Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-02-19, n. 201500839
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N. 00839/2015REG.PROV.COLL.
N. 01794/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 1794 del 2014, proposto da
M L G, in proprio e nella qualità di procuratrice di E C, e Z s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti C L, L P e P R, ed elettivamente domiciliate presso quest’ultima in Roma, via M. Prestinari n. 13, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;
contro
L O, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avv.ti M M e E B, ed elettivamente domiciliata, unitamente ai difensori, presso l’avv. Paolo Migliaccio in Roma, via Cosseria n. 5, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
nei confronti di
Mc Donald’s Development Italy Inc., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo Alemani e Fabrizio Monaco, ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, viale Carso n. 57, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Comune di Sedriano, Provincia di Milano, Regione Lombardia, A.S.L. di Milano, ARPA Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione seconda, n. 2336 del 22 ottobre 2013, resa tra le parti e concernente l’approvazione definitiva del piano integrato di intervento denominato Cascine San Giuseppe - Villa Colombo
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di L O e di Mc Donald'S Development Italy Inc.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2014 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Claudio Linzola, Paolo Migliaccio su delega dell'avvocato M M e Giacomo Alemani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 1794 del 2014, M L G, in proprio e nella qualità di procuratrice di E C, e Z s.r.l. propongono appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione seconda, n. 2336 del 22 ottobre 2013 con la quale, dopo la risoluzione di alcune questioni pregiudiziali di carattere processuale, è stato accolto il ricorso proposto da L O, unitamente a altri due interessati, contro il Comune di Sedriano, la Provincia di Milano, la Regione Lombardia, la A.S.L. di Milano, l’ARPA Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente nonché M L G, in proprio e nella qualità di procuratrice di E C, Z s.r.l. e con l’intervento di Mc Donald’s Development Italy Inc. per l'annullamento, quanto al ricorso introduttivo: - della delibera del Consiglio comunale (d.C.C.) n. 4 del 20.01.2012, avente ad oggetto l’approvazione definitiva del P.I.I. “Cascine San Giuseppe – Villa Colombo”, con la relativa convenzione del 1.06.2012 per gli oneri, gli standards, le monetizzazioni e le cessioni;della d.C.C. n. 41 del 27.9.2011, di adozione del predetto P.I.I.;- della deliberazione di Giunta comunale (d.G.C.) n. 44 del 7.4.2011, di avvio del procedimento di P.I.I.;- della d.G.C. n. 52 del 27.4.2011 di avvio della procedura di VAS;- del verbale della prima e della seconda conferenza di valutazione, del parere motivato del 12 settembre 2011;- per mero tuziorismo, della dichiarazione di sintesi e del parere motivato finale;- per tuziorismo, dei pareri resi da ARPA e ASL;- in parte qua, della d.C.C. n. 33 del 12.7.2007, di approvazione del Documento di Inquadramento del Comune di Sedriano;- per quanto occorra, della d.G.P. n. 451 del 13.12.2011, recante la valutazione di compatibilità col P.T.C.P.;- occorrendo, delle delibere di G.C. n. 149 del 12.11.2008 e n. 114 del 31.7.2008;- per quanto occorra, delle deliberazioni della Giunta regionale 8/10971 del 30.12.2009 e n. 9/761 del 10.11.2010, nonché, occorrendo, n. 8/6420 del 27.12.2007;e, quanto ai motivi aggiunti, notificati soltanto da L O il 02.10.2012 e depositati in data 3.10.2012, per l’annullamento, previa sospensione: - della d.G.C. n. 74 del 29.5.2012 recante: "Piano integrato di intervento denominato Cascine San Giuseppe - Villa Colombo - diritto di prelazione - provvedimenti conseguenti";- della deliberazione di G.C. del 26.6.2012, avente ad oggetto: "Approvazione del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione piano integrato di intervento Cascine San Giuseppe - Villa Colombo";- del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Sedriano all'impresa Z srl;- per mero tuziorismo, della convenzione nelle more siglata tra le parti;e, quanto ai motivi aggiunti depositati il 07.01.2013, per l’annullamento, per quanto occorra: - del parere dell’ASL del 23.05.2012;- del permesso di costruire rilasciato alla soc. Z e volturato a favore di MC Donald’s D.I. (già gravato con i precedenti motivi aggiunti);- nonché, occorrendo, della conseguente autorizzazione commerciale.
