Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-10-10, n. 202208665

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-10-10, n. 202208665
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202208665
Data del deposito : 10 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/10/2022

N. 08665/2022REG.PROV.COLL.

N. 05717/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sull’appello n. 5717 del 2022, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati G S e L N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale del Governo, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma parziale

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria -OMISSIS-, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dlla Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale del Governo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2022 il pres. L M e udito l’avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso di primo grado -OMISSIS- (proposto al TAR per la Liguria), l’appellante ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sulla sua istanza di conclusione di due procedimenti, attivati dalla Prefettura di Genova ed avente per oggetto l’emanazione di un divieto di detenere armi e munizioni.

Nel corso del giudizio di primo grado, il Ministero ha depositato l’atto con cui in data -OMISSIS- sono stati conclusi i procedimenti: la Prefettura ha vietato la detenzione delle armi e munizioni ed ha confermato la qualifica di guardia giurata, senza l’utilizzo di armi

Il TAR, con la sentenza -OMISSIS-, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso ed ha compensato tra le parti le spese del giudizio.

In particolare, il TAR ha osservato che l’interessata aveva in qualche modo ritardato la definizione dei procedimenti con un suo ricorso amministrativo e che comunque l’Amministrazione aveva dovuto acquisire un nulla osta della Procura della Repubblica in relazione all’istanza di accesso agli atti di indagine coperti da segreto investigativo.

3. Con l’appello in esame, è stato chiesto che, in parziale riforma della sentenza impugnata, il Ministero sia condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.

L’appellante ha dedotto la violazione dell’art. 26 del c.p.a. e degli articoli 91 e 92 del c.p.c., lamentando la erroneità sul punto della motivazione della sentenza impugnata

e rilevando che il procedimento si è concluso in ritardo rispetto al termine fissato dalla legge, ha richiamato alcuni precedenti di questo Consiglio, sulla spettanza del rimborso delle spese, ed ha evidenziato che vanno considerato irrilevanti le circostanze ritenute decisive dal TAR per compensare le spese.

L’Amministrazione appellata si è costituita nel corso del secondo grado del giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame.

4. Ritiene la Sezione che l’appello risulta infondato e va respinto.

4.1. La Sezione condivide e fa proprio l’orientamento (pacificamente seguito in diversi settori del diritto amministrativo, tra cui anche quelli concernenti le istanze d’accesso, quelli volti ad ottenere i permessi di soggiorno, quelli volti all’esecuzione dei giudicati formatisi ai sensi della legge n. 89 del 2001, quelli concernenti le definizioni tardive dei procedimenti per la concessione della cittadinanza italiana) per il quale il TAR ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 8), con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi (per tutte, Consiglio Stato, per tutte, Sez. IV, 17 gennaio 2022, n. 278;
Sez. IV, 27 gennaio 2020, n. 654;
Sez. IV, 9 ottobre 2019, n. 6887;
Sez. IV,8 ottobre 2019, n. 6797;
Sez. IV, 23 settembre 2019, n. 6352;
Sez. V, 28 ottobre 2015, n. 4936;
Sez. III, 9 novembre 2016, 4655;
Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5012;
Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 891;
Sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4471;
Sez. IV, 27 settembre 1993, n. 798).

Anche in considerazione dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018, il giudice – nel gestire il contenzioso al suo esame, pure in tema di ritardo nell’esercizio del potere pubblico - ben può tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, tra cui possono avere rilievo anche le questioni di carattere organizzativo quando si tratti di giudizi sostanzialmente di carattere seriale, l’esistenza di un diffuso contenzioso in materia, la scopertura degli organici degli uffici amministrativi, l’assenza delle risorse nell’attuale congiuntura economica, la proposizione nel medesimo periodo di tempo di un numero notevole di ricorsi nei confronti della medesima Amministrazione e la difficoltà di disporre tempestivamente delle risorse umane ed economiche necessarie per definire i procedimenti.

Quando esamina il ricorso di chi lamenti la mancata tempestiva conclusione del procedimento amministrativo, il TAR ben può tenere conto della sussistenza di tali difficoltà e - nell’esercizio dei propri poteri discrezionali, quando accoglie un ricorso, o lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse o per cessazione della materia del contendere - può compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d’appello.

Tale decisione di per sé non incide sul diritto alla effettività della tutela giurisdizionale (poiché le regole sulla statuizione sulle spese coesistono con le altre regole, miranti alla effettività della tutela) e neppure incide sulla dignità e sul decoro della professione forense, in quanto non comporta di per sé una valutazione sull’operato del difensore o sulla qualità dei suoi scritti e attiene esclusivamente agli aspetti processuali sopra indicati (Cons. Stato, Sez. III, 11 luglio 2022, n. 5802;
Sez. III, 6 maggio 2022, n. 3566).

4.2. Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, si deve inoltre considerare che il TAR ha dato rilievo a circostanze oggettive, aventi un indubbio rilievo sull’andamento dei procedimenti, anche perché risulta del tutto ragionevole la richiesta rivolta alla Procura della Repubblica, per ottenere il nulla osta della Procura della Repubblica, per l’acquisizione di atti rilevanti per la definizione del procedimento.

5. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.

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