di rendimento dell’alunna, motivazione del tutto assente nella specie.

Discende da quanto esposto che il ricorso va accolto con l’annullamento, nei limiti dell’interesse dedotto, dell’atto impugnato con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di ripronunciarsi con le modalità di seguito precisate.

Al fine di dare adempimento alle predette statuizioni, il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Lombardia o un funzionario dal medesimo delegato provvederà, nel temine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, a nominare una nuova commissione di esame nella composizione prevista dalla normativa vigente al momento dell’adozione dell’atto impugnato, ivi compresi i cd. membri interni ove ancora presenti in organico.

Nei successivi trenta giorni la commissione si riunirà, eventualmente anche in modalità da remoto, per formulare nuovamente la valutazione della prova scritta di italiano, come in atti depositata. Successivamente la stessa commissione dovrà rideterminare il voto complessivo dell’esame di Stato, tenendo conto delle altre prove già valutate dall’originario collegio e dei crediti formativi della ricorrente.

Le spese processuali possono essere compensate alla luce della particolarità della controversia.

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