Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-03-19, n. 202001971

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-03-19, n. 202001971
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202001971
Data del deposito : 19 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/03/2020

N. 01971/2020REG.PROV.COLL.

N. 08222/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8222 del 2019, proposto da M A, rappresentato e difeso dall'avvocato O M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, n. 6;

contro

Provincia di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

G R, G D N, E C, F N, F G, Felice D'Alessandro, G Li, Sergio Salvati, Francesco Giuseppe Falbo, Carmelo Rota, Mario Carmelo Bartucci, Ugo Gravina, Eugenio Aceto, Fabio Falcone, Giuseppe Sacco, Carmine Lo Prete, Andrea Cuzzocrea, Carmelino Caputo non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 01623/2019, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di [Cosenza];

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2020 il Cons. G T e uditi per le parti gli avvocati O M e F G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il signor M A è stato candidato nella lista n. 3 (“Insieme per la Provincia”) alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Cosenza, risultando il secondo dei non eletti.

Ha quindi impugnato davanti al T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro, il verbale di proclamazione degli eletti del Consiglio provinciale di Cosenza del 25 febbraio 2019, ed i prodromici verbali delle sezioni 1 e 2.

Con sentenza n. 1623/2019 il T.A.R. Calabria ha respinto il ricorso.

2. Con ricorso in appello notificato il 9 ottobre 2019, e depositato il successivo 10 ottobre, il signor Ambrogio ha impugnato l’indicata sentenza.

Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la Provincia di Cosenza.

Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisone alla pubblica udienza del 30 gennaio 2020.

3. L’appellante ripropone, nei motivi di gravame, entrambe le censure già formulate in prime cure, contestando i relativi punti della motivazione della sentenza appellata.

4. Il primo profilo di censura concerne la pretesa dell’odierno appellante di vedersi attribuita una scheda, nella sottosezione n. 2, riportante una preferenza in proprio favore nello spazio della lista “Provincia Democratica”, senza alcun segno sui contrassegni di lista.

Tale scheda, effettivamente rinvenuta in sede di verificazione, è stata però ritenuta dal primo giudice non attribuibile al ricorrente, in quanto “ I commi 76 e 77 dell’art. 1 della L. n. 56/2014 prevedono che: “Ciascun elettore esprime un voto, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome;
il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34”. Non è, dunque, possibile, alla luce della norma elettorale menzionata, votare una lista ed un candidato appartenente ad un’altra lista, non essendo consentito il voto disgiunto. Ne consegue la legittimità della dichiarazione di nullità della scheda
”.

5. Ritiene il Collegio che la riportata motivazione resista alla censura contro di essa proposta nel ricorso in appello.

L’art. 1, comma 76, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”), stabilisce che “ Ciascun elettore esprime un voto, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome;
il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34
”.

Il voto in questione non è stato espresso correttamente, posto che l’indicazione nominativa è stata inserita nello spazio relativo ad altra lista.

Questa Sezione, in fattispecie identica, nella sentenza n. 4208/2017 ha in proposito affermato che “ Non vi è infatti certezza sulla volontà dell’elettore in quanto manca il voto di lista, ed è stata assegnata la preferenza ad un candidato appartenente ad una lista diversa da quella sul cui contrassegno è stato apposto il nome del candidato. Non è affatto chiaro se l’elettore abbia voluto votare la lista in corrispondenza della quale è stata espressa la preferenza, oppure la lista di appartenenza del consigliere cui ha assegnato la preferenza. Data l’oggettiva situazione di equivocità non è possibile applicare il principio del favor voti che presuppone, al contrario, la chiara e sicura possibilità di risalire alla volontà dell’elettore ”. +

Ritiene il Collegio che non si ravvisano ragioni per discostarsi dal superiore arresto.

