Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-11-11, n. 201405533

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-11-11, n. 201405533
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201405533
Data del deposito : 11 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04078/2014 REG.RIC.

N. 05533/2014REG.PROV.COLL.

N. 04078/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 4078 del 2014, proposto da
M M, rappresentata e difesa dagli avv.ti E L e F R, ed elettivamente domiciliata presso i difensori in Roma, viale dei Parioli n. 44, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;

contro

Comune di Sant’Antimo, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quinta, n. 739 del 3 febbraio 2014, resa tra le parti e concernente l’occupazione d'urgenza per espropriazione per pubblica utilità


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2014 il Cons. Diego Sabatino e udito per le parti l’avvocato E L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 4078 del 2014, M M propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quinta, n. 739 del 3 febbraio 2014 con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il Comune di Sant’Antimo per l'annullamento del decr. prot. n.26687/1999 -autorizzazione occupazione d'urgenza.

Dinanzi al giudice di prime cure, con ricorso notificato in data 5 marzo del 2001 e depositato il 4 aprile successivo M M adiva il T.A.R. chiedendo l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe.

A tal proposito parte ricorrente esponeva le seguenti circostanze:

- era proprietaria dell’appezzamento di terreno sito in S. Antimo, riportato al foglio 2 particella 1216;

- con delibera dell’8 giugno del 1999 veniva approvato il progetto per l’urbanizzazione primaria della zona industriale, al contempo dichiarandosi i lavori di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili;

- con decreto del 30 novembre del 1999 il Responsabile del III Settore del Comune di S. Antimo pronunciava l’autorizzazione ad occupare temporaneamente gli immobili descritti nel piano particellare di esproprio, tra i quali quelli della ricorrente per la durata di anni cinque;

- il 28 marzo del 2000 il comune di S. Antimo prendeva materiale possesso della zona con accertamento dello stato dei luoghi.

Tanto premesso, venivano dedotti i seguenti vizi avverso i provvedimenti impugnati: a) incompetenza, e violazione degli artt.1 e ss. della L: /1978;
b) violazione degli artt.10,11 e 20 della L. 865/1971 e degli artt. 16,24 e 72 della L.2359/1865;
c) violazione dell’art.20 della L. 865/71.

Si costituiva il comune di S. Antimo, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.

Costituitosi il Comune di Sant’Antimo, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le censure proposte, sottolineando la tardività del ricorso e quindi la sua irricevibilità.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’errata ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo le proprie doglianze.

Nel giudizio di appello, non si è costituito il Comune di Sant’Antimo.

Alla pubblica udienza del 14 ottobre 2014, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.

DIRITTO

1. - L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. - In via preliminare, va osservato come il primo giudice abbia correttamente valutato la situazione di fatto sottesa alla fase di proposizione del ricorso, correttamente evidenziando la sua inammissibilità perché tardivamente depositato.

Vi è infatti prova in atti, tra i documenti allegati al fascicolo del processo dall’amministrazione, della presenza della ricorrente al momento dell’immissione in possesso del fondo (come da verbale di consistenza ed immissione in possesso dell’espropriante nell’area, del 7 marzo del 2011) nonché dell’avvenuta notifica alla stessa ricorrente dell’atto di offerta dell’indennità di espropriazione (22 novembre del 2000);
risulta, altresì, che i precedenti atti della procedura espropriativa erano stati notificati alla dante causa della ricorrente.

Poiché, per contro, il ricorso introduttivo del giudizio risulta notificato solo in data 5 marzo del 2001, per tabulas trova conferma l’eccezione di intempestività sollevata dalla parte convenuta, che

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