Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-06-19, n. 202003943
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Testo completo
Pubblicato il 19/06/2020
N. 03943/2020REG.PROV.COLL.
N. 04248/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4248 del 2011, proposto da:
- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.;
- Direzione Provinciale del Tesoro di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante;
rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12
contro
NE NA, rappresentata e difesa dall’avv. Attilio NE, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Ludovisi, n. 36;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione staccata di Reggio Calabria) n. 310 del 25 marzo 2010, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NE NA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2020, tenuta ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), il Cons. Roberto Politi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso N.R.G. 719 del 2007, proposto innanzi alla Sezione staccata di Reggio Calabria del T.A.R. della Calabria, la dott.ssa NA NE, magistrato in servizio presso sede rientrante nel distretto della Corte d'Appello di Reggio Calabria, chiedeva il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di funzione giudiziaria per il periodo di astensione obbligatoria per maternità, fruito anterioriormente al 2005.
Costituitasi l’Amministrazione intimata, il Tribunale, con sentenza n. 310 del 25 marzo 2010, ha accolto il ricorso, con compensazione delle spese di lite.
2. Avverso tale pronuncia, le Amministrazioni indicate in epigrafe hanno interposto appello, notificato il 9 maggio 2011 e depositato il successivo 24 maggio.
Nell’osservare come il thema decidendum della controversia concerna la retroattività – o meno – delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 325, della legge 311/2004, che ha modificato l'art. 3, comma 1, della legge 27/1981 (prevedendo che il diritto alla percezione dell’indennità giudiziaria non sia sospeso durante il periodo di astensione obbligatoria), sostiene parte appellante che la suindicata normativa non trovi applicazione relativamente a situazioni, come quella riguardante la ricorrente di prime cure, esauritesi antecedentemente al 1° gennaio 2005 (data di entrata in vigore della normativa stessa).
Se, in atto, la materia della erogazione della indennità di che trattasi è disciplinata con il riconoscimento della stessa anche durante i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità solo per le situazioni successive all’entrata in vigore della suindicata modifica, in ragione del principio generale della irretroattività della legge (che dispone solo per l’avvenire; e si applica esclusivamente a fattispecie verificatesi dopo l'entrata in vigore di detta norma), non può essere invocato il principio della retroattività dello jus superveniens, avente natura eccezionale e, come tale, applicabile solo qualora espressamente previsto dalla legge.
Avrebbe, quindi, errato il Tribunale di prime cure, nell’aderire alla tesi di parte ricorrente circa l’applicabilità retroattiva dell’art. 1, comma 325, superando il principio generale di irretroattività della legge, che lo stesso art. 1, comma 325, non consente testualmente di derogare.
La decisione impugnata si porrebbe, altresì, in contrasto:
- non solo con la giurisprudenza di questo Consiglio, che, nell’ordinanza n. 2280/2007 (di rimessione della