Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-11-16, n. 201106051

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-11-16, n. 201106051
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201106051
Data del deposito : 16 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03182/2011 REG.RIC.

N. 06051/2011REG.PROV.COLL.

N. 03182/2011 REG.RIC.

N. 03958/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui seguenti ricorsi in appello:
1) nr. 3182 del 2011, proposto dal dottor V B, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. V D, prof. F G S e L M, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via F. Confalonieri, 5,



contro

il dottor C F, rappresentato e difeso dall’avv. prof. F T, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, largo Messico, 7,



nei confronti di

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, e CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

2) nr. 3958 del 2011, proposto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, e dal CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,



contro

il dottor C F, rappresentato e difeso dall’avv. prof. F T, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, largo Messico, 7,



nei confronti di

dottor V B, non costituito,



entrambi per la riforma,

previa sospensione dell’esecuzione,

della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, nr. 2416/2011, depositata in data 21 marzo 2011 e notificata in data 28 marzo 2011, che ha accolto il ricorso proposto dal dottor C F avverso il provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura con il quale è stato consentito al dottor V B il trattenimento in servizio sino al settantacinquesimo anno di età, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, nr. 503, nonché le circolari del Consiglio Superiore della Magistratura del 4 novembre 2008 e del 20 gennaio 2010.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’appellato dottor C F (in entrambi i giudizi) e delle Amministrazioni indicate in epigrafe (nel giudizio nr. 3182 del 2011);

Visto l’appello incidentale proposto dal dottor C F nel giudizio nr. 3182 del 2011;

Viste le memorie prodotte dall’appellante dottor B (in date 9 giugno e 14 ottobre 2011), dall’appellato dottor F (in date 8 giugno e 14 ottobre 2011) e dall’Amministrazione (in data 4 ottobre 2011) a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2011, il Consigliere R G;

Uditi gli avv.ti Scoca e Manzi per l’appellante dottor B, l’avv. M D, su delega dell’avv. T, per l’appellato e l’avv. dello Stato E A per l’Amministrazione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

I – Il dottor V B, magistrato ordinario in atto componente elettivo del Consiglio Superiore della Magistratura, ha impugnato – chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione – la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio, in accoglimento del ricorso proposto dal dottor C F, ha annullato la delibera consiliare con la quale era stato autorizzato il suo trattenimento in servizio oltre il settantacinquesimo anno di età, nonché le circolari in materia adottate dal C.S.M. in date 4 novembre 2008 e 20 gennaio 2010.

A sostegno dell’appello, egli ha dedotto:

1) erroneità della sentenza con riguardo all’eccezione del difetto di interesse del dottor F; incongruità della motivazione (non potendo condividersi le argomentazioni con le quali il primo giudice ha ritenuto che il ricorrente in primo grado, in quanto primo dei non eletti alle elezioni per la nomina dei componenti togati del C.S.M., facesse valere l’interesse connesso all’utilità derivantegli dall’auspicato subentro nell’organo di autogoverno al posto del dottor B);

2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, nr. 503; erroneità nei presupposti di fatto e di diritto; apoditticità della motivazione e incongruità manifesta; omessa motivazione con riguardo all’applicazione dell’art. 152, comma 2, cod. proc. civ. (in relazione alla ritenuta perentorietà dei termini – 24 mesi e 12 mesi antecedenti il raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo – previsti dalla norma suindicata per la presentazione della domanda di trattenimento in servizio).

Si è costituito il dottor C F, ricorrente in primo grado, il quale ha in limine eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di interesse, e nel merito ha poi analiticamente replicato ai motivi di impugnazione, chiedendone il rigetto; inoltre, egli ha proposto appello incidentale avverso la medesima sentenza deducendo in particolare: violazione di legge; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 della legge 25 marzo 1958, nr. 195, e s.m.i.; eccesso di potere (in relazione all’omessa pronuncia sulla domanda, articolata in primo grado con motivi aggiunti, di declaratoria di decadenza del dottor B dalla carica di componente elettivo del C.S.M.).

