Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-02-05, n. 202401175

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-02-05, n. 202401175
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401175
Data del deposito : 5 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/02/2024

N. 01175/2024REG.PROV.COLL.

N. 04779/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4779 del 2023, proposto da Mar Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Crosia, in persona del Sindaco, pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Calopezzati, viale della Libertà 25;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 00571/2023.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Crosia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2023 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Mar Service s.r.l., società operante nel settore delle attività primarie di nolo a freddo di automezzi per la raccolta e il conferimento di rifiuti solidi urbani, con determine del Comune di Crosia nn. 372 del 10.05.2019, 430 del 14.06.2019, 468 dell’11.07.2019, 526 dell’8.08.2019 e 527 dell’8.08.2019, aveva ottenuto l’affidamento del servizio di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti urbani e quello di spazzamento manuale e manutenzione del verde pubblico, la cui esecuzione aveva inizio nel mese di maggio 2019.

L’affidamento, in particolare, aveva ad oggetto il servizio integrato di igiene ambientale, ovvero raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani presso il Comune di Crosia, per complessivi mesi 3.

Nel giudizio di primo grado Mar Service s.r.l riferiva:

-che il servizio predetto veniva svolto dal mese di maggio 2019 sino al 31.08.2019, con emissione di regolare fatture mensili;

- che durante il mese di agosto 2019, a seguito della emergenza rifiuti che ha interessato la Regione Calabria, non era stato possibile conferire in discarica la frazione organica e la frazione indifferenziata raccolta nel territorio del Comune convenuto con continuità;

- che tale situazione, oltre a determinare, in data 31 agosto 2019, la forzata cessazione del servizio RSU, generava un accumulo di rifiuti organici ed indifferenziati sui mezzi della Mar Service s.r.l;

-che i predetti rifiuti, dell’ammontare di circa 15 tonnellate di frazione di indifferenziata e di circa 23 tonnellate di umido in particolare, rimanevano in giacenza su una cassa scarrabile e sugli auto compattatori degli automezzi della Mar Service s.r.l.

- che, nonostante molteplici solleciti, il Comune di Crosia non autorizzava lo scarico presso gli impianti autorizzati;

- che, per effetto del protrarsi dell’inerzia da parte comune, Mar Services.r.l stava subendo ingenti danni dovuti all’impossibilità di utilizzare gli automezzi sui quali erano allocati i rifiuti;

-che il Comune aveva determinato un arresto procedimentale in data 8.01.2020, quando, con atto prot. n. 473, aveva chiesto alla Ekrò s.c. a r.l. e a Mar Service s.r.l., “ per come accordato per le vie brevi con il personale dell’impianto di Bucita - Corigliano Rossano, di determinare un piano straordinario di conferimenti nei V.S. impianti delle 35 tonnellate di rifiuti differenziati depositati sui mezzi della società Mar Service srl, raccolti in precedenza sul territorio del comune di Crosia…”.

Per tali ragioni Mar Service s.r.l., con ricorso proposto dinanzi al Tar per la Calabria, proponeva domanda di accertamento dell’inadempimento del Comune di Crosia per non avere l’Ente, con riferimento ai rifiuti urbani raccolti dalla Mar Service s.r.l per suo conto, consentito “ il conferimento in discarica autorizzata dei rifiuti giacenti sulla cassa scarrabile e sugli autocompattatori Targati DS569EX e EP086JT di proprietà della Mar Service Srl, fin dal 1.2.2019, in atto fermi presso il deposito presso l’isola ecologica di Cerchiara… ”, con conseguente condanna del Comune “ a risarcire tutti i danni economici subiti dal mancato utilizzo da parte della Mar Service Srl della cassa scarrabile e degli autocompattatori targati DS569EX e EP 086JT dal 01.09.2019 fino al loro effettivo svuotamento e rispristino ”.

Si costituiva nel giudizio di primo grado il Comune di Crosia, deducendo che, in pendenza del predetto rapporto di servizio, si erano verificati, per causa non imputabile alla stazione appaltante, una serie di disservizi collegati, in particolare, ai seguenti due fattori: l’emergenza rifiuti;
alcune disfunzioni degli automezzi dell’aggiudicataria.

