Consiglio di Stato, sez. I, parere sospensivo 2018-06-15, n. 201801548

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere sospensivo 2018-06-15, n. 201801548
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201801548
Data del deposito : 15 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00930/2018 AFFARE

Numero 01548/2018 e data 15/06/2018 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 13 giugno 2018




NUMERO AFFARE

00930/2018

OGGETTO:

Ministero della salute - Direzione generale della programmazione sanitaria.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla Società Centro pro juventute Minerva s.r.l. in persona di A M L contro la Regione Campania e l’Azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro e nei confronti di Centro Futura s.r.l. avverso provvedimenti di rientro dal disavanzo del settore sanitario.

LA SEZIONE

Vista la relazione con la quale il Ministero della salute ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.


Premesso e considerato:

quanto indicato in epigrafe;

che le tematiche oggetto del primo e del terzo motivo del presente ricorso straordinario sono già state esaminate dalla sentenza, di rigetto, del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, n. 3498/2017, avverso la quale pende appello con n.r.g. 1562/2018 per la cui trattazione è stata fissata dinanzi la Sezione terza di questo Consiglio di Stato l’udienza pubblica del 21 giugno 2018;

che per la definitiva pronuncia sul presente ricorso straordinario è necessario attendere l’esito di quell’appello;

che quanto all’istanza cautelare essa appare da disattendere in considerazione della circostanza che la tematica non esaminata dalla citata sentenza di rigetto del Tribunale amministrativo regionale della Campania n. 3498/2017, ed ora oggetto del secondo motivo di questo ricorso straordinario, è - a prescindere da ogni altra considerazione - ignorata nella istanza cautelare, la quale è riferita ai restanti motivi di ricorso, disattesi dalla citata sentenza del Tribunale amministrativo regionale;

che la relazione ministeriale non reca elementi – necessari ai fini del definitivo parere sul merito - con riferimento al citato secondo motivo di ricorso, il quale sostiene la assoluta illogicità del decreto del Commissario ad acta n. 85/2016 e della conseguente delibera della Asl Napoli 1 n. 320/2016;

che in considerazione di quanto sopra l’istanza cautelare non risulta meritevole di accoglimento e l’adunanza per il prosieguo della trattazione dell’affare va fissata in data successiva a quella presumibile di pubblicazione della sentenza sul citato appello con n.r.g. 1562/2018.

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