Dinanzi al giudice di prime cure, con ricorso, presentato alla notifica il 12/5/2012 e depositato il successivo 28/5/2012, L O (da ora anche solo Legambiente o l’Organizzazione o l’Associazione) ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.
In particolare, veniva contestata la scelta, operata dal Comune di Sedriano attraverso l’approvazione del Programma Integrato di Intervento (PII) denominato “Cascine San Giuseppe - Villa Colombo”, di consentire la realizzazione, nei pressi del Parco Agricolo Sud Milano (da ora anche solo Parco), su una superficie di circa 27.000 mq sino ad allora destinati ad attività agricola, di un nuovo insediamento prevalentemente residenziale di oltre 42.000 mc.
Si lamentava che, per tale via, si fosse pervenuti ad un eccessivo consumo di suolo, peraltro ad elevata valenza ecologica per la stretta vicinanza sia ad ambiti di tutela e valorizzazione paesistica (fra cui il “Fontanile di Casa”), che a territori agricoli di cintura metropolitana protetti dalle norme del Parco.
Di seguito, in sintesi, i motivi dedotti:
I) violazione degli artt. 25 e 26 della legge regionale Lombardia 11 marzo 2005, n. 25, in ragione del fatto che il PII impugnato sarebbe stato avviato successivamente alla data limite del 31 marzo 2010, non potendosi considerare utile, ai fini del predetto avvio, la proposta presentata il 23.07.2008, prot. 10106, pur richiamata nella delibera di adozione n. 41 del 27/9/2011, per almeno due ragioni ostative:
- in primo luogo, la circostanza che, per avvantaggiarsi della “corsia” lasciata eccezionalmente aperta dall’art. 26 della legge regionale Lombardia per le procedure “in corso” alla data del 31.03.2010, non sarebbe sufficiente una mera proposta occorrendo all’uopo la delibera di adozione del piano;
- inoltre, anche ad ammettere la sufficienza di una proposta, non dovrebbe esservi alcuna soluzione di continuità fra la proposta avviata prima del 31.03.2010 e quella poi recepita nella delibera di approvazione del piano. Nel caso di specie, di contro, stando alla ricostruzione di Legambiente, non vi sarebbe continuità fra la proposta del 2008 e quella poi recepita nel PII approvato nel 2012;quest’ultimo, quindi, sarebbe intervenuto in un periodo in cui non era più possibile adottare piani attuativi, meno che mai in variante, non essendosi il Comune dotato di PGT alla data del 31.03.2010.
II) violazione degli artt. 9 e 15 della Legge urbanistica fondamentale (L.U.) - 17 agosto 1942, n. 1150 - in quanto il PII adottato sarebbe stato pubblicato, ai fini delle osservazioni, per 15 giorni consecutivi e non per 60 giorni, come previsto dagli artt. 9 e 15 della L.U.;viene, pertanto, formulata richiesta al Tribunale, affinché decida di sollevare una questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, comma 8, della L. r. n. 12/2005, laddove detta norma, assegnando un termine di 15 giorni per la pubblicazione ed uno successivo di 15 giorni per le osservazioni, in luogo degli ordinari termini di giorni 30 più 30 previsti dalla L.U., sia reputata in contrasto con l’art. 117 Cost.
III) violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della L.U. e degli artt. 46 e 93 della L. r. n. 12 del 2005, poiché la proponente, sig.ra Canevari, non sarebbe stata proprietaria di tutte le aree interessate dal PII alla data di approvazione dello stesso (con specifico riguardo alla Villa oggetto di cessione al Comune), in contrasto con quanto richiesto dal Documento di Inquadramento per i PII (che così dispone: “I soggetti privati possono presentare proposte di PII se aventi la disponibilità delle aree ed immobili compresi nel relativo perimetro”).
