Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-12-11, n. 201505659
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Testo completo
N. 05659/2015REG.PROV.COLL.
N. 01344/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1344 del 2013, proposto dalla Regione Piemonte, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E Z e M S, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Carlo Poma, 4;
contro
General Smontaggi s.p.a., non costituita;
nei confronti di
Provincia di Novara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E C G e A R, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, Lungotevere Sanzio, 1;
Comune di Trecate, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Azienda Sanitaria Locale No, Arpa di Novara, non costituiti;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Piemonte – Torino – Sezione I, n. 876 del 13 luglio 2012.
Visti il ricorso in appello principale e i relativi allegati;
Visto l’appello incidentale proposto dalla Provincia di Novara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2015 il consigliere Vito Poli e udito l’avvocato A R;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla determinazione dirigenziale della Provincia di Novara - n. 2400 del 14 luglio 2011 – recante il diniego di autorizzazione ex art. 208 d.lgs. n. 152 del 2006 – codice dell’ambiente - relativamente al progetto presentato nel 2009 dalla società General Smontaggi s.p.a. (in prosieguo ditta General), per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti inerti da cava ubicato nel tenimento del comune di Trecate, località San Martino, in quanto insistente su un’area limitrofa al parco del Ticino, sottoposta a vincolo da parte del PTR (piano territoriale regionale) Ovest Ticino – scheda d’ambito SA 19 - approvato con deliberazione della giunta regionale n. 417 del 23 luglio 1997 con specifica considerazione dei valori ambientali e paesistici ai sensi dell’art. 1 -bis , l. n. 431 del 1985 e della l.r. n. 56 del 1977 e s.m.i.
2. Avverso il su richiamato provvedimento è insorta davanti al T.a.r. per il Piemonte la ditta General proponendo una domanda di annullamento del provvedimento lesivo affidata a quattro autonomi complessi motivi.
3. L’impugnata sentenza - T.a.r. per il Piemonte - Sezione I - n. 876 del 13 luglio 2012 -:
a) ha respinto il primo, il secondo e la prima censura del terzo motivo (tali capi non sono stati impugnati e sono coperti dalla forza del giudicato interno);
b) ha accolto la seconda censura del terzo motivo di ricorso sostenendo, in sintesi, che:
I) a mente del combinato disposto degli artt. 6, co. 12 e 208, co. 6, del codice dell’ambiente, l’approvazione del progetto di costruzione e gestione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti, oltre a sostituirsi a tutti gli atti di assenso regionali, provinciali e comunali, costituirebbe variante automatica non solo agli strumenti urbanistici comunali ma anche a tutti gli altri piani e programmi sovra ordinati (in particolare piani territoriali paesistici, piani territoriali regionali, piani paesistici e così via);
II) poiché il diniego di autorizzazione unica non era fondato su una valutazione di merito relativa alla concreta incompatibilità ambientale del progetto, ma sulla assiomatica impossibilità che l’approvazione del progetto medesimo, ex art. 208 cit., costituisse variante alle prescrizioni di piano sovra comunale, quest’ultimo era da ritenersi illegittimo;
c) ha assorbito l’esame del quarto motivo;
d) ha ordinato all’amministrazione di rideterminarsi nel rispetto dei termini procedimentali sanciti dal più volte menzionato art. 208;
e) ha compensato fra le parti le spese di lite in considerazione della complessità e della novità delle questioni trattate.
4. Avverso la su menzionata sentenza hanno interposto rituale appello principale e incidentale, rispettivamente la Regione Piemonte e la la Provincia di Novara confutando analiticamente tutte le statuizioni sfavorevoli di merito.
5. Non si è costituita la ditta General.
6. All’udienza pubblica del 24 novembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello della Regione Piemonte e quello della Provincia di Novara sono fondati e devono essere accolti.
7.1. Preliminarmente il Collegio rileva che il motivo assorbito dall’impugnata sentenza non è stato riproposto a mente dell’art. 101, co. 2, c.p.a. non essendosi costituita in giudizio la parte intimata
8. Può scendersi all’esame della questione centrale del presente giudizio che consiste nello stabilire se lo strumento urbanistico richiamato dall’art. 208, co. 6, cit., sia solo quello identificabile con il piano regolatore comunale, ovvero sia riferibile anche ai piani e programmi di livello superiore e, segnatamente, quelli regionali territoriali, con la rilevante conseguenza che, nel secondo caso, l’approvazione del progetto di costruzione e gestione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti, oltre a sostituirsi a tutti gli atti di assenso regionali, provinciali e comunali (e valere come dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità e urgenza), costituirebbe variante automatica non solo agli strumenti urbanistici comunali ma anche a tutti gli altri piani e programmi sovra ordinati (in particolare piani territoriali paesistici, piani territoriali regionali, piani paesistici e così via).
8.1. Si riportano per comodità di lettura le norme sancite dagli artt. 6, co. 12, e 208, co. 1 -7, d.lgs. n. 152.
Art. 6 –Oggetto della disciplina - comma 12: <<12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno