Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-07-17, n. 202406427
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Testo completo
Pubblicato il 17/07/2024
N. 06427/2024REG.PROV.COLL.
N. 07331/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7331 del 2023, proposto dalla V A G s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati V D e P N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montecchio Maggiore, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione seconda) n. 979 del 4 luglio 2023;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montecchio Maggiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2024 il consigliere O F;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale, quanto al passaggio in decisione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dalla deliberazione del Consiglio comunale di Montecchio Maggiore n. 29 del 4 maggio 2021, concernente la “comunicazione dei motivi ostativi” all'approvazione della variante nella pratica SUAP n. 00652680240 avviata dalla V A G s.p.a. il 24 marzo 2017;
- dall'art. 44 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Montecchio Maggiore e da tutti gli atti preordinati, conseguenti o comunque connessi del procedimento.
2. Avverso tali atti la V A G s.p.a. ha proposto ricorso dinanzi al T.a.r. per il Veneto, deducendo i seguenti motivi di censura:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 160/2010 e dell’art. 4 della l. reg. n. 55/2012, violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l.n. 241/1990 e dei principi sul procedimento amministrativo ivi sanciti e, in particolare, del divieto di ingiustificato aggravamento del procedimento, eccesso di potere sotto i profili della carenza dei presupposti e della contraddittorietà e illogicità rispetto ai contenuti del parere reginale VAS n. 125 del 27 giugno 2019, incompetenza;
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della l. reg. n. 3/2000, dell’art. 8 del d.P.R. n. 160/2010 e dell’art. 4 della l. reg. n. 55/2012, eccesso di potere sotto i profili della carenza dei presupposti, della manifesta illogicità e contraddittorietà, sviamento;
c) violazione e falsa applicazione dell’art. 196, comma, 1 lett. n), e dell’art. 197, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 152/2006, eccesso di potere, incompetenza.
3. Con la sentenza n. 979 del 4 luglio 2023 il T.a.r. per il Veneto ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Comune.
4. La V A G s.p.a. ha, dunque, chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il suo appello a tre motivi così rubricati:
I – erroneità della sentenza sotto il profilo della non corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 160/2010 e dell’art. 4 della l. reg. Veneto n. 55/2012, anche in relazione agli artt. 6 e 12 del d.lgs. n. 152/2006, erroneità della sentenza per difetto di motivazione e di istruttoria, sotto il profilo della non corretta valutazione degli atti e dei documenti versati in causa, erroneità della sentenza sotto i profili della contraddittorietà ed illogicità;
II – erroneità della sentenza per omessa pronuncia sul 2° motivo del ricorso di primo grado e dunque sua riproposizione: violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della l. reg. n. 3/2000, dell’art. 8 del d.P.R. n. 160/2010 e dell’art. 4 della l. reg. n. 55/2012, eccesso di potere sotto il profilo della carenza dei presupposti, della manifesta illogicità e contraddittorietà, sviamento;
III – riproposizione del terzo motivo proposto in via gradata in primo grado, circa l’interpretazione da fornire correttamente dell’art. 44 N.T.A.
5. Si è costituito in