Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-04-27, n. 201502081
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N. 02081/2015REG.PROV.COLL.
N. 00632/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 632 del 2014, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro
pro tempore,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
G V, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio eletto presso Francesco Cardarelli in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina, 47;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio - Sez. Staccata di Latina: Sezione I n. 00662/2013, resa tra le parti, concernente diniego corresponsione indennità di trasferimento;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di G V;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2015 il cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti l’avv. Zaza D'Ausilio e l'avv. dello Stato Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor Gaetano V, militare della Guardia di finanza, ha impugnato il provvedimento in data 7 agosto 2012, con il quale l’Amministrazione ha respinto la sua richiesta di corresponsione dell’indennità di trasferimento a seguito dell’avvenuto trasferimento d’autorità dal Centro navale (ora Re.T.L.A.) di Formia al Centro di cooperazione aeronavale di Gaeta.
Respinta una preliminare eccezione di prescrizione, il T.A.R. del Lazio – Latina, sez. I, ha accolto il ricorso con sentenza 22 luglio 2013, n. 662.
Il Tribunale territoriale ha argomentato dalla sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 16 (recte: 14) dicembre 2011, n. 23, per concludere che:
la normativa vigente avrebbe mantenuto la distanza minima di 10 km. come requisito di acquisto del diritto all’indennità trasferimento d’autorità;
tale distanza andrebbe calcolata tra la sede di servizio e quella di destinazione e non – come invece vorrebbe l’Amministrazione – tra le due diverse case comunali;
nel caso di specie, una nota dell’A.C.I. in atti, non contestata dall’Amministrazione, attesterebbe una distanza tra le sedi pari a 11,30 km.
L’Amministrazione ha interposto appello contro la sentenza, chiedendone anche la sospensione dell’efficacia esecutiva con una domanda cautelare cui ha però rinunziato in camera di consiglio.
La Sezione ne ha dato atto con ordinanza 26 febbraio 2014, n. 888.
Nell’appello, l’Amministrazione richiama in maniera dettagliata e analitica la normativa di riferimento. Cita poi giurisprudenza della Sezione (in particolare: le sentenze nn. 2426/2012, 3613/2012, 3364/2012, 3868/2012, 2973/2013), dalla quale emergerebbe che il modo ordinario per calcolare la distanza tra sedi sarebbe quello che la computa tra le due case comunali. A tale riguardo, un’attestazione dell’A.C.I. in data 10 gennaio 2013, in atti, comproverebbe una distanza tra le località in questione, calcolata tra le case comunali, sarebbe pari a 7 km.
Con successive note d’udienza, l’Amministrazione – richiamando anche giurisprudenza della Corte di Cassazione circa la funzione dell’indennità di prima sistemazione – ha depositato documentazione proveniente dalle Polizie locali di Formia e di Gaeta, attestante in 7,750 km. la distanza complessiva intercorrente tra la caserma “Arturo Cerrato” di Formia, già sede della Sezione operativa navale della Guardia di finanza, e la caserma “Antonio Ambroselli”, attuale sede di tale Sezione del Corpo.
Il signor V si è costituito in giudizio per resistere all’appello. In suo favore, egli cita altra giurisprudenza della Sezione (in particolare: la sentenza n. 3460/2013, che sarebbe del tutto in termini, ma anche le sentenze nn. 1337/2012, 1338/2012, 4222/2013 e 4223/2013) e allega una dichiarazione dell’A.C.I. di Latina – delegazione di Gaeta, secondo la quale, sulla base delle carte stradali in dotazione, la distanza più breve tra le due località sarebbe di 11,7 km.
Con successive note d’udienza, l’Amministrazione ha contestato i precedenti costituiti dalle sentenze nn. 3460/2013 e 4159/2013.
Queste non avrebbero esaminato tutti i motivi del ricorso in appello, in specie a proposito del ruolo svolto dalla c.d. “dichiarazione di gradimento”;contro la seconda sarebbe stato proposto ricorso per revocazione. La parte pubblica sottolinea che, in mancanza di un effettivo cambiamento di residenza e di abitazione, nessuna indennità spetterebbe al militare trasferito.
L’appellato ha replicato depositando copia della sentenza n. 1017/2014, che, in una fattispecie sovrapponibile a quella oggetto della presente controversia, anche se a sedi invertite (trasferimento d’autorità da Formia a Gaeta), avrebbe riconosciuto il buon diritto del privato. Ciò, dopo avere svolto una verificazione, affidata all’A.N.A.S., dalla quale sarebbe emerso che, secondo il normale percorso stradale, la distanza tra le sedi (intese come sedi di servizio) sia pari a 10,5 km.
Con sentenza non definitiva 22 dicembre 2014, n. 6236, la Sezione, considerando estranea all’economia della controversia la questione del ruolo svolto nella vicenda dalla dichiarazione di gradimento del militare trasferito e aderendo alla tesi secondo cui la distanza rilevante ai fini del riconoscimento dell’indennità di trasferimento sarebbe quella tra le sedi di servizio, ha respinto in parte l’appello dell’Amministrazione e, per il resto ha disposto verificazione, affidando all’A.N.A.S. l’incarico di calcolare la distanza stradale più breve intercorrente tra il reparto di provenienza e quello di destinazione.
Con nota del 21 gennaio 2015, l’Azienda ha comunicato che la distanza tra il Centro navale della Guardia di finanza di Formia e il Centro di cooperazione aeronavale di Gaeta è di km. 11,515.
La parte appellata ha depositato documenti. L’Amministrazione ha prodotto note di discussione.
All’udienza pubblica del 24 marzo 2015, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.
Nelle note del 19 febbraio scorso, l’Avvocatura Generale osserva che la documentazione prodotta dalla parte avversa dimostrerebbe essersi trattato della riallocazione di un intero reparto. La circostanza confermerebbe la fondatezza dell’assunto dell’Amministrazione.
In difetto di più specifici dettagli, sembra che la difesa erariale intenda riferirsi al comma 1 bis della legge 29 marzo 2001, n. 86 (introdotto dall’art. 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), che, sotto determinate condizioni, esclude il diritto all’indennità di trasferimento quando la movimentazione sia l’effetto della soppressione o della nuova dislocazione del reparto o delle relative articolazioni.
Peraltro l’argomento non è concludente, perché la vicenda risale al 2012, la nuova disciplina non è suscettibile di applicazione retroattiva (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4159;sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4806;sez. VI, 12 novembre 2014, n. 5533) e la difesa è comunque estranea ai motivi dell’appello, imperniato tutto sulle modalità di calcolo della distanza fra le sedi.
Rimane dunque solo da prendere atto dell’esito della verificazione disposta, che conferma la correttezza della sentenza impugnata. In quanto la distanza tra il reparto di provenienza e quello di destinazione è superiore a quella minima di legge, al militare spetta l’indennità di trasferimento.
L’appello dell’Amministrazione va perciò respinto.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Non essendo sinora completamente consolidata la giurisprudenza in materia, le spese di lite possono essere compensate fra le parti.