Riferiva, inoltre, che, in violazione della disciplina dell’appalto e del relativo piano operativo, da cui scaturiva l’obbligo della società aggiudicataria di eseguire il servizio di raccolta e di smaltimento secondo un calendario settimanale ben definito, Mar Service s.r.l, già in una fase antecedente all’insorgere della emergenza rifiuti, per problemi legati alle caratteristiche dei suoi automezzi, in plurime occasioni non era riuscita a ad effettuare lo scarico dei rifiuti con conseguente accumulo dei rifiuti sui predetti, che si era successivamente aggravato con il sopraggiungere della fase emergenziale da cui era conseguito il blocco del conferimento presso l’impianto Bucita di Corigliano Rossano.

In particolare, osservava il comune che, in diverse occasioni, agli automezzi della Mar service era stato precluso, in conseguenza della perdita di percolato, l’ingresso alla discarica da parte dei responsabili dell’impianto, senza possibilità di accedere nemmeno alla pesa.

Sempre a giudizio del comune, Mar Service s.r.l., dopo la scadenza del rapporto contrattuale, non aveva eseguito lo smaltimento presso l’impianto di Rende, autorizzato -anche a seguito di specifica istanza del Comune- dalla Regione Calabria con atto prot. n. 313134 del 9.09.2019.

In tale prospettiva, il comune evidenziava che privo di riscontro era risultato anche l’invito rivolto il 7.10.2019 dal Comune alla ricorrente a conferire presso l’impianto di Bucita di Corigliano - Rossano le 20 tonnellate di rifiuti indifferenziati e umido declassato nella giornata del 9.10.2019.

Con sentenza dell’11 aprile 2023 n. 571 il T.a.r. Reggio Calabria ha respinto il ricorso condannando Mar Service al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente.

Contro quest’ultima decisione Mar Service s.r.l. ha proposto appello articolato in tre motivi di cui si dirà oltre.

Si è costituito nel presente giudizio il comune di Crosia, chiedendo di dichiarare l’appello inammissibile e, in ogni caso, infondato.

In vista dell’udienza del 7 dicembre 2023 le parti hanno depositato memorie e repliche con le quali hanno chiarito e ulteriormente argomentato la fondatezza delle rispettive posizioni difensive.

All’udienza pubblica del 7 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

L’appello è infondato.

Con un primo mezzo di gravame la parte appellante deduce: “ eccesso di potere sub specie dell’erronea valutazione dei fatti - contraddittorietà – difetto di motivazione – errata ricostruzione giuridica circa il riparto di competenze tra regione Calabria (poi a.t.o. di Cosenza) e comune di Crosia ”.

Assume, in particolare, la parte appellante che, a prescindere dal riparto di competenze amministrative stabilito dalla legislazione regionale, sul piano contrattuale l’esclusivo interlocutore di Mar Service s.r.l è sempre stato il comune di Crosia, il quale, per tale motivo, avrebbe dovuto trovare il modo di superare la situazione di perdurante giacenza dei rifiuti sugli automezzi della Mar Service.

A sostegno dell’assunto la parte appellante richiama alcune mail nelle quali il comune aveva dato atto di aver più volte chiesto al Dipartimento Ambiente e Territorio della regione Calabria, con urgenza, l’autorizzazione al conferimento dei rifiuti presso un altro impianto.

In particolare, dalla circostanza per cui, soltanto, in data 23 agosto 2009, il comune era riuscito ad ottenere dalla regione Calabria l’autorizzazione all’utilizzo dell’impianto di Bucita per il conferimento dei rifiuti ammassati sugli automezzi della Mar Service s.r.l, l’appellante ricava l’assunto di essere stata vittima “di un’evidente cattiva amministrazione del Comune di Crosia ”.

Con un secondo mezzo di gravame la parte appellante deduce: “ eccesso di potere sub specie di travisamento dei fatti erronea valutazione dei fatti - contraddittorieta’ – difetto di motivazione – errata ricostruzione fattuale ”.

