Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-06-05, n. 202305503
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Pubblicato il 05/06/2023
N. 05503/2023REG.PROV.COLL.
N. 00011/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11 del 2020, proposto da
F R, rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;
Vista la memoria depositata il 28 aprile 2023, con la quale parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2023, il Cons. R C;
Ritenuto che al Collegio, in ragione della espressa dichiarazione di parte, null’altro resta che dichiarare l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto, infatti, che, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso (ex plurimis, Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159;Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599;Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120;Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981;Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446);
Ritenuto di disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.