Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-07-08, n. 202205711

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-07-08, n. 202205711
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202205711
Data del deposito : 8 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/07/2022

N. 05711/2022REG.PROV.COLL.

N. 01048/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2019, proposto da
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Difesa, Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

R M, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (sezione prima) n. 00584/2018, resa tra le parti, concernente l’assegnazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco anziché all’Arma dei Carabinieri;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2022 il Cons. C A;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Ministero dell’Interno e il Ministero della Difesa hanno impugnato la sentenza del TAR Molise, sezione prima, n. 584 del 1 ottobre 2018 che ha accolto il ricorso del signor R M avverso il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato n. 81272 del 31.10.2016 con cui è stata disposta l’assegnazione del ricorrente, a far data dal 1 gennaio 2017, al Corpo nazionale dei vigili del Fuoco anziché all’Arma dei carabinieri.

1.1 L’originario ricorrente, dipendente del Corpo forestale dello Stato dal 7.11.1994 con qualifica di sovrintendente, veniva assegnato, nell’ambito del processo di riforma della suddetta amministrazione, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sebbene egli aspirasse a transitare nell’Arma dei Carabinieri.

1.2 Con ricorso al TAR Lazio, successivamente riassunto dinanzi al TAR Molise a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del primo giudice, il signor Ruggiero chiedeva l’accertamento del suo diritto a essere assegnato all'Arma dei carabinieri, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

1.3 Il TAR con sentenza n. 584/2018 accoglieva il ricorso, rilevando che l’assegnazione del ricorrente al Corpo dei vigili del fuoco non teneva conto dei criteri della necessaria corrispondenza fra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale e di quello della salvaguardia delle professionalità, delle specialità e dell’unitarietà delle funzioni da attribuire alle risorse umane da riassegnare.

2. Con l’appello in epigrafe le sopra indicate amministrazioni chiedono la riforma della sentenza sulla base di un unico motivo di appello con cui deducono la “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 8, L. 124/2015 E DEGLI ARTT. 7 E 12 COMMA 2 D.LGS. 177/2016 – ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ATTI DI CAUSA – INVASIONE DELLA SFERA DISCREZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE ”.

3. L’appellato, ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.

4. All’udienza del 28 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. L’appello è infondato.

6. Con un unico motivo di appello la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Ministero dell’Interno e il Ministero della Difesa lamentano l’erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 8 l. 124/2015 e degli artt. 7 e 12 comma 2 d.lgs 177/2016. Deducono, in sintesi, che l’amministrazione aveva l’obbligo di procedere all’individuazione delle unità di personale, al fine del raggiungimento dei contingenti stabiliti nella

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