Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-03-26, n. 201902010

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-03-26, n. 201902010
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201902010
Data del deposito : 26 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/03/2019

N. 02010/2019REG.PROV.COLL.

N. 08475/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8475 del 2017, proposto da
Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori, n. 42;



contro

Comune di Anguillara Sabazia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato I L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ombrone, n. 12/B;
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina Barra, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via IV Novembre, 119/A;
Provincia di Roma, Regione Lazio, Agenzia Regionale Protezione Ambientale (Arpa) non costituiti in giudizio;



nei confronti

Asilo Nido Comunale "Il Ranocchio", Vodafone Omnitel B.V., Fabio Sorana, Alberto Sorana, Alessandra De Angelis non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lazio n. 10674/2017.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Anguillara Sabazia e della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2019 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Fabiana Seghini, in delega orale di Giardino Edoardo, e Loiodice Isabella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1 - Telecom Italia presentava, unitamente a Vodafone Omnitel B.V., in data 8 aprile 2015, presso il Comune di Anguillara Sabazia, una istanza ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003, per la realizzazione di una stazione radio base in via Anguillarese n. 34 c/ Sorana Auto (Foglio 13, particella 133).

2 – Sul progetto l’ARPA Lazio esprimeva parere favorevole di conformità ai limiti di emissione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità di cui al DPCM 8 luglio 2003.

3 - Il Comune di Anguillara Sabazia, in data 24 settembre 2015, adottava un’ordinanza di sospensione dei lavori edilizi a cui seguiva, in data 6 novembre 2015, l’atto di annullamento del titolo edilizio tacitamente assentito e l’ordinanza di demolizione n. 107 del 6 novembre 2015.

A fondamento di tali atti, il Comune rilevava che l’intervento contrastava con il Regolamento Antenne, precisando che nel raggio di 300 metri dall’impianto esistono n. 2 siti sensibili: l’asilo nido comunale “Il Ranocchio” in via Duca degli Abruzzi e l’Impianto Sportivo di Via Prato Viale.

4 - Avverso i citati atti e contro il regolamento comunale, Telecom proponeva ricorso al T.A.R. per il Lazio che, con ordinanza n. 759/2016, respingeva l’istanza cautelare (decisione riformata da questo Consiglio con l’ordinanza 2705/2016); quindi, con la sentenza n. 10674 del 25 ottobre 2017, il T.A.R., ritenendo legittima la disposizione del regolamento comunale, rigettava i ricorsi proposti dalla società nei confronti dei provvedimenti comunali.

5 – Nei confronti di tale sentenza ha proposto appello Telecom, la cui istanza cautelare volta ad ottenere la sospensione degli effetti della sentenza impugnata è stata accolta da questa Sezione con l’ordinanza n. 390 del 2018 con cui si è evidenziato che: “ il giudice di prime cure non mostra di avere adeguatamente approfondito i profili di illegittimità del regolamento comunale alla luce della giurisprudenza richiamata anche dalla società telefonica nel proprio atto di appello (Cons. St., Sez. III, 30 settembre 2015, n. 4577; Cons. St. Sez VI, 9 gennaio 2013, n. 44); tenuto altresì conto che l’ordinanza di questo stessa Sezione n. 2705 del 13 luglio 2016, con la quale era già stata sospesa l’efficacia dell’ordine demolitorio, aveva già valorizzato il parere ARPA favorevole a parte ricorrente e la sua effettiva rilevanza nel caso concreto ”.

6 – Si sono costituiti in giudizio il Comune di Anguillara Sabazia e la Città metropolitana di Roma, chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza del 21 marzo 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1 – La valutazione sommaria effettuata in sede cautelare deve essere confermata e l’appello deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

In particolare, devono trovare accoglimento le censure con cui l’appellante contesta la sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto legittimo l’art. 8, lett. b) e c), del regolamento approvato con delibera del consiglio comunale n.3 del 24 gennaio 2006.

Al riguardo, l’appellante rileva che i più recenti orientamenti della giurisprudenza hanno affermato la potestà dell’ente comunale di imporre legittime preclusioni di natura urbanistica, ma a condizione che esse si fondino su criteri di localizzazione “ concreti, omogenei e specifici” e che sia sempre garantita, anche attraverso la possibile deroga a detti criteri, la copertura radioelettrica.

2 - La diposizione regolamentare contestata impone il divieto (lettera b) “ di installazioni in prossimità (raggio di 300 mt.) e sopra edifici scolatici, a destinazione sanitaria – residenziale, nonché strutture di accoglienza socio assistenziali, asili nido parchi gioco, impianti sportivi adiacenti alle scuole, strutture che accolgono minori nonché edifici vincolati ai sensi della normativa vigente classificati di interesse storico architettonico e monumentale, di pregio storico e di valore testimoniale ….” ; nonché il divieto di installazione (lettera c): “ su pali o tralicci, mentre sono consentite su strutture e fabbricati esistenti ”.

E’ utile ricordare il pertinente quadro legislativo nel quale si colloca la materia in questione, onde valutare la legittimità della disposizione innanzi richiamata.

A questo proposito, si osserva che, ex art. 4 co. 1 lett. a) della l. n. 36/2001: “ Lo Stato esercita le funzioni relative: a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 12”. L’art. 8, co. 1 lett. a) della cit. legge n. 36 dispone che: “Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le

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