Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-04-14, n. 202303809

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-04-14, n. 202303809
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303809
Data del deposito : 14 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/04/2023

N. 03809/2023REG.PROV.COLL.

N. 06864/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 6864 del 2021, proposto da
Comune di Jolanda di Savoia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Salvatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Consorzio Res - Riunite Esperienze Sociali - Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Cerchiara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Seconda, 25 giugno 2021, n. 623, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Res - Riunite Esperienze Sociali – Soc. Coop. Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2022 il Cons. Giorgio Manca e uditi per le parti gli avvocati Salvatore e Cerchiara;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in trattazione, il Comune di Jolanda di Savoia chiede la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna che, in accoglimento del ricorso del Consorzio Res per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 1417/2019, emesso dal Tribunale civile di Ferrara, ha condannato il Comune al pagamento di euro 220.127,70, oltre interessi e spese.

1.1. In particolare, con la sentenza il T.a.r. ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell’azione di ottemperanza, formulata dal Comune sul presupposto che l’ente locale è soggetto al piano di riequilibrio finanziario e le procedure esecutive debbono essere sospese ai sensi dell’art. 243- bis , comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto:

- «l'asserito piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2018/2032 è stato depositato in giudizio in mera copia semplice non autenticata nelle forme di legge» ;

- il piano «è stato tardivamente depositato soltanto il giorno precedente la camera di consiglio fissata per la discussione del ricorso» .

1.2. Nel merito ha accolto il ricorso, con la conseguente condanna del Comune, procedendo anche alla nomina del Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza da parte dell’Amministrazione intimata.

2. Il Comune di Jolanda di Savoia, rimasto soccombente, ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza per i seguenti motivi:

I) erroneità della sentenza per non aver rilevato la invalidità della procura speciale allegata al ricorso di

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