Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-07-26, n. 201603349
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Testo completo
N. 03349/2016REG.PROV.COLL.
N. 04437/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4437 del 2015, proposto da:
Fallimento A.C. Perugia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Fantusati, C.F. [...], con domicilio eletto presso Stefano Piras, in Roma, via dei Gracchi n. 128;
contro
F.I.G.C. Federazione Italiana Gioco Calcio, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno, C.F. [...], Letizia Mazzarelli, C.F. [...]e Giancarlo Gentile, C.F. [...], con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Panama n. 58;
nei confronti di
Co.Vi.So.C., Commissione per la vigilanza e il controllo delle società di calcio, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III Quater n. 11776/2014, resa tra le parti, concernente inadempienze nei confronti della federazione per omissione sui bilanci e sulla gestione dell'A.C. Perugia calcio s.p.a.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di F.I.G.C. Federazione Italiana Gioco Calcio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2016 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Stefano Piras, su delega dell'avv. Paolo Fantusati, Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso al TAR Lazio- Roma, il Fallimento A.C. Perugia s.p.a., ha chiesto:
a) l’accertamento, nei confronti della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), delle inadempienze che la medesima avrebbe posto in essere - per il tramite del proprio organo operativo denominato Commissione di Vigilanza delle Società di Calcio (Co.Vi.So.C.) - nell’esercitare l’attività di controllo su bilanci e gestione dell’A.C. Perugia Calcio s.p.a., nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2005, considerato che tali inadempienze avrebbero consentito l’iscrizione della detta società sportiva ai campionati di riferimento, pur in mancanza degli occorrenti requisiti formali e sostanziali, con conseguente aggravamento della situazione debitoria della società;
b) la conseguente condanna della F.I.G.C. al risarcimento dei relativi danni.
L’adito TAR, con sentenza 25/11/2014 n. 11776, rilevata l’inammissibilità del ricorso, per quanto rivolto nei confronti della Co.Vi.So.C. (trattandosi di organo privo di autonoma soggettività) ha, per il resto, respinto la domanda.
A sostegno della decisone il TAR ha osservato << che la Co.Vi.So.C., esercita i controlli - previsti dalla normativa statale e con i poteri demandatagli dalla normativa endofederale - al limitato ed esclusivo fine di “garantire il regolare svolgimento dei Campionati sportivi”. Tali controlli dunque non sostituiscono, né potrebbero farlo, quelli che il codice civile rimette agli organi societari >>.
Conseguentemente, ha negato la sussistenza del necessario “ nesso eziologico tra l’attività svolta dalla stessa Co.Vi.So.C ed il danno asseritamente subito dai creditori della A.C. Perugia s.p.a. ”.
Ritenendo la sentenza erronea e ingiusta il Fallimento A.C. Perugia s.p.a. l’ha impugnata chiedendone l’annullamento.
Per resistere all’appello, si è costituita in giudizio la F.I.G.C., la quale ha anche proposto appello incidentale,