IV) violazione degli artt. l, 87, 88 ed 89 della L. r. n. 12 del 2005;violazione della L. r. n. 8 del 1976;violazione dell'art. 32 della L. n. 394 del 1991;violazione dell’art. 4 del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano;eccesso di potere sotto vari profili, specie per difetto dei presupposti e travisamento, in quanto il PII sarebbe stato localizzato su aree destinate all'agricoltura senza verificare l’effettiva dismissione delle aree stesse e senza un’effettiva finalizzazione al recupero dei manufatti edilizi esistenti;dette aree, peraltro, non sarebbero affatto intercluse, come richiesto dalla citata normativa regionale, sicché detto piano, lungi dal perseguire uno scopo di riqualificazione, si limiterebbe a realizzare un illegittimo consumo di suolo agricolo, collocato in prossimità del Parco, in violazione degli indirizzi contenuti nel P.T.C. del Parco e in una zona non urbanizzata;da ciò l’illegittimità anche del parere favorevole rilasciato dalla Provincia di Milano rispetto alla compatibilità del PII col PTCP, atteso che, quest’ultimo indica fra gli obiettivi degli strumenti urbanistici comunali la razionalizzazione del consumo di suolo e la limitazione della saldatura fra i centri abitati.
V) violazione degli artt. 8, 25, co. 7, 87 e ss. e 91 della L. r. n. 12 del 2005;violazione delle Dd.G.R. nn. VI/44161 e VIII/9413;eccesso di potere sotto plurimi profili, in ragione del fatto che il PII sarebbe stato adottato sulla base di un documento di inquadramento invalido, in quanto eccessivamente generico e, quindi, inidoneo ad assolvere la sua funzione;in ogni caso, il PII avrebbe previsto una volumetria addirittura maggiore rispetto alla “previsione di massima” contenuta nel documento di inquadramento.
VI) violazione dell'art. 4 della L. r. n. 12 del 2005;violazione del d.lgs n. 152 del 2006;violazione della direttiva 2001/42/ CE e della direttiva 92/43/CE;violazione dell'art. 97 Cost. ed eccesso di potere sotto plurimi profili. Ciò, poiché il soggetto preposto come Autorità competente per la VAS, arch. Pastena, Responsabile del Settore territorio del Comune, avrebbe ricoperto anche il ruolo di responsabile del procedimento di VAS, nominata come tale dopo la presentazione del PII, benché priva di un’effettiva autonomia rispetto all’Autorità procedente, impersonata dal Sindaco Alfredo Celeste, in violazione del principio di autonomia, che vorrebbe separati i ruoli di autorità competente e di responsabile del procedimento di pianificazione. Ancora, la ricorrente lamenta l'incompletezza del rapporto ambientale, che non contempla le cd. alternative di piano, fra cui la cd. opzione zero, non analizza le ricadute del PII sul vicino “corridoio ecologico”, erra nel quantificare in 267 i nuovi residenti che il parere provinciale indica in 400;mancherebbe la dichiarazione di sintesi e il motivato parere finale della procedura di VAS;infine, ad avviso della ricorrente, l'avviso di avvio del procedimento di VAS non sarebbe stato pubblicato né sul BURL né sul sistema web sivas, mentre non sarebbe stato consultato alcuno dei comuni confinanti, come invero prescritto dalle linee guida regionali.
VII) violazione del PTCP della Provincia di Milano, del PTR della Regione Lombardia e del PTC del Parco Agricolo Sud, in quanto il PII:
- non avrebbe rispettato le prescrizioni imposte dalla Provincia di Milano, demandandone la verifica alla Giunta in sede esecutiva;
- avrebbe violato gli artt. 41 e 42 delle NTA del Parco Agricolo e l'art. 34 del PTCP, poiché esso sottopone a trasformazione aree site in prossimità dell’asta del Fontanile della Casa, senza rispettare le fasce di rispetto appositamente prescritte dalle citate norme.
VIII) violazione dell'art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004 e dell'art. 34 del PTR approvato con d.C.R. n. 951 del 19.01.2010, in quanto il PII non sarebbe corredato di relazione paesaggistica, non sarebbe stato sottoposto ad esame paesistico benché il Comune sia privo di PGT, sarebbe privo di giudizio paesistico, benché esso superi la soglia di rilevanza.
IX) violazione dell'art.