Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-10-13, n. 202106891

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-10-13, n. 202106891
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202106891
Data del deposito : 13 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/10/2021

N. 06891/2021REG.PROV.COLL.

N. 02193/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2193 del 2021, proposto da
LI A. Barbato S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Creuso, Stefania Lago e Andrea Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33;



contro

Pulistar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Università degli Studi di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 828/2020.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2021 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Andrea Manzi e Martina Alò, in sostituzione dell'avv. Massimiliano Brugnoletti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1 - L’Università degli Studi di Brescia ha bandito la procedura per l’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto del servizio di pulizia e sanificazione ambientale degli immobili dell’ateneo, per la durata di 6 anni.

Alla gara hanno partecipato, tra gli altri, la società LI A. Barbato S.r.l., che si è aggiudicata l’appalto con 97,92 punti, e la società Pulistar S.r.l., che si è classificata seconda con 96,39 punti.

2 – La società Pulistar S.r.l. ha impugnato avanti il TAR per la Lombardia, sezione di Brescia, il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto, chiedendo di subentrare all’aggiudicataria, ovvero, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente monetario. A tal fine, la ricorrente:

a) con il primo motivo ha lamentato che LI ha modificato in sede di giustificativi il costo della manodopera indicato in offerta, pari ad € 1.263.299,08, non avendo computato al suo interno il costo dei tirocinanti svantaggiati oggetto della proposta migliorativa;

b) con il secondo motivo, ha lamentato che LI ha previsto che i tirocinanti disabili sarebbero stati utilizzati per coprire, mediante lavoro supplementare, le assenze dei lavoratori componenti il gruppo dei lavoratori dedicati al servizio, così violando la clausola del disciplinare secondo la quale questi dovevano essere previsti non in compensazione ma “in aggiunta alla struttura organizzativa di cui al p.to 1.1” (disciplinare p.to 1.6);

c) con il terzo motivo, Pulistar ha censurato il mancato possesso della certificazione ambientale Emas in capo all’appellante, da ciò deducendo che essa non potesse conseguire il punteggio migliorativo connesso al possesso della detta certificazione;

d) con il quarto motivo, ha prospettato che l’offerta di LI fosse incongrua a fronte degli effettivi costi del personale; in particolare, ha evidenziato le seguenti criticità: 1) l’accesso agli sgravi legati alla circolare INPS n. 99/2016 non è automatico, onde l’offerta poggia su presupposti aleatori; 2) l’importo del costo dei tirocinanti dichiarato da LI è gravemente sottostimato anche ottenendo gli sgravi di cui alla detta circolare.

3 - Con la sentenza n. 828 del 25 novembre 2020, il TAR ha respinto il primo ed il terzo motivo di ricorso; ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che l’offerta

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