Si tenga inoltre presente che i tradizionali argomenti di bilanciamento fra esatta ricostruzione della volontà dell’elettore e principio del favor voti devono tener conto, nel caso di specie, delle peculiari caratteristiche del procedimento elettorale, per cui l’elettorato attivo non si caratterizza per il suffragio universale, ma per la limitazione della platea degli elettori agli appartenenti ad un elettorato qualificato, rispetto al quale lo standard di avvedutezza esigibile, secondo l’ id quod plerumque accidit , va individuato in maniera più rigorosa rispetto ai tradizionali percorsi esegetici (comunque, come ricordato, orientati nel senso ritenuto dall’Ufficio elettorale).

6. Il secondo profilo di censura concerne la ritenuta carenza dell’elettorato attivo in capo a C C F, Consigliere Comunale di Paterno Calabro.

Tale censura, oltre ad essere di dubbia ammissibilità in relazione al rilievo – dedotto dalla parte appellata – della impossibilità di sapere per chi ha votato il soggetto che si assume non legittimato, è comunque infondata nel merito.

La documentazione versata in atti ha consentito di verificare che la decadenza del sig. Caputo dal Consiglio Comunale di Paterno Calabro è stata disposta con deliberazione n. 3 del 20 febbraio 2019, assunta in assenza dell’interessato, che non risultava “formalizzata” (come da pec del Segretario Comunale del suddetto comune del 21 febbraio) alla data del 21 febbraio, né “pubblicata” all’albo pretorio on line del Comune medesimo se non successivamente alla data delle consultazioni elettorali (tenutesi il 24 febbraio).

La deliberazione in questione, ai sensi dell’art. 69, comma 6, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”), “ deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto ”.

Si tratta pertanto di un provvedimento, limitativo della sfera giuridica del destinatario, recettizio ai sensi dell’art. 21 -bis della legge n. 241 del 1990.

Come chiarito in giurisprudenza, “L'art. 21-bis, L. n. 241 del 1990 (……) ha carattere generale e prevede sostanzialmente che l'efficacia del provvedimento amministrativo limitativo della sfera giuridica sia subordinata alla comunicazione dello stesso. La detta comunicazione avviene secondo modalità spesso previste da discipline speciali, in mancanza delle quali il riferimento va fatto alle regole contenute nel codice di procedura civile, come indica lo stesso art. 21-bis L. n. 241 del 1990, per la notifica agli irreperibili ” (Cons. giust. amm. reg. Siciliana, sez. giurisdizionale, sentenza n. 392/2019).

Nella fattispecie in esame la disposizione richiamata (art. 69 T.u.e.l.) prevede le modalità di pubblicazione e di comunicazione che, nel caso di specie, sono state poste in essere il quinto giorno successivo a quello di adozione della deliberazione (25 febbraio 2019), vale a dire il giorno successivo alle elezioni, mediante pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune (come da incontestata affermazione della difesa di parte appellata).

Ne consegue che alla data della consultazione elettorale (24 febbraio 2019) la deliberazione in questione non era ancora efficace nei confronti del destinatario, non essendosi perfezionato il relativo procedimento di notifica e deposito, e che costui godeva del diritto di elettorato attivo essendo ancora inefficace il provvedimento avente come contenuto l’ablazione di tale diritto.

7. Va peraltro, ulteriormente, osservato come sempre dalla documentazione versata in atti risulti che l’Ufficio elettorale ha richiesto al Comune di Paterno Calabro chiarimenti in merito, e che in data antecedente la consultazione elettorale tali chiarimenti sono stati resi nel senso della inefficacia (a quel momento) della deliberazione di decadenza, come risulta sia dal verbale della Sottosezione n. 1, nonché nel successivo verbale dell’Ufficio elettorale.

Dunque l’esercizio del diritto da parte del soggetto in questione non è stato consentito per incuriam , ma a seguito di una attività di accertamento che, a quella data, non ha prodotto elementi tali da lasciar ritenere l’esistenza di un efficace provvedimento decadenziale.

8. Il ricorso in appello è infondato e come tale deve essere rigettato.

Sussistono le condizioni di legge, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

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