In particolare, con tale motivo di appello viene contestata la correttezza dell’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui: “ sul piano fattuale risulta incontestata, in base agli atti di causa, la circostanza dedotta dalla difesa comunale che in fase di esecuzione dell’appalto i responsabili dell’impianto di Corigliano - Rossano hanno impedito in diverse occasioni agli automezzi della ricorrente l’ingresso alla discarica a causa della perdita di percolato dagli stessi ”.

Ad avviso della società appellante, tale affermazione sarebbe smentita dalla seguente documentazione:

-mail dell’agosto 2019, nella quale la ditta Ekrò affermava: “ il carico viene respinto per raggiungimento quantitativo giornaliero dell’impianto

-pec della Mar Service del 9 settembre 2019– recante l’oggetto “ Riscontro Vs nota del 6.9.2019, preceduta da PEC del 2 settembre 2019 ”, con cui era stata espressamente contestata la circostanza dedotta dal Comune secondo la quale: “ prima del blocco degli impianti, durante il periodo in cui il servizio era affidato alla Vs ditta e in più di un’occasione i Vs mezzi sono stati mandati indietro senza scaricare per problematiche degli stessi mezzi, in quanto perdevano percolato ”, specificando in senso contrario che : “ la problematica dei rifiuti (organico ed indifferenziato) da conferire è dovuto esclusivamente al blocco dei conferimenti presso l’impianto Ekrò di Corigliano-Rossano, problematica nota a tutta la Regione nonché annotata più volte nei nostri formulari con la dicitura <>
e non come da Voi erroneamente indicato per problematiche dovute ai nostri mezzi
”;

-pec dell’1 ottobre 2019, nella quale il Responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Crosia richiedeva, con urgenza, alla ditta Ekro, “ un piano di conferimento, tale da garantire a ditta “MAR SERVICE SRL” di conferire le tonnellate di rifiuti raccolti sul territorio e ad oggi depositati sui propri mezzi ”.

Con un terzo mezzo di gravame la parte appellante deduce: “ eccesso di potere - contraddittorieta’ – difetto di motivazione – errata ricostruzione fattuale ”.

In particolare, con tale motivo di appello si contesta la parte della sentenza impugnata

in cui si afferma che: “ Risulta parimenti incontestata l’ulteriore circostanza che a seguito dell’autorizzazione regionale prot. n. 313134 del 9.09.2019 - rilasciata al Comune di Crosia per il conferimento presso l’impianto di Rende il 10.09.2019 di 15 tonnellate di propri rifiuti - nonché a seguito della richiesta del Comune rivolta all’esponente di conferire il 10.10.2019 presso l’impianto di Bucita di Corigliano - Rossano 10 tonnellate di rifiuti indifferenziati e 5 tonnellate di umido declassato, in entrambi i casi l’esponente - pur a fronte della situazione emergenziale che avrebbe imposto massima diligenza e leale collaborazione e nonostante il paventato rischio di pregiudizi economici - ha omesso di eseguire i conferimenti

A giudizio della società appellante, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto in adeguata considerazione la circostanza per cui Mar Service s.r.l, essendo stata costretta a dismettere il servizio e trovandosi, pertanto, priva di personale, aveva richiesto, a più riprese, di essere informata, con congruo preavviso (di almeno tre giorni), in ordine alle modalità di luogo e di tempo del conferimento dei rifiuti, mentre il comune, disattendendo tali richieste, avrebbe preteso che Mar Service s.r.l si rendesse disponibile ad effettuare i conferimenti di rifiuti il giorno seguente la comunicazione della discarica di destinazione.

I motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione oggettiva, non sono fondati.

Il Collegio ritiene necessario, in via preliminare, ricostruire il quadro regolatorio nel quale s’inserisce la presente controversia.

L’art. 2, commi 1 e 2 , legge della regione Calabria n. 14/2014, rubricato “Competenze della Regione ” prevede che “1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, esercita compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo del servizio di gestione dei rifiuti urbani. … compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

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