Anche il Ministero della Giustizia e il C.S.M. si sono costituiti, aderendo all’appello del dottor B e chiedendone l’accoglimento.

Le parti hanno affidato a memorie l’ulteriore svolgimento delle rispettive tesi, e in particolare l’appellante ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda già proposta con i motivi aggiunti in primo grado e reiterata con l’appello incidentale.

II – La medesima sentenza del T.A.R. capitolino è stata appellata, con domanda di sospensione dell’esecuzione, anche dal Ministero della Giustizia e dal C.S.M. sulla base di un unico articolato motivo, sostanzialmente sovrapponibile a quello sopra richiamato sub 2) in relazione all’appello del dottor B, con il quale si assume l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui i termini previsti dall’art. 16, d.lgs. nr. 503 del 1992 per la presentazione delle domande di trattenimento in servizio sono stati ritenuti perentori anziché ordinatori.

Anche in questo giudizio, si è costituito il dottor C F il quale ha articolatamente controdedotto ai motivi di doglianza dell’Amministrazione, concludendo per la conferma della sentenza impugnata.

III – Alla camera di consiglio del 14 giugno 2011, sull’accordo delle parti, l’esame delle domande incidentali di sospensiva è stato differito per essere abbinato alla trattazione del merito.

All’udienza del 4 novembre 2011, le cause sono state entrambe trattenute in decisione.



DIRITTO

1. Viene all’attenzione della Sezione il contenzioso relativo alla posizione del dottor V B, magistrato ordinario risultato eletto alle elezioni del luglio 2010 per il rinnovo dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura nel collegio unico nazionale di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 23 della legge 24 marzo 1958, nr. 195.

Il dottor C F, primo dei non eletti nel predetto collegio, ha impugnato la delibera con la quale è stato autorizzato il trattenimento in servizio del dottor B fino al settantacinquesimo anno di età, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, nr. 503, sul rilievo che la relativa domanda era stata depositata al di fuori dei termini (dai 24 ai 12 mesi antecedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo) previsti dalla norma testé citata.

Il T.A.R. del Lazio ha accolto il ricorso, annullando altresì anche le circolari del C.S.M. del 4 novembre 2008 e del 20 gennaio 2010, disciplinanti le modalità per il trattenimento in servizio de quo, nella parte (e nei limiti) in cui consentivano la presentazione della domanda anche al di fuori dei termini suindicati.

Avverso la richiamata sentenza di annullamento, hanno proposto appello sia il dottor B che il Ministero della Giustizia e il C.S.M.

2. Ciò premesso, va disposta la riunione degli appelli ai sensi dell’art. 96 cod. proc. amm., avendo gli stessi a oggetto la medesima sentenza.

3. In via preliminare, va poi esaminata l’eccezione con la quale il dottor F assume l’inammissibilità dell’appello del dottor B per difetto di interesse, sul rilievo che nello stesso non sarebbe stata svolta alcuna censura con riguardo all’annullamento della circolare consiliare del 25 gennaio 2010, e pertanto sarebbe ormai coperta da giudicato la caducazione dell’atto di normazione subprimaria che ha consentito all’organo di autogoverno della magistratura di esaminare l’istanza di trattenimento in servizio dell’odierno appellante, ancorché presentata fuori termine.

L’eccezione è infondata.

E, difatti, da una piana lettura dell’appello proposto dal dottor B emerge con chiarezza che egli ha specificamente criticato anche le statuizioni del primo giudice relative alla ricordata circolare (cfr. le pagg. 16-18 dell’appello), con motivi idonei – se accolti – a travolgerle in toto, ivi compresa ogni affermazione al riguardo svolta in sentenza.

Né può obiettarsi, in contrario, che l’appellante non avrebbe specificamente censurato alcune affermazioni del T.A.R. (come quella in cui si assume che la circolare de qua avrebbe “sanato” retroattivamente

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